Caso 380 del 01/06/2016
Quali sono i diritti del convivente in caso di scioglimento della società semplice che tacitamente ha costituito con il suo partner?
In una sentenza del 25 novembre 2013, il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
L’ex concubino (convivente), in assenza di particolari pattuizioni, può pretendere dall’altro metà dell’eventuale avanzo (attivo) derivante dalla liquidazione di tutte le attività della società semplice, ossia, ad es., del maggior valore risultante dall’edificazione della casa rimasta intestata all’altro partner. Prima di poter passare alla restituzione delle quote che non sono rimaste di proprietà dei singoli soci, occorre procedere al rimborso dei debiti sociali.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Le parti hanno vissuto in concubinato dal 1995 al settembre 2006. Nel corso degli anni 2005/2006 hanno edificato, facendo segnatamente capo al finanziamento concesso da una banca e ai prelevamenti effettuati da un conto di risparmio comune, una casa unifamiliare su un fondo acquistato nel 2001 dall’ex concubino.
Con azione giudiziaria del 28 settembre 2007 l’ex concubina ha convenuto in giudizio l’ex compagno per ottenere dallo scioglimento della società semplice costituita per la costruzione della predetta abitazione un determinato importo.
Il primo Giudice ha parzialmente accolto le richieste, mentre il Tribunale di appello di Lugano ha respinto la petizione, ma ha lasciato gli oneri ipotecari a carico dell’ex convivente.
Giusta l'art. 549 cpv. 1 CO se dedotti i debiti sociali, rimborsate ai singoli soci le anticipazioni e le spese e restituite le quote conferite, resta un avanzo, questo deve ripartirsi fra i soci come guadagno. Un socio può conferire la sua quota alla società semplice in proprietà (quoad dominium), in tal caso tutti i soci ne divengono proprietari in comune. Egli può invece mantenere la proprietà della sua quota, impegnandosi a destinarla ad un uso particolare (quoad sortem) o conferirne l'uso ai soci (quoad usum). In queste ultime due ipotesi, quando la società semplice viene sciolta, la quota è ripresa dal socio che ne è rimasto proprietario e la variazione del suo valore causata dall'attività della società semplice costituisce un guadagno o una perdita che va suddivisa fra i soci.
I Giudici d'appello hanno indicato che la ex convivente avrebbe unicamente potuto pretendere dall'altro socio la metà di un eventuale avanzo derivante dalla liquidazione di tutte le attività della società semplice e quindi, in concreto, da un eventuale maggior valore risultante dall'edificazione del fondo, rimasto intestato al convenuto e conferito quoad usum. Poiché l'operazione immobiliare aveva causato una perdita, che non è nemmeno stata compensata dal maggiore valore del conto comune, alla ex convivente non è stato riconosciuto alcunché.
Precisiamo che la ex convivente ha ricorso sino al Tribunale federale, il quale ha respinto il suo gravame (cfr. sentenza TF 4A_21/2014 del 7 gennaio 2015). La stessa aveva censurato ai Giudici di aver omesso di considerare la restituzione ai soci delle anticipazioni e delle quote conferite e aveva sostenuto di non dover sopportare eventuali perdite perché, essendo l’ex convivente rimasto proprietario della casa che aveva conferito quoad usum, gli aumenti o le diminuzioni di valore del fondo non sarebbero state rilevanti per la società. Ha ritenuto poi di avere diritto alla metà della liquidità investita dai soci nell'edificazione della casa, oltre alla metà di un mutuo concesso da entrambe le parti ad amici comuni.
Il Tribunale federale ha respinto le sue censure indicando che la variazione di valore del fondo conferito dall'ex convivente è stata causata dalla sua edificazione operata dalla società semplice, pertanto per questa ragione la ricorrente non poteva essere seguita quando ha sostenuto che tale modifica non la concerneva. La stessa ha poi misconosciuto l'ordine in cui avviene la liquidazione: prima di poter passare alla restituzione delle quote che non sono rimaste di proprietà dei singoli soci, occorre procedere al rimborso dei debiti sociali. Atteso che in concreto questi superavano gli attivi della società semplice, non è stato possibile restituire alla ricorrente il valore della sua quota.
Data modifica: 01/06/2016