Caso 407 del 01/08/2017
E valido un accordo prematrimoniale in ambito di misure a protezione dell’unione coniugale?
In una sentenza del 27 aprile 2017 il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
I coniugi possono regolare anticipatamente la questione del mantenimento in caso di separazione. Accordi a tal fine sono leciti e, secondo dottrina, raccomandabili. Se il giudice è convinto che le parti hanno concluso l'accordo di loro libera volontà e dopo matura riflessione, verifica di conseguenza se in materia di mantenimento la convenzione sia chiara e “non manifestamente inadeguata”.
Sentenza I CCA 11.2015.26
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi, cittadini germanici, abitavano nel Galles. Intenzionati a sposarsi, i due hanno stipulato il 14 novembre 1998 una convenzione in forma semplice (“agreement”), sottoponendola al diritto inglese e del Galles (“in accordance with the law of England and Wales”), per regolare il loro statuto nel caso in cui fosse intervenuta una separazione più lunga di tre mesi o fosse stato sciolto il matrimonio. Essi si sono sposati cinque giorni dopo, il 19 novembre 1998. Dalle loro nozze non sono nati figli. I coniugi si sono trasferiti in Svizzera nel maggio del 2008.
Il 19 dicembre 2013 la moglie si è rivolta al Pretore con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo di regolamentare la vita separata. Il marito ha proposto di respingere l’istanza. Statuendo il 12 marzo 2015 il Pretore ha accertato che i coniugi vivono separati dal 5 dicembre 2013 e ha regolamentato gli effetti accessori della separazione.
Contro la decisione appena citata il marito ha ricorso al Tribunale d’appello.
Litigioso rimane il contributo di mantenimento per la moglie.
Durante il matrimonio i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento della famiglia (art. 163 cpv. 1 CC). Essi si intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro (art. 163 cpv. 2 CC). Se interviene una sospensione della comunione domestica, il giudice chiamato a fissare contributi di mantenimento per l'uno o per l'altro prende come punto di partenza l'intesa dei coniugi (espressa o tacita) sul riparto dei compiti e dei redditi durante la vita in comune, modificandola quanto occorre per tenere conto della nuova situazione dovuta all'esistenza di due economie domestiche distinte. I coniugi possono anche regolare anticipatamente la questione del mantenimento in caso di separazione. Accordi a tal fine sono leciti e, secondo dottrina, raccomandabili (Scheidungsplanung). Non soggiacciono a requisiti di forma e vincolano le parti (Meier, Les conventions matrimoniales hors régime matrimonial, collana gialla CFPG n. 17, Lugano 2015, pag. 17 n. 30 e 32 seg.). Essi non impediscono che un coniuge adisca il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC) o, eventualmente, il giudice dei provvedimenti cautelari in una causa di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC). Il coniuge che intende sottrarsi alla convenzione deve addurre tuttavia fatti nuovi e rendere verosimile che le circostanze sono mutate in modo durevole e significativo, o perché le previsioni dell'accordo si siano rivelate inesatte o perché esse non si siano avverate secondo le attese (Meier, op. cit., pag. 18 n. 34 e pag. 20 n. 37 con richiami).
A prescindere dal caso in cui un coniuge si avvalga di mutamenti rilevanti e duraturi intervenuti dopo la stipulazione dell'atto (ipotesi estranea alla fattispecie), la dottrina reputa che di fronte a una convenzione prematrimoniale contestata da una parte il giudice proceda come di fronte a una convenzione stipulata in corso di procedura, allorché un coniuge chieda l'omologazione dell'atto e l'altro vi si opponga. Se è convinto che le parti hanno concluso l'accordo di loro libera volontà e dopo matura riflessione, il giudice verifica di conseguenza se in materia di mantenimento la convenzione sia chiara e “non manifestamente inadeguata” (art. 279 cpv. 1 prima frase CPC; Meier, op. cit., pag. 29 n. 63 con numerosi richiami).
In concreto a un sommario esame non si riscontrano elementi per concludere già a livello di verosimiglianza che la convenzione prematrimoniale sia inefficace. Non può dirsi nemmeno che sul mantenimento dei coniugi dopo la separazione essa non sia chiara. Rimane da esaminare se al proposito essa non sia “manifestamente inadeguata”. Per dirimere la questione il giudice confronta la disciplina prevista nella convenzione con la sentenza ch'egli emanerebbe in mancanza di convenzione. Se la convenzione denota uno scarto immediatamente riconoscibile rispetto a quella che sarebbe la presumibile decisione senza che ciò appaia giustificato da considerazioni d'equità, sussiste manifesta inadeguatezza. L'inadeguatezza, comunque sia, dev'essere “manifesta”. L'omologazione dell'accordo va rifiutata, in altri termini, solo qualora si ravvisi una sproporzione evidente e un grande divario in merito alla pretesa di mantenimento che spetta al coniuge richiedente secondo la convenzione per rapporto alla pretesa che a quel coniuge spetterebbe secondo la legge.
Nel caso concreto, dedotta la pensione di CHF 750.00 mensili percepita dalla moglie, le poste del fabbisogno effettivo documentate da quest'ultima si riducono a CHF 4’840.00 mensili. Tale è il contributo alimentare che – verosimilmente – il giudice a protezione dell'unione coniugale avrebbe fissato per lei nella fattispecie se la convenzione non esistesse. La convenzione prematrimoniale comportando il versamento di CHF 4’230.00 mensili, non si può dire che tale somma sia “manifestamente inadeguata” (nel senso dell'art. 279 cpv. 1 CPC prima frase) rispetto alle previsioni di legge.
Data modifica: 01/08/2017