Caso 328 del 01/03/2014
Qualora sia chiesta una trattenuta di stipendio al giudice svizzero sulla base di una decisione estera, è necessario che almeno una delle parti sia domiciliata in Svizzera? Occorre la preliminare delibazione della sentenza estera? Cosa accade se la parte istante, così convocata, non compare personalmente all'udienza? Con quale valuta va effettuato il pagamento?
In una sentenza del 15 novembre 2012 il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Se la trattenuta ancorata a una sentenza estera ha luogo in Svizzera, il giudice svizzero è competente a trattarla senza riguardo al domicilio delle parti. Il giudice che pronunica la trattenuta di stipendio è il medesimo della preliminare delibazione. L'assenza personale all'udienza della parte istante, nonostante l'obbligo di comparsa personale, porta il giudice a prendere in considerazione solo i suoi atti scritti regolarmente inoltrati. Il pagamento va effettuato nella valuta dello Stato in cui deve avvenire.
Sentenza ICCA 11.2012.135 (in parte pubblicata in RTiD II-2013, 49c).
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Qui di seguito viene indicato il riassunto dei fatti.
Il 26 settembre 2012 la moglie si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord perché ordinasse alla datrice di lavoro del marito di trattenere dal di lui stipendio, l'importo di CHF 604.90 mensili (pari a € 500.00), riversandolo su un conto bancario a lei intestato. Essa ha motivato l'istanza con l'argomento che, pur condannato il 17 giugno 2010 dal presidente del Tribunale ordinario di Como a corrisponderle “un assegno di € 500.00 mensili a titolo di concorso nel mantenimento” in una causa di divorzio pendente, il marito non ha aveva mai pagato nulla.
All'udienza del 17 ottobre 2012, indetta dal Pretore per la discussione, il marito ha proposto di respingere l'istanza, contestando – fra l'altro – la competenza del giudice svizzero.
Statuendo con sentenza del 18 ottobre 2012, il Pretore ha accolto l'istanza.
Contro la decisione appena citata il marito è insorto con un appello.
E ora la parte in diritto.
Una trattenuta di stipendio in favore dei figli (“diffida ai debitori”: art. 291 CC) fondata su una sentenza in tema di mantenimento pronunciata all'estero e riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera costituisce – per la giurisprudenza del Tribunale federale – una procedura “in materia di esecuzione” a norma dell'art. 22 n. 5 CLug (DTF 138 III 11) e non una misura protettrice del diritto civile. Se la trattenuta ancorata a una sentenza estera ha luogo in Svizzera, di conseguenza, il giudice svizzero è competente a trattarla senza riguardo al domicilio delle parti. Non v'è motivo per qualificare diversamente una trattenuta di stipendio in favore – anziché dei figli – del coniuge istante.
Nella misura in cui asserisce che la decisione impugnata connota una misura protettrice del diritto civile, l'appellante non può quindi essere seguito.
Per quanto riguarda il foro dell'esecuzione all'interno della Svizzera (la Convenzione di Lugano regola unicamente la competenza sul piano internazionale), il Pretore si è attenuto all'opinione di Rüetschi, il quale, richiamandosi alla sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 138 III 11, reputa competente il giudice alla sede svizzera del datore di lavoro in virtù dell'art. 339 cpv. 1 lett. b CPC, tanto per riconoscere la sentenza estera in conformità all'art. 39 n. 1 CLug quanto per pronunciare con procedura sommaria la trattenuta di stipendio, indipendentemente dal fatto che il coniuge debitore sia domiciliato in Svizzera o all'estero (Prozessuale Fragen im Kontext der Schuldneranweisung, in: FamPra.ch 2012 pag. 669). Identico orientamento aveva già espresso il Tribunale d'appello nel 2006 (RtiD I-2007 pag. 728 n. 17c).
L'appellante si duole che la moglie non abbia chiesto il riconoscimento previo della decisione italiana.
Trattandosi di decisioni estere che condannano a pagamenti in denaro, in Svizzera la delibazione della sentenza straniera avviene a titolo pregiudiziale, nel quadro della decisione sul rigetto definitivo dell'opposizione (art. 29 cpv. 3 LDIP), a meno che l'istante si limiti a postulare egli medesimo una mera dichiarazione di exequatur (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 442 n. 46 con rinvii). Non richiede pertanto un formale giudizio di riconoscimento e di esecutività.
Ciò premesso, sapere se ai fini di una trattenuta di stipendio fondata su una sentenza estera la delibazione della sentenza straniera possa avvenire a titolo pregiudiziale – come ha fatto il Pretore in concreto, ispirandosi alla procedura di rigetto definitivo dell'opposizione – o richieda una dichiarazione previa di riconoscimento e di esecutività (come sembrano affermare Rüetschi, op. cit., pag. 669 in alto e Roth, Vorläufige Vollstreckbarkeit und Vollstreckung, in: AJP/PJA 2011 pag. 775) è una questione che può rimanere aperta. Il foro dell'art. 39 n. 1 CLug è, in Svizzera, quello stesso dell'esecuzione (Rüetschi, loc. cit.) e il giudice competente è, nel Cantone Ticino, lo stesso Pretore (art. 37 cpv. 3 LOG).
A parere dell'appellante il Pretore avrebbe dovuto respingere l'istanza in ordine anche perché l'interessata non è comparsa all'udienza davanti al Pretore, pur essendo stata personalmente convocata.
Tuttavia l'assenza ingiustificata della moglie all'udienza non avrebbe legittimato la reiezione dell'istanza. Semplicemente il Pretore avrebbe dovuto limitarsi a tenere in considerazione gli atti scritti regolarmente inoltrati (art. 234 cpv. 1 prima frase CPC per analogia) e reputare il suo avvocato precluso dal contraddittorio (cfr. Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 279).
Infine l'appellante sostiene che la trattenuta di stipendio andava ordinata in euro, l'obbligo di convertire in franchi svizzeri un debito in valuta estera applicandosi soltanto alle procedure rette dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.
L'art. 147 cpv. 3 LDIP dispone che un pagamento è “fatto nella moneta determinata dal diritto dello Stato in cui deve avvenire”. Scopo della norma è di evitare che il debitore possa procurarsi un vantaggio giuridico valutario eseguendo il pagamento in un luogo diverso da quello previsto dal contratto o dalla legge (FF 1983 I 411 in alto).
Nella fattispecie il convenuto lavora per un'impresa edile con sede in Svizzera e la ditta deve eseguire il pagamento degli stipendi in Svizzera. La trattenuta dallo stipendio del lavoratore va dunque operata in franchi svizzeri. Del resto, dovesse il corso dell'euro scendere apprezzabilmente sotto quello attuale, il convenuto potrà sempre chiedere al Pretore di adeguare la cifra della trattenuta ai nuovi livelli del cambio, come l'istante potrà fare a sua volta nel caso inverso (analogamente: art. 88 cpv. 4 LEF).
Data modifica: 27/11/2020