Caso 67 del 01/10/2002
Se il Giudice civile non ha ancora preso una decisione in merito ai contributi di mantenimento, il debitore di alimenti può essere punito penalmente ai sensi dell'art. 217 CP (trascuranza degli obblighi di mantenimento)?
In una sentenza del 22 marzo 2002 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Gli obblighi di mantenimento del diritto di famiglia derivano direttamente dalla legge. Una decisione giudiziaria o una convenzione tra i coniugi non sono presupposti per applicare l'art. 217 CP. Permettono tuttavia di concretizzare gli obblighi di mantenimento e facilitano l'accertamento dei fatti nonché la prova dell'intenzione.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
La sentenza richiama la giurisprudenza che in passato trattava differentemente i casi relativi al mancato mantenimento del coniuge rispetto a quello della prole e poneva delle importanti distinzioni a dipendenza se i coniugi vivevano sotto lo stesso tetto, erano separati, era stata avviata una procedura di protezione dell'unione coniugale o di separazione personale o di divorzio.
La giurisprudenza riprende nei considerandi la dottrina controversa in merito all'applicazione del metodo diretto o indiretto per la determinazione dei contributi alimentari; con il metodo diretto il Giudice penale stabilisce la punibilità del debitore di alimenti a prescindere dalla fissazione degli alimenti da parte del Giudice civile, mentre con il metodo indiretto il Giudice penale può punire solo se il debitore dei medesimi si sottrae al pagamento di quanto stabilito civilmente.
Fatta l'analisi dei vari pensieri dottrinali, il Tribunale federale precisa che l'art. 217 CP trova applicazione a prescindere da qualsiasi decisione del Giudice civile o dall'esistenza o meno di una convenzione privata tra coniugi. Una decisione giudiziaria o una convenzione permetteranno di stabilire con più sicurezza i fatti e la sussistenza o meno del reato (tra cui l'intenzionalità del debitore di alimenti), ma non sono necessarie. Infatti, nei casi evidenti, dove il debitore di alimenti non versa nulla o versa una cifra irrisoria rispetto alle proprie risorse finanziarie, il reato di trascuranza degli obblighi alimentari si deve considerare realizzato (metodo diretto). Ciò deve dunque applicarsi anche nei casi in cui la procedura giudiziaria civile è stata avviata e per motivi di differente natura il Giudice civile non ha ancora adottato la decisione sugli alimenti, siano essi a favore del coniuge o a favore della prole, siano essi dovuti nell'ambito di una procedura di protezione dell'unione coniugale (era il caso concreto), di separazione personale o di divorzio. Sentenza pubblicata in SJ 29/2002, pag. 446 e sulla Raccolta Ufficiale in DTF 128 IV 86.
Data modifica: 01/10/2002