Validità temporale dei contributi alimentari delle decisioni di diritto di famiglia

Caso 316 del 31/08/2013

Quale è la validità temporale delle decisioni alimentari nell'ambito del diritto di famiglia?

In varie sentenze, in seguito riportate, il Tribunale federale di Losanna e il Tribunale d'appello di Lugano hanno stabilito i principi temporali dei contributi alimentari relativi alle decisioni di diritto di famiglia.

La validità temporale degli alimenti varia a dipendenza della procedura in corso: le soluzioni possono essere molto differenti.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Con il presente caso colgo l'occasione per fare un riassunto dei principi giurisprudenziali che permettono di valutare la validità temporale delle decisioni in merito agli alimenti (per il coniuge e per i figli) previsti nelle sentenze nel campo del diritto di famiglia.
 

  1. Procedura di misure a tutela dell'unione coniugale

    Ai sensi dell'art. 173 cpv. 1 CC, ad istanza di un coniuge, il giudice stabilisce i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia; l'art. 173 cpv. 3 CC precisa che le prestazioni possono essere pretese per il futuro e per l'anno precedente l'istanza.

    Il giudice può nel frattempo emanare una o più decisioni supercautelari: queste esplicano di regola i loro effetti immediatamente dalla loro emanazione.

    Teoricamente il giudice potrebbe anche emanare delle decisioni cautelari, ma non accade praticamente mai, dato che la procedura applicabile alla cautelare è la stessa di quella per il merito.

    A certe condizioni è possibile ricorrere in appello contro le decisioni supercautelari (v. cfr. DTF 139 III 86, consid. 1, caso-311 alla fine) e ev. cautelari, ma si tratterà di casi molto rari; ricorsi sono sensati solo se ci si può aspettare una decisione in tempi brevissimi del Tribunale d'appello.

    La decisione di merito sostituisce con effetto retroattivo le decisioni supercautelari (e ev. cautelari): la validità temporale va da al massimo un anno prima della litispendenza della procedura (art. 173 cpv. 3 CC) in avanti.

    Qualora sia presentato ricorso in appello contro la decisione di merito, lo stesso di principio non ha effetto sospensivo, essendo considerato proceduralmente una misura cautelare (cfr. DTF 137 III 475 - art. 315 cpv. 4 let. b CPC); tuttavia il ricorrente ha la possibilità di formulare al Tribunale d'appello una richiesta di effetto sospensivo, ciò che verrà se del caso concesso alle condizioni restrittive previste dall'art. 315 cpv. 5 CPC; l'effetto sospensivo può essere concesso anche solo parzialmente, ad es. per l'incasso dei contributi di mantenimento esigibili fino a quel momento (cfr. ad es. decreto di effetto sospensivo 6 maggio 2010 della Presidente della IIa Corte di diritto civile del Tribunale federale nella causa 5A_305/2010). Relativamente all'effetto sospensivo in merito alle relazioni personali, cfr. caso-298: in particolare se la decisione impugnata lascia il figlio alla custodia del genitore che di lui si occupava principalmente prima del giudizio di primo grado, di regola l'effetto sospensivo va rifiutato, mentre in linea di massima va accordato se la decisione impugnata modifica tale stato di cose (DTF 138 III 565).
    La decisione d'appello, se positiva, sostituirà integralmente, per quanto ancora attuale, la decisione del primo giudice.

     

  2. Procedura di modifica delle misure a tutela dell'unione coniugale

    L'art. 179 cpv. 1 CC prevede che il giudice, ad istanza di un coniuge, adatta le misure alle nuove circostanze e se non sono più giustificate le revoca; questa competenza risulta segnatamente per le richieste di modifiche alimentari.

    Come nell'ambito dell'adozione di misure a tutela dell'unione coniugale (v. sopra), il giudice può emanare decisioni supercautelari o cautelari e la temporalità delle misure è la medesima. Per eventuali ricorsi in appello valgono pure le medesime regole già citate.

