Sentenza Zaunegger e influsso sul diritto svizzero

Caso 278 del 16/01/2012

Quali ripercussioni ha in Svizzera la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativamente al caso Zaunegger c/Germania?

Nella sentenza Zaunegger c/Germania del 3 dicembre 2009 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito quanto segue:

La Corte europea è dell’opinione che vi sia una sproporzione tra l’assenza di possibilità di far rivedere in genere la questione dell’attribuzione iniziale dell’autorità parentale alla madre e lo scopo di proteggere gli interessi del bambino nato al di fuori di un matrimonio.

Sentenza CEDU, richiesta no. 22028/04; testo in inglese; testo in francese.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Il caso Zaunegger si riferisce ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo per un caso tedesco, per cui non riguarda direttamente la legislazione e giurisprudenza svizzere. La legge tedesca prevede che se la madre non è coniugata con il padre al momento della nascita del figlio, i genitori possono esercitare l'autorità parentale congiuta solo se ne fanno domanda congiunta o se si sposano; in assenza di queste due condizioni alternative, è la sola madre che può esercitare l'autorità parentale esclusiva sul figlio (cfr. § 1626a BGB). In assenza di susseguente matrimonio o di accordo della madre, il padre non coniugato può ottenere l'autorità parentale solo se la stessa è stata revocata alla madre nell'interesse del figlio (§ 1666 BGB).

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha esaminato la fattispecie dal profilo dell'art. 14 CEDU combinato con l'art 8 CEDU. Ha constatato che se l'interesse del minore non è minacciato e che la madre rifiuta l'esercizio comune dell'autorità parentale il diritto tedesco non dà al padre non coniugato la possibilità di far esaminare da un Tribunale se l'attribuzione dell'autorità parentale congiunta possa essere comunque ritenuta nell'interesse del figlio. La legge presume dunque che l'autorità parentale congiunta decisa contrariamente alla volontà della madre è prima facie contraria all'interesse del minore, ciò che non può essere considerato ammissibile. Vi è una sproporzione tra l'assenza di possibilità di far rivedere in genere la questione dell'attribuzione iniziale dell'autorità parentale alla madre e lo scopo di proteggere gli interessi del bambino nato al di fuori di un matrimonio. La Corte europea ha dunque constatato l'esistenza della violazione dell'art. 14 CEDU in relazione all'art 8 CEDU.

Tale importante decisione ha un importante impatto in Svizzera sull'interpretazione degli art. 298a CC e art. 133 cpv. 3 CC. Nonostante quanto indicato nel caso-276 a mio giudizio i giudici dovranno ormai, su domanda di un genitore, esaminare se l'autorità parentale congiunta è nell'interesse del minore, anche se l'altro genitore vi si oppone (cfr. in questo senso anche Meier Ph., Autorité parentale conjointe, in RMA 2010, pag. 246 e segg.). Sempre sul tema cfr. sentenza del Tribunale d'appello del Canton Basilea Città del 12 aprile 2011 (VD.2010.206) pubblicata sulla rivista RMA 5/2011, pag. 431 e segg.

Per un esame di compatibilità, sia per coppie non coniugate sia per coppie divorziate, con la CEDU cfr. ancora P. Meier, L'enfant en droit suisse: quelques apports de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme, in FamPra.ch 2/2012, pag. 285 e segg.).

La compatibilità dell'art. 133 cpv. 3 CC con gli art. 8 e 14 CEDU è oggetto di un ricorso davanti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo (v. sentenza TF 5A_420/2010 dell'11 agosto 2011 citata nella sentenza TF 5A_779/2012 dell'11 gennaio 2013).


Data modifica: 19/07/2021

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