Tassazione dei coniugi, partenza del marito per l’estero

Caso 396 del 16/02/2017

Quando i coniugi vanno tassati separatamente qualora uno di essi si sia trasferito all’estero, mentre l’altro abbia continuato ad abitare in Svizzera?

In una sentenza de 3 marzo 2016, la Camera di Diritto Tributario del Tribunale d’appello del Cantone Ticino ha stabilito quanto segue:

Se si trasferisce all’estero, il contribuente deve continuare a pagare le imposte fintantoché non provi di avere costituito un nuovo domicilio fiscale all’estero. Questo significa che l’esistenza di un nuovo domicilio o di una dimora all’estero (ciò che è equivalente sul piano dell’assoggettamento) sarà ammessa solo nel caso in cui l’interessato paghi delle imposte in quel luogo o ne sia esentato. L’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario.

Sentenza CDT 80.2015.25/26 = RTiD II-2016, 3t
 


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi sono sposati dal 1980 ed hanno ha stabilito il loro domicilio in Svizzera. Il 31 ottobre 2010 il marito ha annunciato la sua partenza per l’estero. L’allora rappresentante dei contribuenti ha comunicato con scritto del 19 maggio 2014 all'Ufficio di tassazione che in seguito al trasferimento del marito all’estero, i coniugi avevano “deciso di vivere separati di fatto senza decisione giudiziaria”. Il marito si è inoltre impegnato a garantire alla moglie i fondi necessari per mantenere lo stesso stile di vita.
Notificando alla moglie la tassazione 2012, con decisione del 5 giugno 2014, l’Ufficio di tassazione ha commisurato un reddito imponibile superiore rispetto a quanto dichiarato, aggiungendo un reddito d’altra fonte e spiegando che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”. La contribuente ha contestato l’imposizione di altri redditi oltre a quanto dichiarato, ma l’Ufficio di tassazione ha confermato la propria decisione. Così la moglie ha presentato appello alla Camera di diritto Tributario.

Secondo l’art. 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT, il reddito e la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni. In caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, per contro, ogni coniuge è tassato individualmente per tutto il periodo fiscale. Secondo la Circolare n. 30 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 21 dicembre 2010, i criteri determinanti per procedere ad una tassazione indipendente dei coniugi che vivono separati sono i seguenti:

  • assenza di un’abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione della comunione domestica (art. 175 CC), esistenza di un domicilio proprio per ogni coniuge (art. 23 CC);
  • non esiste più una comunione economica per l’abitazione e il mantenimento;
  • in pubblico la coppia non si presenta più unita;
  • la separazione deve essere duratura (almeno un anno) oppure terminare con lo scioglimento del matrimonio.

Il Tribunale federale ha stabilito che i presupposti menzionati sono cumulativi e che in ogni caso deve esservi stata la sospensione della comunione domestica ed i mezzi finanziari non devono più essere impiegati in comune (sentenza TF 2A.432/2004 del 16 dicembre 2004 consid. 3.2; v. anche sentenza TF 2A.458/2006 del 18 dicembre 2006 consid. 3.1). La prova dell’adempimento delle condizioni per una tassazione separata è a carico del contribuente.

Venendo al caso in esame, la situazione familiare ed economica dei coniugi è stata considerata tutt’altro che chiara. Infatti a dire dell’Autorità di tassazione esisterebbe tutt’oggi una comunione economica malgrado la “separazione di fatto” dovuta all’obbligo del marito di risiedere all’estero per motivi professionali. Quest’ultimo rientrerebbe sovente in Ticino e la separazione solo provvisoria.

Il fatto che un contribuente annunci all’autorità comunale di aver trasferito il proprio domicilio altrove non ha alcun effetto immediato sull’assoggettamento fiscale. Secondo la giurisprudenza il domicilio di una persona si trova nel luogo in cui è situato, di fatto, il centro dei suoi interessi vitali. Esso si determina in base all’insieme delle circostanze oggettive ed esteriori, dalle quali si possono dedurre tali interessi, e non dai semplici desideri espressi dal contribuente. Il domicilio fiscale non può quindi essere scelto liberamente; una preferenza soltanto affettiva per un luogo piuttosto che per un altro non entra in considerazione (DTF 138 II 300). Se si trasferisce all’estero, il contribuente deve continuare a pagare l’imposta federale diretta fintantoché non provi di avere costituito un nuovo domicilio fiscale all’estero. Questo significa che l’esistenza di un nuovo domicilio o di una dimora all’estero (ciò che è equivalente sul piano dell’assoggettamento) sarà ammessa solo nel caso in cui l’interessato paghi delle imposte in quel luogo o ne sia esentato (sentenza TF 2A.475/2003 del 26 luglio 2004).
In applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e DTF 121 II 257). Di principio, la prova del domicilio fiscale spetta quindi all’autorità di tassazione, trattandosi di un elemento costitutivo dell’imposta (art. 123 cpv. 1 LIFD).
Il contribuente ha un dovere di collaborazione (art. 124 segg. LIFD) che gli impone in particolare di dimostrare il trasferimento di domicilio. A tal fine non deve solo comprovare il definitivo scioglimento dei legami con il precedente domicilio, ma deve anche esporre le circostanze che hanno portato alla fondazione di un nuovo domicilio altrove (DTF 138 II 300 consid. 3.4; v. anche sentenza TF 2C_472/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.2).

Nel caso concreto qualora il marito avesse mantenuto il proprio domicilio presso quello della moglie, la comunione domestica tra i coniugi risulterebbe pacifica. Ma anche qualora fosse resa verosimile l’esistenza di un nuovo domicilio all’estero, rispettivamente comprovata l’assenza di un domicilio in Svizzera, occorrerà comunque partire dal principio che i coniugi continuano a condurre una vita in comune, in considerazione del fatto che la tassazione separata dei coniugi è un’eccezione, che sottostà a precise condizioni cumulative, che nella presente fattispecie non sono tutte adempiute. La scala delle aliquote applicabile è conseguentemente quella più favorevole riservata ai contribuenti coniugati, così come richiesto dalla ricorrente. D’altra parte, contrariamente a quanto sembra sostenere nel gravame, si giustifica il cumulo dei fattori imponibili, sia che il marito abbia mantenuto il proprio domicilio fiscale nel comune svizzero, sia che lo abbia effettivamente trasferito all’estero. Certo, quando i coniugi sono domiciliati l’uno in Svizzera e l’altro all’estero, solo il primo è assoggettato illimitatamente in Svizzera. Fintanto che continuano ad avere una vita in comune, il coniuge domiciliato in Svizzera è tuttavia imposto sul proprio reddito all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi, applicando la scala delle aliquote riservata ai coniugi viventi in comunione domestica.

Spetterà all’autorità di tassazione determinare la situazione patrimoniale del marito, sia esso considerato residente nel Canton Ticino (ai fini del computo globale del reddito e della sostanza imponibili) oppure all’estero (ai fini del calcolo delle aliquote applicabili). A tal fine in virtù della massima ufficiale, l’autorità di tassazione potrà procedere a tutte le indagini che reputerà necessarie per provare la credibilità delle indicazioni dei contribuenti, mentre a questi ultimi è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). In caso contrario l’autorità potrà procedere ad una stima dei redditi e della sostanza del marito, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere ma evitando nel contempo di scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole al contribuente.

La decisione impugnata è stata annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione perché emetta delle nuove decisioni motivate, dopo avere esperito gli accertamenti indicati sopra.


Data modifica: 27/11/2020

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