Caso 27 del 13/12/2000
Quale è il Giudice competente per decidere l’affidamento e le relazioni personali nel caso in cui un genitore con i figli si trasferisce in un altro Stato?
In una sentenza del 25 ottobre 1999* il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Il principio della perpetuatio fori non si applica quando i figli minorenni vengono trasferiti stabilmente, in pendenza di una causa di stato, in un altro Stato firmatario della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni, la competenza per prendere misure a protezione del minore spettando unicamente al Giudice dello Stato in cui il minore dimora abitualmente.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
La sentenza del Tribunale d'appello non fa che applicare l'art. 85 cpv. 1 LDIP, il quale rimanda alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni, che prevede la competenza del Giudice del luogo di dimora abituale del figlio. La nozione di "dimora abituale" corrisponde al luogo dove si trova il centro effettivo della vita e delle relazioni del minorenne, che può essere determinato con riferimento al domicilio o alla residenza abituale del genitore affidatario (DTF 110 II 120); ciò significa che se durante una procedura di divorzio il genitore affidatario della prole si trasferisce in un altro Stato contraente nasce una nuova dimora abituale nello Stato nel quale genitore e figli si stabiliscono (DTF 125 III 303). Per contro, se la nuova residenza del figlio si trova in uno Stato non firmatario della Convenzione, la competenza del Giudice svizzero sussiste e il principio della perpetuati fori torna applicabile (cfr. sentenza TF 5A_220/2009, consid. 4, con riferimenti di dottrina).
La Convenzione internazionale appena citata non contempla il problema del contributo di mantenimento. Tuttavia esso forma, con l'attribuzione dell'autorità parentale e la disciplina delle relazioni personali, un insieme che va regolato in modo uniforme (DTF 126 III 303, consid. 2a/bb). Ove la residenza abituale dei figli sia in Svizzera, il Giudice chiamato a statuire ad es. su misure di protezione dell'unione coniugale deve occuparsi d'ufficio anche degli eventuali contributi alimentari. Una decisione estera sui contributi alimentari nemmeno sarebbe riconosciuta in Svizzera (DTF 126 III 303, consid. 2a/bb; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_697/2007 del 3 luglio 2008, consid 2.1); a contrario l'esclusiva competenza del Giudice svizzero a statuire sulle questioni riguardanti figli con residenza abituale in Svizzera implica, coerentemente, l'esclusiva competenza del Giudice estero a statuire sulle questioni riguardanti i minorenni la cui residenza abituale sia all'estero; il Giudice della protezione dell'unione coniugale o di una causa di stato non può dunque occuparsi delle questioni legate allo statuto dei figli né ai relativi contributi di mantenimento se i figli hanno la residenza abituale in un altro Stato (FamPra 2000, pag. 134, consid 5; cfr. anche LVGE 1999, pag. 7) (cfr. I CCA 11.2008.41 del 7 aprile 2009, in particolare pag. 6 e 7).
* Sentenza pubblicata in REP 1999, N. 76.
Data modifica: 13/12/2000