Rifiuto di un contributo alimentare – motivi gravi

Caso 35 del 16/04/2001

E’ possibile rifiutare o ridurre un contributo di mantenimento dopo il divorzio se il coniuge richiedente è adultero o ha un altro comportamento anticoniugale?

In una sentenza dell’8 dicembre 2000*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Secondo quanto previsto all’art. 125 cpv. 3 CC, con il divorzio un contributo di mantenimento può essere rifiutato o ridotto solo eccezionalmente. Le espressioni utilizzate dalla legge medesima (“gravemente contravvenuto”, “deliberatamente provocato” e “grave reato”) impongono una prassi restrittiva nell’ammettere i motivi di riduzione o addirittura rifiuto del contributo alimentare.
Anche un adulterio del coniuge richiedente non è sufficiente per negare il versamento di un contributo di mantenimento dopo il divorzio.
Ripetute infedeltà nell’ambito di un matrimonio di lunga durata non possono essere assimilate alle fattispecie elencate nell’art. 125 cpv. 3 n. 1 CC.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La giurisprudenza sopra citata non fa che situarsi nel solco di quella relativa all'art. 115 CC, considerando che il concetto di colpa non deve più essere un criterio di valutazione di diritti nell'ambito del diritto in vigore dal 1° gennaio 2000. In altre parole, il Tribunale federale ha una posizione rigida in merito alle eccezioni che giustificano la deroga a due principi fondamentali del nuovo diritto: quello dell'opposizione al divorzio (cfr. caso_034 e rimandi ivi citati) e quello della deroga al versamento di un contributo di mantenimento dipendente dal comportamento del coniuge richiedente. Per quest'ultimo principio - che qui ci interessa - il Tribunale federale chiarisce come con il nuovo diritto il contributo di mantenimento post divorzile non deve più dipendere dall'eventuale colpa di un coniuge, bensì solo dai criteri oggettivi esposti all'art. 125 cpv. 2 CC. Le eccezioni previste all'art. 125 cpv. 3 CC - dove si legge come nei casi dove si constata un chiaro abuso di diritto non sia giustificato versare un contributo di mantenimento - devono rimanere tali, senza che sia permesso far rientrare il concetto di colpa come fattore di ponderazione.

* Sentenza pubblicata in DTF 127 III 65, SJ 2001 I, pag. 204 e in SJZ 7/2001, pag. 159.


Data modifica: 16/04/2001

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