Caso 343 del 01/11/2014
Nell'ambito delle misure a tutela dell'unione coniugale, fino a che stadio della procedura di prima istanza è possibile produrre nuove prove?
In una sentenza del 28 agosto 2014 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Nell'ambito delle misure a tutela dell'unione coniugale in prima istanza le parti possono produrre mezzi di prova nuovi fino alla deliberazione della sentenza dal parte del giudice (art. 229 cpv. 3 CPC); la fase della deliberazione comincia alla chiusura del dibattimento, vale a dire al momento delle arringhe finali orali o, in assenza delle medesime, alla scadenza del termine (se del caso prorogato) per produrre le conclusioni scritte (art. 232 cpv. 2 CPC).
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Il matrimonio risale al 30 marzo 1990. Dal medesimo sono nati due figli, ormai già maggiorenni.
Il 29 agosto 2013 la moglie ha avviato una procedura di tutela dell'unione coniugale. Il 13 gennaio 2014 è stata emanata la sentenza del giudice di prima istanza. Con sentenza del 1° aprile 2014 il Tribunale d'appello ha respinto un ricorso del marito. Quest'ultimo ha ricorso al Tribunale federale.
Il marito lamenta la violazione del diritto di essere sentito, siccome il Tribunale d'appello non avrebbe preso in considerazione dei documenti da lui prodotti in sede di ricorso.
Giusta l'art. 317 CPC nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (cfr. sull'argomento caso - 309). Per gli pseudo nova spetta al ricorrente che intende prevalersene dinanzi al Tribunale d'appello dimostrare di aver avuto la diligenza ragionevolmente esigibile, indicando esattamente i motivi per i quali i mezzi di prova non hanno potuto essere prodotti in prima sede. Nel sistema processuale civile tutti i mezzi di prova devono essere di principio prodotti in prima istanza. La diligenza necessaria presuppone che in prima istanza ciascuna parte esponga i fatti in maniera attenta e completa e che porti tutti gli elementi idonei a stabilire i fatti rilevanti (sentenza TF 5A_739/2012 del 17 maggio 2013 consid. 9.2.2; 4A_334/2012 del 16 ottobre 2012 consid. 3.1). Trattandosi di una procedura di misure a tutela dell'unione coniugale, per la quale vale il principio inquisitorio, il giudice di prima istanza considera i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione della sentenza (art. 229 cpv. 3 CPC con l'art. 272 CPC). Per i Tribunali, come nel Canton Ticino, dove in prima istanza siede un giudice unico, la deliberazione corrisponde al momento della decisione, attività puramente intellettuale che non è esteriorizzata. In questi casi la fase della deliberazione prende inizio al termine delle arringhe finali orali, se ve ne sono, o alla scadenza del termine, se del caso prorogato, per presentare le arringhe finali scritte ai sensi dell'art. 232 cpv. 2 CPC (v. DTF 138 III 788, consid. 4.2).
Orbene, nel caso concreto il ricorrente ha prodotto dei documenti in sede di appello, i quali erano tuttavia già disponibili prima della deliberazione del primo giudice , ciò che rende inammissibile la loro produzione in sede di appello.
Sui principi che reggono l’assunzione di prove in appello nell’ambito di una procedura di misure a tutela dell’unione coniugale (e le esigenze di motivazione di un appello) cfr. DTF 138 III 374
Data modifica: 01/11/2014