Caso 362 del 01/09/2015
Quando una spesa relativa ai figli può considerarsi straordinaria e quando invece rientra nel contributo alimentare ordinario?
In una sentenza dell’11 agosto 2015 il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Le spese straordinarie devono riferirsi ad esigenze specifiche, limitate nel tempo, esigenze che non sono state prese in considerazione quando è stato fissato (o è stato modificato l’ultima volta) il contributo alimentare ordinario e che quest’ultimo non permette di coprire. Se l’esigenza è già nota o prevedibile al momento in cui è fissato il contributo alimentare ordinario, essa va presa in considerazione nell’ambito di tale contributo .
Sentenza ICCA 11.2014.48
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono sposati nel 2000 e dal loro matrimonio sono nate due figlie, rispettivamente nel 2002 e nel 2004. La moglie ha inoltrato nel 2012 un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale. La separazione di fatto è intervenuta nel mese di agosto 2012.
Con sentenza del 30 maggio 2014 il primo giudice ha regolamentato la vita separata, attribuendo al marito l'abitazione coniugale, affidando le figlie alla madre, fissando le relazioni personali delle figlie con il padre, prevedendo determinati contributi alimentari a carico del marito/padre a favore della moglie e delle figlie. Il primo giudice ha anche condannato il padre a versare un determinato importo per le spese straordinarie a favore delle figlie.
Contro la decisione il marito ha presentato appello. Ci si sofferma con il presente caso solo sulla questione delle spese straordinarie a favore delle figlie.
La partecipazione dei genitori al pagamento delle spese straordinarie per i figli è regolamentata dall'art. 286 cpv. 3 CC, il quale indica che il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio. invero la norma, l'unica prevista dalla legge, è a dir poco stringata, per cui la giurisprudenza ha dovuto elaborare dei criteri che permettessero di capire quali spese possano essere considerate straordinarie e quali no.
Le spese straordinarie devono riferirsi ad esigenze specifiche, limitate nel tempo, esigenze che non sono state prese in considerazione quando è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) il contributo alimentare ordinario e che quest'ultimo non permette di coprire. Se l'esigenza è già nota o prevedibile al momento in cui è fissato il contributo alimentare ordinario, essa va presa in considerazione nell'ambito di tale contributo (sentenza TF 5C.204/2002 consid. 5.1 del 31 marzo 2003). Un genitore affidatario non può affrontare spese per i figli a piacimento e pretenderne poi automaticamente il rimborso dell'altro. Al contrario: dandosi una spesa straordinaria, se non riesce ad ottenere il consenso dell'altro genitore, egli deve rivolgersi di volta in volta al giudice, il quale stabilisce una somma precisa a copertura di esigenze documentate e quantificate, determinando la chiave di riparto secondo le concrete possibilità di entrambi i genitori (I CCA 11.2011.85, consid. 8, dell'11 ottobre 2012).
Nel caso concreto l'appellante a ragione si è lamentato del fatto di non essere stato previamente interpellato sui costi, ma d'altra parte non avendo egli censurato che questi fossero inutili e che non potessero essere assunti nell'interesse delle figlie nell'ambito di un normale sviluppo educativo e sportivo, ha ritenuto che l'omissione potesse ritenersi sanata. Al di là di questa assai discutibile considerazione del Tribunale d'appello, quest'ultimo ha precisato che i costi di attività che fanno parte della normale offerta scolastica, come la settimana verde o quella bianca, rientrano nel fabbisogno ordinario del figlio. Straordinaria è invece la spesa per attività extrascolastiche come la partecipazione a corsi di chitarra (in casu CHF 700.00), i corsi estivi (in casu CHF 100.00) o le trasferte organizzate da associazioni sportive per corse di orientamento (in casu CHF 560.00). tali costi, in altre parole, non possono ritenersi compresi nelle "altre spese" previste dalle tabelle di Zurigo. Compresa in quella voce è invece l'ordinaria quota di iscrizione a sodalizi sportivi o a organizzazioni analoghe. Carattere straordinario hanno anche le cure di ortodonzia non coperte dalla cassa malati (in casu CHF 1'752.25), di norma imprevedibili e temporanee, nonché le spese per l'acquisto di strumenti musicali o di specifici articoli sportivi, come gli sci. Sempre nel caso concreto non è stata per contro riconosciuta quale spesa straordinaria quella relativa ai costi di psicoterapia di una delle due figlie, siccome risulta che la stessa segue tale percorso già da quando i genitori vivevano ancora assieme: è stata dunque riconosciuta quale spesa prevedibile e ricorrente, già nota al momento in cui è stato chiesto il contributo di mantenimento: quindi il Tribunale d'appello l'ha aggiunta al fabbisogno in denaro della figlia (in casu CHf 77.00 mensili).
Sulla chiave di riparto delle spese straordinarie cfr. sentenza TF 5A_725/2008 del 6 agosto 2009: riparto proporzionale alla disponibilità di ciascuna parte.
Data modifica: 08/04/2018