Ripresa e estensione dell’attività lavorativa in caso di probabile futura mancata riconciliazione

Caso 183 del 18/11/2007

Nel caso sia pendente una procedura di divorzio con misure cautelari, si può pretendere che il coniuge più debole finanziariamente riprenda, rispettivamente estenda un’attività lavorativa?

In una sentenza del 12 marzo 2007 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Se non si può ragionevolmente contare su di una ripresa della comunione domestica, per decidere il contributo alimentare, e in particolare la questione inerente alla ripresa risp. all’estensione dell’attività lucrativa di un coniuge, occorre prendere in considerazione i criteri applicabili al mantenimento dopo il divorzio .


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La questione di una ripresa, rispettivamente una estensione di un'attività lavorativa da parte del coniuge creditore di un contributo alimentare durante la separazione (in particolare nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale) è stata trattata nel caso-148.
A prescindere dal fatto che la procedura sia di misure a protezione dell'unione coniugale, di separazione coniugale o di divorzio, secondo la giurisprudenza, quando non si possa ragionevolmente contare su di una ripresa della comunione domestica, per decidere il contributo alimentare, e in particolare la questione inerente alla ripresa, rispettivamente all'estensione dell'attività lucrativa di un coniuge, occorre prendere in considerazione i criteri applicabili al mantenimento dopo il divorzio (DTF 128 III 65, consid. 4a). Nell'ambito del divorzio ciascun coniuge, per quanto possibile, deve poter sovvenire autonomamente al proprio fabbisogno ed essere incoraggiato ad acquistare la propria indipendenza economica (DTF 129 III 7, consid. 3.1).
Dato che dopo l'inoltro di una procedura di divorzio non si può più ragionevolmente prevedere una possibilità di riconciliazione, l'obiettivo della ripresa o estensione di un'attività lavorativa dev'essere ritenuto già importante nell'ambito di misure cautelari ex art. 137 cpv. 2 CC e i principi giurisprudenziali sul mantenimento dopo il divorzio (art. 125 cpv. 2 CC) possono essere considerati in modo più esteso rispetto all'ambito delle misure a protezione dell'unione coniugale (DTF 130 III 537, consid. 3.2, pag. 542).
Un coniuge può dunque anche vedersi imputare un reddito ipotetico superiore a quello effettivamente conseguito con la sua attività lavorativa, sempre che l'aumento di stipendio sia effettivamente possibile e possa ragionevolmente essere esatto (DTF 128 III 4, consid. 4; DTF 127 III 136, consid. 2a in fine; DTF 119 II 314, consid. 4a; DTF 117 II 16, consid. 1b; DTF 110 II 116, consid. 2a). Infatti un reddito ipotetico può essere computato non solo al coniuge debitore alimentare, ma anche al coniuge creditore di alimenti, in particolare se si tratta di decidere dei contributi alimentari nell'abito di procedure cautelari ex art. 137 cpv. 2 CC (cfr. sentenza TF 5P.418/2001 e 5P.488/2000) o in una procedura di divorzio (DTF 127 III 136, consid 2a e 2c).

Sinteticamente si può riassumere che nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale, per poter pretendere che il coniuge creditore di alimenti ripristini, rispettivamente estenda un'attività lavorativa, occorre rispettare i tre principi indicati nel caso-148; tuttavia se una riconciliazione non può ragionevolmente essere considerata, allora si applicano i principi giurisprudenziali sul mantenimento dopo il divorzio (art. 125 cpv. 2 CC).
Mentre nell'ambito di una procedura provvisionale di divorzio, essendo ragionevolmente in ogni caso esclusa una riconciliazione, si applicano i principi giurisprudenziali sul mantenimento dopo il divorzio (art. 125 cpv. 2 CC).

* Sentenza non pubblicata, ma reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5P.114/2006.


Data modifica: 18/11/2007

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