Ripartizione del plusvalore di azioni aumentate di valore durante il matrimonio

Caso 146 del 03/04/2006

Se un coniuge è titolare di azioni da lui ricevute in donazione e che durante il matrimonio acquistano di valore in modo rilevante, esiste un credito dell’altro coniuge a titolo di liquidazione del regime matrimoniale?

In una sentenza del 14 marzo 2005*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Non crea un diritto al compenso fra gli acquisti e i beni propri il plusvalore realizzato con la vendita di azioni di un’impresa che apparteneva per la maggior parte ai beni propri del marito, se questi è stato indennizzato in modo appropriato per la sua attività lavorativa con la retribuzione (finita nei suoi acquisti) corrispostagli dall’impresa.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nella fattispecie il marito è proprietario di azioni di una società, azioni da lui ricevute in donazione. Il marito è azionista maggioritario di detta società; egli l'ha diretta, durante il matrimonio, con competenza. I suoi importanti redditi (oltre CHF 300'000.00 annui) sono stati a lui corrisposti e sono rappresentati un compenso adeguato alla situazione del mercato e all'andamento della ditta. Il regime matrimoniale vigente tra i coniugi è quello ordinario della partecipazione agli acquisti. Il marito ha nel frattempo venduto le azioni di sua proprietà.
Secondo la giurisprudenza il plusvalore di azioni che costituiscono dei beni propri è pure un bene proprio (art. 198 cifra 4 CC; DTF 121 III 201, consid. 4a = JdT 1997 I 53).
Così come un'impresa agricola o uno studio medico (DTF 121 III 152 = JdT 1997 I 134; DTF 125 III 1 = JdT 1999 I 314) una ditta, controllata in maggioranza dal marito, costituisce giuridicamente un'unità finanziaria e pertanto un elemento della sostanza che fa parte del regime matrimoniale.
Nel caso concreto occorre soffermarsi sulla questione a sapere se e in quale misura il marito, con il suo lavoro personale, abbia contribuito alla prosperità della ditta, ossia se il plusvalore che ne è derivato è dovuto alla sua attività professionale. Occorre tuttavia verificare anche se il marito è stato sufficientemente retribuito per il lavoro da lui svolto, dato che il ricavato del suo lavoro è un acquisto (art. 197 cifra 1 e 4 CC) e se ha pretese da far valere nei confronti della ditta, ciò che costituirebbe pure un acquisto.
Secondo l'art. 209 cpv. 3 CC se una massa patrimoniale ha contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell'alienazione. Tale compenso appartiene alla massa che ha fornito la prestazione. Di conseguenza la moglie può pretendere di avere dei diritti sulla parte della vendita delle azioni solo se vi è diritto ad un compenso tra gli acquisti e i beni propri del marito, questi ultimi comprendendo il prodotto della vendita delle azioni.
Considerato che nel caso qui trattato il marito è stato remunerato adeguatamente per la sua attività per la ditta, ciò che ha ricevuto costituisce un acquisto e compensa il lavoro da lui fornito; in questo caso non non vi sono ragioni di riconoscere un compenso variabile degli acquisti nei confronti dei beni propri del marito, considerato come quanto percepito dal medesimo corrisponde a quanto avrebbe ricevuto qualsiasi altra persona per un'attività analoga.

* Sentenza pubblicata e reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5C.74/2004; DTF 131 III 559; il riassunto della sentenza, in francese, è reperibile su SJ 2006 I N. 11, pag. 149.


Data modifica: 03/04/2006

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