    La decisione di merito di modifica del contributo alimentare ha effetto al più presto dalla sua domanda (con facoltà per il giudice di decidere per una data successiva), per cui non vi è alcun effetto retroattivo prima della litispendenza: l'art. 173 cpv. 3 CC non trova alcuna applicazione analogica; solo gravi e impellenti motivi di equità possono giustificare – a titolo eccezionale – una decorrenza retroattiva (cfr. a tal proposito caso-164). V. anche sentenza del Tribunale d'appello di Lugano, I CCA 11.2012.26 del 25 luglio 2014, consid. 12.

    In caso di ricorso in appello contro la decisione di merito, come nel caso 1. lo stesso non avrà di regola alcun effetto sospensivo.
    La decisione avrà normalmente effetto dalla sua crescita in giudicato e solo se le circostanze lo giustificano il giudice potrà accordare l'effetto retroattivo fino alla data dell'inoltro della procedura di modifica o anche con effetto ancor più retroattivo, in casi assolutamente eccezionali (DTF 111 II 103, consid. 4).

     

  3. Procedura di divorzio (o di separazione coniugale)

    Durante una tale procedura le parti possono sollecitare delle decisioni supercautelari o cautelari.
    Come in ambito di misure a protezione dell'unione coniugale, le misure supercautelari avranno validità dalla loro emanazione, mentre quelle cautelari potranno essere se del caso retroattive fino ad un anno dalla loro presentazione (art. 276 cpv. 1 CPC, con rinvio all'art. 173 cpv. 3 CC).
    Una decisione di modifica delle misure cautelari ha effetto di principio unicamente per il futuro, a partire dalla sua crescita in giudicato, anche se in certi casi può essere fatta risalire al momento dell'inoltro della domanda. Un effetto retroattivo maggiore è possibile unicamente per motivi particolari specifici (sentenza TF 5A_597/2013).

    Se prima della litispendenza era già in essere una decisione di misure a protezione dell'unione coniugale, la stessa sarà considerata alla stregua di una decisione cautelare della procedura di divorzio. Una sua modifica sottostà alle condizioni di una richiesta di modifica di misure a protezione dell'unione coniugale ai sensi dell'art. 179 CC (cfr. caso-288 e sentenza TF 5A_720/2011). In questi casi il Giudice del divorzio non ha la competenza di decretare misure per il periodo precedente la domanda di divorzio, decisioni che permangono per contro di competenza del Giudice delle misure di protezione dell'unione coniugale (cfr. caso-80 e sentenza DTF 129 III 60).

    Un ricorso in appello contro le decisioni supercautelari e cautelari non ha di regola effetto sospensivo: valgono in merito le stesse considerazioni sopra esposte in ambito di misure a protezione dell'unione coniugale.

    Nel merito il giudice di prima sede statuisce sugli alimenti dal momento della pronuncia del divorzio oppure a partire da un momento posteriore (o eccezionalmente anteriore - cfr. caso 377); il periodo precedente viene - come visto - riservato ad eventuali misure cautelari. Tuttavia il Giudice del merito in casi eccezionali può fissare il contributo di mantenimento dal momento della crescita in giudicato dell'accordo sul principio del divorzio (sentenza TF 5A_34/2015, consid. 4, del 29 giugno 2015; DTF 128 III 121, consid. 3b).

