Trascuranza degli obblighi di mantenimento – paternità non ancora accertata

Caso 257 del 15/02/2011

Se il padre, non ancora accertato tale dal punto di vista giuridico, non paga i contributi di mantenimento per il figlio, può essere punito penalmente?

In una sentenza dell’8 giugno 2010 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il padre, che non è sposato con la madre e che non ha riconosciuto il bambino, non si rende colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento se non contribuisce al mantenimento del bambino prima della crescita in giudicato della sentenza di paternità, a meno che non sia stato condannato a pagare dei contributi di mantenimento in via cautelare.

 

Sentenza pubblicata in DTF 136 IV 122.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Della trascuranza degli obblighi di mantenimento abbiamo già parlato nel caso 156caso 67.

L'art. 217 cpv. 1 CP prevede che chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Giusta l'art. 276 cpv. 1 CC, i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela. Una condizione essenziale per l'applicabilità di tale norma é l'esistenza di un rapporto di filiazione (DTF 129 II 646, consid. 4.1). La punibilità penale in caso di mancato pagamento degli alimenti presuppone il legame di filiazione: se i genitori del figlio non sono sposati, il legame di filiazione esiste in caso di riconoscimento di paternità o di sentenza giudiziaria accertante la paternità, cresciuta in giudicato. La punibilità avrà effetto da questo momento e poco importa che poi un eventuale giudizio di merito, accertante la paternità e l'obbligo alimentare, abbia effetto retroattivo; tuttavia il padre potrà essere punito anche per gli arretrati dal momento in cui alla crescita in giudicato della sentenza, pur avendone i mezzi, non vi adempia.

Pendente causa tuttavia l'art. 283 CC prevede che quando la paternità sia presunta e la presunzione non possa essere infirmata da prove rapidamente esperibili, il presunto padre, ad istanza della controparte, deve già prima della sentenza pagare adeguati contributi per il mantenimento del figlio.
Naturalmente il Giudice deve emanare una decisione provvisionale che preveda l'obbligo contributivo e, come tale, la decisione provvisionale potrà anche cadere al termine della procedura, qualora la paternità non fosse effettivamente accertata; tuttavia per il periodo in cui il decreto provvisionale ha esplicato i suoi effetti si è creato un obbligo alimentare e pertanto il presunto padre deve pagare; in caso di sua sottrazione al pagamento, egli potrebbe essere punibile ex art. 217 CP, in particolare qualora lo avesse fatto intenzionalmente e avesse o potesse avere i mezzi per farlo, a prescindere dal destino del merito dell'azione di paternità.

Da notare infine che il Tribunale federale precisa che un eventuale obbligo alimentare basato su una convenzione privata tra la madre e il padre biologico, dove tuttavia quest'ultimo non riconosce il figlio, non è sufficiente per rendere applicabile l'art. 217 CP, mancando il legame di filiazione che crea il diritto al mantenimento ex art. 276 CC.


Data modifica: 15/02/2011

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