Separazione dei beni e contratto fiduciario tra coniugi

Caso 254 del 01/01/2011

E’ possibile che i coniugi, in regime di separazione dei beni, stipulino un contratto fiduciario indicante che i beni in realtà non appartengono al proprietario iscritto a Registro Fondiario ma all’altro coniuge?

In una sentenza del 12 maggio 2010, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il fatto che un coniuge trasferisca a quell’altro un immobile e che il nuovo proprietario amministri questo immobile nell’interesse dell’altro costituisce un indizio circa l’esistenza di un rapporto fiduciario.

 

Sentenza TF 5A_189/2010


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La fattispecie è la seguente:

- matrimonio il 23.03.1983 con regime dei beni ordinario;
- atto di separazione dei beni del 17.04.1998 indicante che il marito avrebbe ceduto alla moglie due immobili;
- il medesimo giorno, con atto separato, il marito dona i due immobili alla moglie;
- i fondi hanno continuato ad essere gestiti dal marito, il quale li ha venduti rispettivamente il 29.10.1999 e il 05.02.2003;
- il 01.10.2003 i coniugi si separano e il 27.10.2005 viene inoltrata la procedura di divorzio.

La moglie chiede la condanna del marito a restituirle il ricavato delle vendite dei due immobili. Il Tribunale cantonale le nega tale risarcimento e la sentenza viene confermata dal Tribunale federale.

Il Tribunale cantonale ha cercato di capire la reale intenzione dei coniugi al momento della sottoscrizione dell'atto di separazione dei beni e contestuale donazione dei due immobili del marito alla moglie. Ha rilevato in particolare che a quell'epoca il marito aveva avviato un'attività indipendente e i coniugi desideravano poter proteggere gli interessi finanziari della famiglia evitando che eventuali creditori del marito potessero poi pignorargli dei beni; ha inoltre constatato che la moglie si è occupata dei fondi tramite istruzioni del marito e che quest'ultimo aveva incassato il prezzo di compravendita sul proprio conto senza che la moglie, allora, gli avesse chiesto il versamento del denaro; oltre tutto la moglie stessa aveva affermato che la cessione a suo favore degli immobili non era scaturita da una volontà di donare da parte del marito.
In base a tali fatti i Giudici cantonali hanno dunque concluso per l'esistenza di un contratto fiduciario relativo alla donazione dei due fondi e che i coniugi avevano anche convenuto che la moglie avrebbe esercitato i suoi diritti di proprietaria conformemente alle istruzioni e nell'interesse del marito.

Ricordiamo che il contratto fiduciario ha per oggetto il trasferimento integrale dal fiduciante al fiduciario dei diritti sui beni oggetto del contratto, così che il fiduciario diviene proprietario dell'oggetto che gli è consegnato o titolare del diritto che gli è trasferito (DTF 119 II 326, consid. 2b; DTF 117 II 429, consid. 3b); con tale contratto le parti, oltre ad accordarsi sul trasferimento dei diritti sui beni, si accordano sull'uso che il fiduciario farà dei diritti trasferitigli: questo accordo è basato su un contratto di mandato (art. 394 e segg. CO; DTF 99 II 393, consid. 6).

Occorre rilevare che il Tribunale federale non ha riesaminato i fatti che hanno condotto la Corte cantonale a considerare la sussistenza di un contratto fiduciario tra marito e moglie, ma si è ritenuto vincolato ai fatti accertati in sede cantonale (art. 105 LTF), tenuto conto che la ricorrente non ha dimostrato l'arbitrarietà dell'accertamento dei fatti o che i medesimi fossero stati accertati in violazione di normative di diritto federale. Il Tribunale federale è dunque vincolato dalle constatazioni dei Giudici cantonali concernenti la sussistenza della comune e reale volontà di concludere un contratto fiduciario relativamente agli immobili donati e l'esercizio da parte della moglie dei suoi diritti di proprietà secondo le istruzioni del marito e nell'interesse di quest'ultimo. Se la moglie è la proprietaria giuridica degli immobili, secondo l'accordo fiduciario tra i coniugi non è tuttavia avente diritto economico dei medesimi: a queste condizioni il Tribunale federale ha dunque confermato che la moglie non poteva pretendere la restituzione del ricavato della vendita dei fondi, non avendo i Giudici cantonali violato il diritto federale, segnatamente le normative sul mandato.

In sostanza dalla sentenza emerge chiaramente come tali contratti di natura fiduciaria siano perfettamente validi.


Data modifica: 01/01/2011

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