Caso 292 del 16/08/2012
In una sentenza del 12 dicembre 2011 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Con l’omologazione, la convenzione di divorzio perde il suo carattere privatistico e diviene parte integrante della sentenza di divorzio. Pertanto, le clausole possono fare oggetto di interpretazione. Nella misura in cui non è più possibile individuare la volontà soggettiva delle parti, occorre procedere con un’interpretazione oggettiva sulla base del principio di affidamento.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Il marito (ex marito) raggiungerà l'età AVS (65 anni) il 2 ottobre 2015, mentre la moglie (ex moglie) la raggiungerà (64 anni) il 5 dicembre 2015.
I coniugi hanno divorziato il 24 agosto 2011 e la loro convenzione sulle conseguenze accessorie è stata omologata con la relativa sentenza di divorzio. Al punto 6. della convenzione i coniugi hanno convenuto un contributo alimentare a favore della moglie di CHF 5'000.00 mensili. Con la clausola 7. hanno convenuto: "Il contributo alimentare a carico del marito è limitato fino al pensionamento del marito. Se il marito, per sua scelta, dovesse andare in pensione prima del compimento dei 60 anni (61esimo compleanno), il contributo alimentare rimane del medesimo importo fino al compimento dei 60 anni del marito (riservato quanto previsto al punto 8.). Se il marito dovesse essere prepensionato dopo il suo 61esimo compleanno, resta obbligato a corrispondere alla moglie un contributo alimentare mensile anticipato di CHF 3'400.00. L'obbligo contributivo del marito decade al raggiungimento dell'età AVS della moglie o in caso di nuovo matrimonio della moglie."
Il marito è stato pensionato dal 1° gennaio 2009 (qualche mese dopo il compimento del suo 58esimo anno di età).
Con istanza del 13 gennaio 2011 la ex moglie ha postulato l'interpretazione della clausola 7. della convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio, con la quale ha preteso: primo che principalmente il contributo alimentare a suo favore decade al proprio compimento dell'età AVS, secondo che vista la terminologia contraddittoria è determinante il giorno del 61esimo compleanno e terzo che è irrilevante chi abbia preso l'iniziativa per la decisione di un prepensionamento.
Con l'omologazione da parte del giudice, la convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio perde il suo carattere di diritto privato e viene a far parte integrante della sentenza di divorzio e ciò indipendentemente se le clausole concernono una parte di cui le parti avevano o meno libera disposizione (DTF 105 II 166, consid. 1, pag. 168; DTF 119 II 297, consid. 3, pag. 300). Di conseguenza le relative clausole possono essere oggetto di interpretazione. Ciò non porta ad una nuova sentenza nel merito, ma ad una completazione di una precedente decisione (DTF 117 II 508, consid. 1, pag. 510).
Dal momento in cui l'interpretazione soggettiva delle parti non può più essere accertata (art. 18 CO; DTF 131 III 467, consid. 1.1, pag. 469) - ciò che risulta nel caso concreto - occorre procedere con una interpretazione oggettiva basata sul principio dell'affidamento (DTF 131 III 606, consid. 4.1, pag. 611; DTF 133 III 257, consid. 2.3.2, pag. 274 e segg.). Ciò significa che una dichiarazione di volontà è da interpretare nel senso che avrebbe potuto e dovuto dare una terza persona in buona fede nelle stesse circostanze (DTF 130 III 417, consid. 3.2, pag. 424; DTF 133 III 406, consid. 2.2, pag. 409). Prima di tutto è determinante il tenore letterale del testo, anche se come detto ciò va interpretato dal profilo oggettivo (DTF 131 III 606, consid. 4.2, pag. 611). Un testo chiaro e senza ambiguità è di per sé vincolante, anche se è possibile e anche permesso scostarsi dal medesimo dal momento in cui vi sono validi motivi per ritenere che il senso dato dalle parti fosse diverso. Tali motivi possono risultare dalla genesi, dal senso, dallo scopo o dall'intera fattispecie (DTF 127 III 461, consid. 3b, pag. 465 e segg.; DTF 131 III 377, consid. 4.2.1, pag. 382).
L'interpretazione di una convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio ha luogo tramite i criteri appena citati validi per l'interpretazione dei contratti (sentenza TF 5C.270/2004, consid. 5.3 del 14 luglio 2005).
Premesso che l'espressione indicata nella clausola 7. della convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio relativa all'età del marito "61esimo compleanno" in corso di causa è stata intesa concordemente dalle parti come anche "compimento del 61esimo anno", è rimasta per contro controversa l'espressione contenuta nella medesima clausola "pensionamento", nel senso che la moglie la intende come l'età prevista dalla LAVS (I° pilastro), mentre il marito come il momento in cui dovesse aver diritto ad una rendita di II° pilastro (LPP). Occorre dunque procedere ad una interpretazione.
Il Tribunale federale, richiamati i principi di interpretazione sopra esposti, ha indicato (riassuntivamente) che:
- rispetto al tenore letterale del testo, dalle espressioni utilizzare dalle parti si può evincere che le stesse dovessero ritenere determinante per qualificare il "pensionamento" l'età prevista dalla LAVS: in particolare hanno esplicitamente previsto l'ipotesi di un prepensionamento dopo il 61esimo anno di età del marito, per cui non potevano che intendere prima del 65esimo anno di età del medesimo (ciò che corrisponde alla terminologia comunemente utilizzata);
- se si interpretasse diversamente, la clausola della convenzione condurrebbe a dei risultati contraddittori: un prepensionamento imposto dal datore di lavoro prima del 61esimo anno di età del marito porterebbe ad un decadimento del contributo alimentare, mentre fosse stato successivo al 61esimo anno di età del marito avrebbe avuto come conseguenza una mera riduzione a CHF 3'400.00 mensili del contributo alimentare muliebre;
- la differente terminologia utilizzata ("pensionamento" del marito - "età AVS" della moglie) si giustifica per il fatto che il marito avrebbe potuto eventualmente lavorare anche dopo il compimento dei suoi 65 anni di età, ma in questo caso il contributo alimentare sarebbe decaduto all'età AVS della moglie: ciò non è in contraddizione con il fatto che il marito compie 65 anni un paio di mesi prima del compimento dei 64 anni della moglie.
Data modifica: 16/08/2012