Caso 107 del 05/07/2004
Vi è un diritto al rinnovo del permesso di dimora, permesso B, per un coniuge di un cittadino straniero con permesso C in caso di separazione di fatto?
In una sentenza del 19 dicembre 2003* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso nell’ambito degli Accordi bilaterali con l’Unione europea conferisce al coniuge di un lavoratore, una posizione giuridica in ambito di ricongiungimento familiare simile a quella di cui beneficia il coniuge straniero di un cittadino svizzero. Essi hanno di principio diritto a un permesso di soggiorno, anche se non vivono più con il loro coniuge. Il rinnovo del permesso di soggiorno può essere rifiutato loro solo dopo lo scioglimento formale del matrimonio o in caso di abuso di diritto manifesto. Diverso è il caso di lavoratori che non sono cittadini di Stati dell’Unione europea. In tale fattispecie il ricongiungimento familiare vale solo fintanto che la comunione matrimoniale è vissuta anche nei fatti. Se interviene una separazione di fatto, il coniuge che ha beneficiato del ricongiungimento deve di principio lasciare la Svizzera, anche se il matrimonio sussiste ancora sulla carta.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Questa lunga sentenza contiene i principi relativi al diritto di poter mantenere un permesso di dimora (soggiorno), permesso B, nel caso in cui due coniugi stranieri si separano.
Fino a prima dell'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale tra Svizzera e Comunità europea ed i suoi stati membri del 21 giugno 1999 la questione relativa al rilascio del permesso di soggiorno (ricongiungimento familiare) per il coniuge straniero di un cittadino svizzero o di un cittadino straniero era regolamentata sostanzialmente dall'art. 7 LDDS (cittadino straniero sposato con un cittadino svizzero) e dall'art. 17 LDDS ( cittadino straniero sposato con un cittadino straniero titolare di un permesso di domicilio). Con l'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale tra Svizzera e Comunità europea ed i suoi stati membri del 21 giugno 1999 la posizione del cittadino straniero titolare di un permesso di dimora per ricongiungimento familiare coniugato con un altro cittadino straniero con permesso di domicilio (permesso C) è differente, qualora il cittadino avente permesso C fa parte degli Stati firmatari dell'Accordo in questione (nel caso concreto l'Italia).
Secondo l'art. 7 LDDS il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che dura il matrimonio, mentre secondo l'art. 17 LDDS se lo straniero possiede il permesso di domicilio, il coniuge ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme. I concetti di "matrimonio" e di "vivere insieme" sono evidentemente diversi e le relative ripercussioni giuridiche pure lo sono. Infatti nel primo caso di regola il cittadino straniero conserva il permesso B fintanto che dura il matrimonio, mentre nel secondo caso il cittadino straniero con permesso B perde tale diritto dal momento in cui cessa la vita comune, sotto lo stesso tetto. La differenza di trattamento dei due casi è temperata dal principio giuridico del divieto dell'abuso di diritto, ossia laddove il matrimonio esiste solo formalmente, vale a dire dove è da escludere una riconciliazione, rilevato che le cause o i motivi che hanno condotto alla definitiva rottura non hanno alcuna importanza: cfr. tra le altre DTF 128 II 145, consid. 2, pag. 151 e 152; DTF 127 II 49, consid. 5a, pag. 56/57 e consid 5d, pag. 59 e riferimenti.
Con l'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale tra Svizzera e Comunità europea ed i suoi stati membri del 21 giugno 1999 (cfr. in particolare l'art. 3 dell'Allegato I) tale regolamentazione non ha più la stessa portata per il coniuge titolare di un permesso di dimora sposato con un cittadino straniero con permesso di domicilio e proveniente da uno stato della Comunità europea, dato che anche per questo coniuge vi è un diritto al mantenimento del permesso di dimora come per un cittadino straniero sposato con un cittadino svizzero.
La sentenza in questione si sofferma alla fine sul problema della prova per valutare l'eventuale abuso di diritto e dunque per verificare se il matrimonio esista solo formalmente, con lo scopo di ottenere il permesso di dimora e null'altro, facendo alcune considerazioni importanti sulla durata della separazione, sulle dichiarazioni delle parti, sul fatto che il marito aveva nel frattempo allacciato un'altra relazione, ecc.
Il presente commento tratta solo una minima parte degli argomenti riportati dalla sentenza (tra gli aspetti non trattati qui abbiamo infatti l'applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, i limiti risultanti dall'abuso di diritto alla luce della giurisprudenza europea, la presa in considerazione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee anteriori al 21 giugno 1999 per l'interpretazione dell'art. 3 cpv. 1, 2 e 5 Allegato I dell'Accordo, la posizione dei figli minorenni e altro ancora).
* Sentenza pubblicata in DTF 130 II 113, in FAMRA 2/2004, pag. 353; ulteriormente sul sito internet del Tribunale federale: 2A.246/2003 /svc
Data modifica: 05/07/2004