Ricorso principale e successivo ricorso incidentale – ammissibilità

Caso 363 del 16/09/2015

Qualora una parte presenta un ricorso principale, ricevute le osservazioni della controparte può anche presentare un ricorso incidentale?

In una sentenza del 18 maggio 2015 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Dal tenore letterale dell'art. 313 CPC non si evince che nel caso di appello principale non si possa poi anche presentare un appello incidentale. Non vi sono motivi per non permettere il cumulo delle due vie di ricorso.

Sentenza 5A_793/2014 = DTF 141 III 302


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati il 24 agosto 1990 e dalla loro unione sono nati due figli, di cui solo uno ancora minorenne. Dal 1° aprile 2009 i coniugi vivono separati. Il 4 novembre 2010 hanno presentato un'azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale.

Con sentenza del 12 ottobre 2012 il giudice di prima istanza ha pronunciato il divorzio e regolato le conseguenze accessorie.

Contro tale decisione sono insorte al Tribunale d'appello il 19 novembre 2012 entrambe le parti. Il marito ha chiesto una modifica della decisione sulla liquidazione del regime matrimoniale e la condanna della controparte al pagamento di una provisio ad litem, mentre la moglie ha chiesto l'aumento dei contributi di mantenimento a suo favore e a favore dei figli; all'appello del marito è seguita la risposta della moglie, la quale ha presentato assieme alla medesima anche un appello incidentale con cui ha chiesto di respingere la decisione in merito al pagamento a suo carico della provisio ad litem accolta a favore della controparte in prima sede.

Con decisione del 20 agosto 2014 il Tribunale d'appello ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della moglie, respingendo inoltre entrambi i ricorsi principali.

La moglie ha ricorso al Tribunale federale; per quanto riguarda il suo appello incidentale ha sostenuto innanzi tutto che il Tribunale d'appello doveva considerarlo ammissibile. Per contro secondo il Tribunale d'appello, dato che la moglie aveva presentato l'appello principale (così come il marito), non le era più data la possibilità di presentare anche un appello incidentale.

L'art. 313 cpv. 1 CPC prevede che nella risposta all'appello la controparte può appellare in via incidentale. L'appello incidentale (che nell'abrogato CPC cantonale ticinese veniva chiamato "appello adesivo") è la via di ricorso mediante la quale la parte resistente, dinanzi ad un ricorso dell'altra parte, fa valere una riforma del giudizio a  proprio favore. L'appello incidentale non è vincolato all'oggetto dell'appello principale e si può riferire a qualsiasi altro punto della sentenza (DTF 138 III 788, consid. 4.4, pag. 790 e segg.). Non ha tuttavia portata propria: se l'appellante principale ritira il proprio appello, l'appello incidentale cade.
Il Codice di Procedura Civile non si esprime in merito alla possibilità per la parte che ha presentato l'appello principale di presentare verso l'appello della parte avversa anche un appello incidentale. Il Tribunale federale ha lasciato fino ad oggi il quesito indeciso (sentenza TF 4A_241/2014, consid. 2.3 e 2.4 del 21 novembre  2014), risolvendolo positivamente con la sentenza oggetto del presente caso.

La precedente giurisprudenza, in essere prima dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), aveva risolto la questione negativamente, motivando che la sua ammissibilità avrebbe creato un'estensione del termine di ricorso (sentenza 4C.276/2001, consid. 1, del 26 marzo 200), rispettivamente il diritto di una persona a ricorrere non doveva poter essere esercitato due volte (DTF 62 II 46, consid. 1).

Dal tenore letterale dell'art. 313 CPC non si evince che nel caso di appello principale non si possa poi anche presentare un appello incidentale. Non è dunque rilevante valutare l'ammissibilità di un ricorso incidentale in base alla precedente presentazione o meno di un appello principale. Non vi sono motivi per non permettere il cumulo delle due vie di ricorso; d'altra parte la possibilità di cumulare i due ricorsi si giustifica  per il fatto che il ricorso principale e quello incidentale perseguono obiettivi differenti e nelle loro conseguenze differiscono. Proprio per la differenza di obiettivi e di funzione del ricorso principale e di quello incidentale non si può escludere la possibilità di presentarli entrambi e ciò non significa concedere un termine di ricorso più lungo (DTF 138 III 788, consid. 4.4, pag. 791). Ovviamente dinanzi ad un ricorso incidentale non sarà più possibile presentare un ulteriore ricorso incidentale: la possibilità di tali gravami è offerta solo una volta dalla legge.

Visto quanto precede il ricorso su tale punto è stato accolto e la causa ritornata al Tribunale d'appello con invito a statuire sull'appello incidentale, indipendentemente dal fatto che l'appello principale venga respinto.


Data modifica: 16/09/2015

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