Caso 233 del 14/01/2010
Nell’ambito della liquidazione del regime dei beni possono essere considerati anche contratti stipulati prima del matrimonio? Si presume una donazione tra coniugi?
In una sentenza del 6 agosto 2008 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Nell’ambito della liquidazione del regime dei beni possono essere considerati anche contratti stipulati prima del matrimonio, nella misura in cui sussista un legame con la vita coniugale. Una donazione tra coniugi non è presunta, nemmeno in caso di prestazioni effettuate coscientemente a titolo gratuito.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono sposati il 14 luglio 1995 e convivevano già prima. La moglie ha svolto una formazione professionale dall'estate del 1991 all'estate del 1995. Durante gli studi ha beneficiato di proprie entrate in misura piuttosto ridotta e dell'aiuto dei suoi genitori, il tutto per delle cifre che non possono essere state sufficienti per finanziare la sua formazione e il suo mantenimento. Il marito fa valere una pretesa di restituzione di prestiti serviti a loro volta per la formazione professionale della moglie nel periodo indicato.
La giurisprudenza del Tribunale federale indica che nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale si possono considerare anche i contratti relativi al periodo prematrimoniale (cfr. DTF 109 II 92 in merito ad una compravendita immobiliare dei coniugi prima del matrimonio) se vi è un legame con l'unione coniugale. Ciò vale anche per i costi di formazione (Hausheer/Reusser/ Geiser, Berner Kommentar, N. 22 ad rt. 209 CC, pag. 744) precedenti il matrimonio.
Ovviamente in base all'art. 8 CC sarà il marito che fa valere la pretesa a doverla provare.
Provato l'aiuto finanziario, occorre poi chiarire se il futuro marito abbia pagato la formazione della moglie a titolo di prestito o di donazione. Orbene, dal momento che il fidanzato ha finanziato gli studi della futura moglie per ca. CHF 40'000.00, senz'altro non si può pensare che siano una donazione, ritenuto che se i fidanzati si fossero lasciati prima di sposarsi sicuramente il futuro marito avrebbe chiesto la restituzione dell'importo. Ciò deve valere anche nell'ipotesi di divorzio, per cui se ne deve concludere che l'importo va considerato quale prestito e non donazione. Inoltre occorre rilevare che prestazioni in denaro tra coniugi senza controprestazione non possono presumersi essere donazioni (DTF 96 II 1 e segg.; Steck, in: FamKommentar Scheidung, Hrsg. Ingeborg Schwenzer, Berna 2005, N. 2 ad art. 206 CC, pag. 723).
Data modifica: 14/01/2010