Caso 297 del 31/10/2012
A quali condizioni una sentenza di misure a tutela dell’unione coniugale costituisce un valido titolo giuridico di rigetto definitivo dell’opposizione?
In una sentenza del 9 luglio 2012 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Se il debitore alimentare pretende di aver già versato dopo la separazione dei contributi alimentari al coniuge creditore è necessario che il giudice di merito statuisca sugli importi dovuti per il passato e non può accontentarsi di indicare nella sua decisione la possibilità per il debitore alimentare di imputare gli importi già versati senza averli cifrati, altrimenti la sua decisione non potrà valere quale titolo di rigetto dell’opposizione.
La sentenza di misure a tutela dell’unione coniugale costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per il periodo precedente a quello coperto da un giudizio in materia di misure cautelari di divorzio. Il debitore non può invocare l’estinzione del credito in base agli alimenti già versati sulla base dell’art. 81 cpv. 1 LEF: visto il chiaro testo di tale norma, la prova dell’estinzione del debito non potrà avvenire che comprovandola con un titolo posteriore alla sentenza.
Sentenza TF 5A_217/2012, pubblicata nella Raccolta Ufficiale in DTF 138 III 583
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Il marito ha inoltrato al Giudice un'istanza di misure a tutela dell'unione coniugale e il 28 maggio 2009 è stata resa la relativa sentenza dal Tribunale di prima istanza.
La decisione è stata impugnata da entrambi i coniugi e il Tribunale d'appello con sentenza del 26 novembre 2009 ha tra l'altro condannato il genitore non affidatario al versamento di un contributo alimentare per i figli di CHF 3'000.00 mensili, con un certo effetto retroattivo; il Tribunale non ha statuito sugli importi che il coniuge debitore avrebbe potuto imputare e relativi a quanto nel frattempo avesse già versato, siccome nessuno dei pagamenti era stato comprovato. La sentenza non è stata ulteriormente impugnata.
Il 22 dicembre 2009 uno dei coniugi ha inoltrato una procedura di divorzio con domande cautelari tese a modificare l'assetto deciso con le misure di protezione dell'unione coniugale e il 24 settembre 2010 è stata resa dal Giudice di prima istanza una decisione cautelare.
Giudicando su ricorso, con sentenza del 24 giugno 2011 il Tribunale d'appello ha condannato il genitore non affidatario a versare all'altro un contributo di mantenimento per i figli per il periodo a partire dal 1° novembre 2009.
Nel frattempo il coniuge creditore dell'alimento per i figli ha fatto notificare all'altro coniuge un precetto esecutivo per gli importi dovuti dalla sentenza di misure a protezione dell'unione coniugale del 26 novembre 2009. Il coniuge escusso ha interposto opposizione al precetto esecutivo e il giudice del rigetto ha accolto le richieste del coniuge creditore. Su ricorso del coniuge escusso il Tribunale d'appello ha riformato il precedente giudizio, annullando la sentenza di rigetto definitivo dell'opposizione, quindi respingendola.
La parte soccombente ha inoltrato presso il Tribunale federale un ricorso in materia civile.
Il Tribunale federale si è chinato sulla questione giuridica a sapere quando una decisione in materia di protezione dell'unione coniugale possa costituire valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione.
Una decisione che porta alla condanna al pagamento di contributi alimentari può essere esecutiva in modo condizionale, nel senso che i suoi effetti cessano dal momento in cui non vi sono più le condizioni di fatto e di diritto alla base della sua pronuncia (cfr. sentenza TF 5P.82/2002 dell'11 aprile 2002, consid. 3b e riferimenti). Ciò è il caso quando è stata resa una decisione di misure provvisionali (cautelari) nell'ambito di una procedura di divorzio terminata per la durata di quest'ultima (cfr. medesima sentenza, consid. 3b). Ciò è pure il caso quando è stata avviata una procedura di divorzio ed è stata resa una decisione provvisionale con cui sono state modificate le misure a protezione dell'unione coniugale (condizione risolutiva: cfr. sentenza DTF 137 III 614, consid. 3.2.2).
Nel caso concreto la sentenza di misure a protezione dell'unione coniugale del 26 novembre 2009 ha cessato di esplicare i suoi effetti a seguito del fatto che è stata resa la sentenza di misure provvisionali del 24 giugno 2011 regolante la durata della procedura di divorzio: le misure provvisionali hanno sostituito la sentenza di misure di protezione dell'unione coniugale. La sentenza del 26 novembre 2009 ha dunque prodotto i suoi effetti solo per il periodo dal 24 ottobre 2007 al 31 ottobre 2009.
Per quanto concerne il titolo di rigetto dell'opposizione il Tribunale federale ricorda che se il dispositivo contiene una riserva concernente i contributi di mantenimento già pagati, l'importo di denaro fissatovi non corrisponde al debito da pagare; se l'importo che dev'essere pagato per i contributi di mantenimento retroattivi non risulta nemmeno dalla motivazione della sentenza in materia di misure di protezione dell'unione coniugale, il rigetto definitivo dell'opposizione non può essere accordato sulla base di questa sentenza a causa della mancanza di un chiaro obbligo di pagamento (cfr. DTF 135 III 315, consid. 2).
Nella fattispecie qui trattata la situazione è diversa e la sentenza di misure a protezione dell'unione coniugale del 29 novembre 2009 costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione per gli alimenti arretrati dal 24 ottobre 2007 al 31 ottobre 2009, dato che in tale sentenza i Giudici hanno da un lato ammesso il principio della deducibilità dei contributi alimentari già pagati, ma dall'altro lato hanno soprattutto attestato che nessuna prova era stata portata in merito e di conseguenza nel dispositivo della decisione non è stata riservata la possibilità di dedurre alimenti già versati.
Il Tribunale federale precisa che quando il dispositivo della sentenza condanna senza riserva il debitore al pagamento di contributi alimentari per un importo determinato, per un periodo retroattivo, e che risulta dai considerandi della decisione che è a seguito dell'assenza di prove che il Giudice non ha cifrato l'importo già pagato dalla separazione dei coniugi, tale sentenza vale quale titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per l'ammontare totale degli arretrati, dato che questo debito è chiaro e cifrato.
Nella (successiva) procedura di rigetto dell'opposizione il debitore non può invocare l'estinzione del credito in base agli alimenti già versati sulla base dell'art. 81 cpv. 1 LEF: visto il chiaro testo di tale norma, la prova dell'estinzione del debito non può avvenire che comprovandola con un titolo posteriore alla sentenza. L'estinzione del credito sopraggiunta prima o durante la procedura di merito non può essere presa in considerazione nella procedura di rigetto, siccome ciò significherebbe permettere al Giudice del rigetto di poter (ri)esaminare materialmente l'obbligo alimentare, ciò che è invece di competenza del giudice di merito (DTF 135 III 315, consid. 2.5).
Nella sentenza TF 5A_359/2018 del 15 giugno 2018 il Tribunale federale ha precisato che se la decisione alla base del rigetto dell'opposizione non è molto chiara, è sufficiente che il credito risulti chiaramente dalle motivazioni, così che il giudice del rigetto dell'opposizione può basarsi sia sul dispositivo, sia sui considerandi.
Data modifica: 10/10/2020