Scioglimento di una comproprietà tra coniugi

Caso 214 del 30/03/2009

E’ possibile chiedere lo scioglimento di una comproprietà fra coniugi prima che sia pronunciato il divorzio?

In una sentenza del 3 novembre 2008*, il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Il diritto di esigere lo scioglimento della comproprietà sussiste, in linea di principio, anche tra coniugi. La richiesta può essere avanzata già prima della liquidazione del regime dei beni matrimoniali, così come può essere formulata dopo.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Riprendo per semplicità gli estratti essenziali della sentenza del Tribunale d'appello.
Ogni comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione di una comproprietà, “a meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata” (art. 650 cpv. 1 CC). Lo scioglimento, poi, non può essere chiesto intempestivamente (art. 650 cpv. 3 CC). Il diritto di esigere lo scioglimento della comproprietà sussiste, in linea di principio, anche tra coniugi (Brunner/Wichtermann, in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª ed., N. 8 ad art. 650 CC con riferimenti). La richiesta può essere avanzata già prima della liquidazione del regime dei beni matrimoniali, così come può essere formulata dopo (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZBG I, 3ª ed., N. 3 e 10 ad art. 205 CC). Lo scioglimento della comproprietà non presuppone la litispendenza di una causa di stato (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 505, N. 1241). Il fatto che non sussista alcun processo di divorzio o di separazione tra le parti non denota pertanto intempestività della richiesta a norma dell'art. 650 cpv. 3 CC. La possibilità per un coniuge di postulare l'attribuzione dell'intero bene contro compenso all'altro coniuge valendosi di un interesse preponderante (art. 205 cpv. 2 CC) esiste anche ove si tratti di sciogliere una comproprietà prima della liquidazione del regime dei beni matrimoniali. Anche nel caso in cui lo scioglimento della comproprietà sia disciplinato dall'art. 651 CC, invero, la dottrina unanime riconosce oggi a un coniuge la facoltà di postulare giusta l'art. 205 cpv. 2 CC, facendo valere un interesse preponderante, l'attribuzione dell'intero bene indennizzando l'altro coniuge (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 506 N. 1243 con richiami; Hausheer/ Reusser/Geiser, in: Berner Kommentar, ed. 1992, N. 29 ad art. 205 CC; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., N. 10 ad art. 205; Brunner/Wichtermann, op, cit., N. 15 ad art. 651 CC con rimandi).
Trattandosi di sciogliere la comproprietà su un'abitazione coniugale, non va disconosciuto l'art. 169 CC. Se l'abitazione familiare è in comproprietà degli stessi coniugi, tuttavia, l'art. 169 CC non ha più senso, poiché le norme specifiche sulla comproprietà impediscono – almeno di regola – atti di disposizione unilaterali di un coniuge (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 169; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 111, N. 189). Comunque sia, si volesse nondimeno applicare l'art. 169 CC, per apprezzare se un coniuge avversi legittimamente l'alienazione dell'abitazione familiare, il Giudice procede a una ponderazione d'interessi e valuta quale sia il bene della comunione, senza trascurare gli interessi personali delle parti (Rep. 1996 pag. 152 consid. 4 con rinvii), tra cui ad es. la precaria situazione economica delle parti, sicché il costo dell'alloggio risulti troppo oneroso (Rep. 1996 pag. 153 consid. 5c, 1998 pag. 174 consid, 6). Limitarsi ad asserire che l'art. 169 CC impedisce l'applicazione dell'art. 650 CC non è sufficiente, siccome non è vero.

* Sentenza reperibile sul sito internet del Tribunale d'appello di Lugano: I CCA 11.2007.90.


Data modifica: 30/03/2009

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