Salute compromessa della moglie già al momento del matrimonio – durata del contributo alimentare post divorzio

Caso 302 del 16/01/2013

Qualora i coniugi si siano sposati nonostante la salute compromessa della moglie, si deve supporre che essi abbiano deciso di condividere questo destino? 

In una sentenza del 1° giugno 2012 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Qualora i coniugi si siano sposati nonostante la salute compromessa della moglie, si deve supporre che essi abbiano deciso di condividere questo destino. In conseguenza di ciò, la fiducia della moglie nel sostegno da parte del marito va tutelata. Qualora in aggiunta a ciò il matrimonio sia durato quasi 10 anni e dall’unione sia nato un figlio comune, si deve ritenere sussistere un matrimonio che ha influito la vita coniugale. Qualora non si tratti di una durata particolarmente lunga del matrimonio, non si giustifica tuttavia un contributo di mantenimento fino al pensionamento del marito, nonostante il figlio comune e la salute compromessa della moglie.

Sentenza TF 5A_767/2011


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Fatti: incontro dei futuri coniugi nel 1990; matrimonio del 5 dicembre 1996; figlio nato il 25 dicembre 1996; separazione di fatto del 28 maggio 2006. Nel 1989, prima di incontrare il suo futuro marito, la moglie aveva subito un incidente stradale ed era rimasta invalida e a beneficio di una rendita completa di invalidità.
Al momento della separazione, le entrate della moglie, tra AI, completiva per il figlio e LAINF ammontavano a CHF 4'150.80 mensili, con un fabbisogno di CHF 3'100.00 mensili per sé di CHF 1'145.00 mensili per il figlio. Le entrate da reddito del marito ammontavano per contro a CHF 6'364.00 mensili, compresa la tredicesima, con un fabbisogno di CHF 4'202.00 mensili.
A livello di misure a protezione dell'unione coniugale il marito è stato condannato a versare per moglie e figlio l'importo di CHF 2'050.00 mensili.
La procedura di divorzio è stata avviata il 27 ottobre 2008 e in via cautelare il contributo di mantenimento per moglie e figlio è stato diminuito a CHF 1'500.00 mensili.
Il 20 dicembre 2010 è stato pronunciato il divorzio. Oltre a stabilire il contributo di mantenimento per il figlio, la Corte d'appello - adita su ricorso - ha stabilito un obbligo alimentare del marito verso la moglie di CHF 350.00 mensili fino al probabile di lui pensionamento. Su ricorso del marito, il Tribunale federale ha accolto parzialmente il medesimo e ha limitato il versamento del contributo di mantenimento muliebre fino al mese di dicembre 2012.

Il Tribunale federale nei propri considerandi ha ricordato la giurisprudenza applicabile per il calcolo del contributo di mantenimento a favore del coniuge più debole finanziariamente nei casi di matrimonio "lebensprägend" (cfr. consid. 5.2.2. con vari riferimenti giurisprudenziali).

Nel caso concreto ha rilevato che la moglie dal 1989, ossia da prima del matrimonio, abbia problemi di salute dovuti ad un incidente stradale e benefici di une rendita completa AI e di una rendita parziale LAINF, oltre che ad una rendita completiva per il figlio (v. sopra). Visto che i coniugi si sono sposati consapevoli di ciò, ha precisato che si deve presupporre che abbiano per lo meno implicitamente accettato tale destino, ciò che fa nascere nella moglie una fiducia degna di essere protetta, nel senso che il marito la sosterrà alla luce dei di lei problemi di salute. In tal senso occorre considerare l'invalidità della moglie nella valutazione dell'influsso che il matrimonio ha avuto anche se l'infortunio risale a prima del medesimo. In altre parole il matrimonio va considerato avere avuto un influsso  concreto sulla situazione della moglie ("lebensprägend"), tenuto conto non solo della durata di 9,5 anni, della nascita di un figlio comune, ma anche per lo stato di salute della moglie: per cui il diritto ad un contributo alimentare della moglie deve essere ammesso nel suo principio.

Per quanto concerne la durata del versamento del contributo alimentare il marito invoca la giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui al compimento dei 16 anni di età del figlio (25 dicembre 2012) non si giustificherebbe più alcun contributo alimentare per la moglie.

Nel caso concreto il Tribunale federale ha tuttavia precisato che tale giurisprudenza non è pertinente, dato che è stata pensata per quei casi in cui il coniuge creditore del contributo alimentare e affidatario potrà riprendere (o estendere) un'attività lavorativa, ciò che evidentemente non è il caso nella fattispecie, essendo la moglie a beneficio di una rendita completa AI sin dal 1989.
Ora, come già indicato, i coniugi hanno scelto e accettato le conseguenze di ciò; la fiducia che la moglie può avere nel sostegno del coniuge è degna di protezione, ma d'altra parte non può essere tutelata senza limiti e senza tener conto del criterio della durata del matrimonio espressamente previsto all'art. 125 cpv. 2 cifra 2 CC. Per cui, dal momento in cui il figlio compirà 16 anni, vale a dire alla fine del mese di dicembre 2012, visto che la durata determinante della vita comune è stata di 9,5 anni, che la moglie dopo la separazione ha percepito, per sé e per il figlio, un contributo alimentare, dopo il divorzio il versamento del contributo alimentare a suo favore va limitato al mese di dicembre 2012, tempo necessario che le permette di adeguarsi alla sua nuova situazione.

Le considerazioni sopra esposte ricordano il caso-266 di cui alla sentenza DTF 137 III 102, laddove il Tribunale federale ha fatto riferimento al concetto di matrimonio di "très grande durée".
La giurisprudenza va dunque nella chiara direzione di prevedere un contributo di mantenimento duraturo (di regola fino al pensionamento, eccezionalmente anche oltre - v. caso-277) solo nei casi di matrimonio che ha avuto un influsso sulla vita coniugale e che sia di notevole durata. Negli altri casi il coniuge più debole economicamente dovrà ad un certo punto (nei casi citati al 16mo anno di età del figlio) "adeguarsi alla sua nuova situazione". Se ne deduce che ciò sta a significare che il coniuge più debole finanziariamente dovrà entro una data scadenza, già prima del pensionamento, subire una riduzione del tenore di vita di cui ha goduto durante il matrimonio, nonostante la presenza di un matrimonio che ha avuto un influsso sulla vita coniugale, a meno che lo stesso sia stato di notevole durata (... 20 o 30 anni?).


Data modifica: 16/01/2013

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