    Qualora sia presentato appello contro tale decisione di merito, lo stesso di principio ha effetto sospensivo, per cui fino al termine della procedura d'appello resta in essere l'eventuale assetto cautelare precedentemente deciso, a meno che il primo giudice abbia previsto l'immediata efficacia della propria decisione. La decisione d'appello avrà di regola validità dalla sua emanazione e non avrà alcun effetto retroattivo alla data di emanazione della sentenza di divorzio da parte del primo giudice. Il Tribunale d'appello di Lugano ha avuto modo di ribadire che un contributo alimentare per l'ex coniuge, ma anche per i figli, è dovuto solo dal passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio, comprensiva degli effetti accessori (RTiD I-2006, N. 34c, pag. 670, in alto, con richiami): come detto prima di allora continua ad applicarsi il regime provvisionale, a meno che il Pretore abbia disposto la decorrenza del contributo di merito già con il passaggio in giudicato parziale della decisione (DTF 128 III 121). Nella sentenza 11.2012.72 del 30 luglio 2014 il Tribunale d'appello ha precisato che fino al passaggio in giudicato dei dispositivi che in una sentenza di divorzio fissano i contributi alimentari per moglie e figli, il mantenimento dell'una e degli altri continua a essere disciplinato da quanto ha deciso l'autorità a protezione dell'unione coniugale (art. 176 cpv. 1 n. 1 e cpv. 3 CC) o da quanto il giudice del divorzio ha decretato in via cautelare (art. 276 cpv. 1 e 2 CPC). L'art. 276 CPC (art. 137 cpv. 2 seconda frase vCC) abilita esplicitamente il giudice del divorzio, del resto, a ordinare provvedimenti cautelari anche dopo lo scioglimento del matrimonio ove il processo relativo alla conseguenze del divorzio non sia ancora terminato. può accadere così che una sentenza di primo grado risulti definitiva sullo scioglimento del matrimonio, sull'attribuzione dell'autorità parentale e sul diritto di visista, ma non sui contributi di mantenimento, i quali essendo impugnati - poco importa se con appello o ricorso al Tribunale federale - continuano ad essere regolati da misure a protezione dell'unione coniugale o da provvedimenti cautelari (Tappy in: CPC Commenté, Basilea 2011, N. 49 e 50 ad art. 276). Tutt'al più, per evitare che un coniuge profitti della situazione cercando di procrastinare abusivamente un regime provvisionale che gli garantisce contributi più elevati di quelli a lui destinati dopo il divorzio, il giudice può ridurre o sopprimere i contributi cautelari (Tappy, op. cit., N. 48 ad art. 276 CPC).

     

  4. Procedura di modifica della sentenza di divorzio (o di separazione coniugale)

    In tale ambito sono pure possibili decisioni supercautelari e cautelari, anche se i criteri di accoglimento sono piuttosto severi (DTF 118 II 228).
    La decisione supercautleare, come negli altri casi, avrà di regola validità dalla sua emanazione. La decisione cautelare potrà avere validità retroattiva dalla sua domanda.

    Per i ricorsi in appello contro tali decisioni valgono le regole già indicate per le decisioni cautelari in ambito di divorzio.

    La decisione di merito del primo giudice avrà validità al più presto dall'istanza di modifica, per cui avrà effetto retroattivo a partire dalla litispendenza o a partire da un periodo successivo; in casi eccezionali potrà avere validità anche da un anno prima (cfr. caso-129 e sentenze del Tribunale federale citate alla fine).
    Contrariamente alla procedura di divorzio, la decisione sostituirà completamente l'eventuale decisione cautelare nel frattempo emanata (DTF 117 II 368, consid. 4c/bb), tanto è vero che il giudice del merito nella propria decisione dovrà tener conto di ciò che il debitore avrà già pagato nell'ambito delle misure cautelari nel frattempo adottate (sentenza TF 5A_732/2012).

    In caso di ricorso in appello contro la decisione di merito, contrariamente ai ricorsi in ambito di divorzio, se il ricorso verrà accolto, la decisione avrà effetto retroattivo e sostituirà integralmente la decisione del primo Giudice.

     

  5. Procedura di quantificazione degli alimenti per figli maggiorenni (e figli minorenni nati al di fuori di un matrimonio)

    Nell'ambito di tali procedure, il primo giudice può prendere delle decisioni supercautelari, cautelari e di merito.
    Sull'argomento si rimanda integralmente al caso-221.

     


Data modifica: 31/08/2013

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