Trasferimento del figlio all’interno del territorio svizzero

Caso 392 del 16/12/2016

Quali sono i criteri da prendere in considerazione per autorizzare un trasferimento della residenza del figlio all’interno della Svizzera?

In una sentenza dell’11 agosto 2016 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il trasferimento del figlio è soggetto al consenso nel caso di ripercussioni rilevanti o sull'esercizio dell'autorità parentale o sulle relazioni personali. L'autorizzazione al trasferimento all'interno del territorio svizzero soggiace agli stessi criteri sviluppati per il trasferimento del figlio all'estero. L'esame di una modifica della partecipazione alla cura del figlio, delle relazioni personali e del mantenimento non deve essere dissociato dalla questione del trasferimento, data la loro stretta interdipendenza. Al riguardo vanno chiariti il modello di partecipazione alla cura del figlio finora applicato, i contorni del trasferimento, i bisogni del figlio così come la cura, offerta ed effettivamente possibile, da parte dei genitori.

Sentenza DTF 142 III 502


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La sentenza del Tribunale federale oggetto del presente caso completa quelle relative ai casi 384 e 385, i quali hanno affrontato il tema del trasferimento del figlio all’estero.

I genitori, aventi entrambi l’autorità parentale sul figlio di 6 anni, non sono coniugati e si sono separati. L’intenzione della madre è di trasferirsi con il figlio da Interlaken a Soletta, ma il padre non è d’accordo. L’Autorità Regionale di Protezione autorizza il trasferimento, così che il padre, contrario, adisce dapprima il Tribunale cantonale e poi il Tribunale federale.

Giusta l’art. 301a cpv. 2 let. b CC se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali. Le “ripercussioni rilevanti” non si riferiscono allo stesso modo a tutte le componenti dell’autorità parentale (educazione, formazione professionale, religione, scelta del nome, interventi medici, rappresentanza del minore, amministrazione della sostanza o scelta del luogo di dimora). Le conseguenze rilevanti devono portare unicamente sugli aspetti che riguardano direttamente la distanza e il trasferimento. Ciò dipende dal tipo di organizzazione genitoriale. Un trasferimento può essere rilevante anche se di poca distanza qualora ad es. entrambi i genitori si occupano del figlio e lo vanno a prendere tutti i giorni all’asilo o a scuola. Il Tribunale federale ha in proposito precisato che il legislatore ha adottato tale norma con l’intento di proteggere le situazioni in cui un genitore ha l’affidamento esclusivo e l’altro beneficia di un diritto di visita; tramite un’interpretazione teleologica ha ritenuto che l’art. 301a cpv. 2 let. b CC si debba interpretare nel senso che le due condizioni, che nel senso letterale sarebbero cumulative, in realtà devono essere ritenute alternative, nel senso che il consenso genitoriale occorre quando il trasferimento ha delle conseguenze rilevanti sull’autorità parentale o sulle relazioni personali.
Dato che nel caso concreto l’autorità cantonale non ha esaminato tali conseguenze l’incarto le è stato ritornato e precisato che i principi per autorizzare il trasferimento del luogo di dimora del minore devono essere esaminati secondo i criteri sviluppati nei casi di trasferimento all’etero (cfr. sentenza TF 5A_945/2015 = DTF 142 III 498 - caso 385 - e sentenza TF 5A_450/2015 = DTF 142 III 481 - caso 384 -). Pertanto non occorre esaminare i motivi del trasferimento, ma solo determinare se il bene del minore è preservato meglio partendo con il genitore o restando con l’altro. Se un genitore ha l’affidamento esclusivo si partirà dal presupposto che un trasferimento del figlio con il medesimo tutela meglio il suo interesse. Se al contrario entrambi i genitori si occupano in maniera più o meno paritaria del figlio, la situazione di partenza è neutra e occorre allora ricorrere ad altri criteri come l’età del figlio, la ligua parlata, ecc. Il Tribunale federale ricorda infine che ai sensi dell’art. 301a cpv. 5 CC con un trasferimento della residenza del figlio occorre di principio esaminare l’adeguamento dell’autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e dei contributi alimentari ciò che, ancora una volta, l’autorità cantonale non ha fatto.


Data modifica: 16/12/2016

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