Caso 175 del 02/07/2007
Cosa accade in caso di divorzio allorquando il marito ha ricevuto dalla cassa pensioni la prestazione di libero passaggio a contanti, nonostante la moglie non abbia dato il consenso al prelevamento?
In una sentenza del 22 gennaio 2007*, il Tribunale Federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Il solo fatto che è stato effettuato un pagamento in contanti senza che fossero soddisfatte le condizioni dell’art. 5 cpv. 1 LFLP non abilita l’istituto di previdenza a chiedere la restituzione della prestazione. Se la moglie non ha dato il proprio consenso al pagamento in contanti come prescritto dall’art. 5 cpv. 2 LFLP e se in seguito, in caso di divorzio, l’istituto di previdenza deve nuovamente versare alla moglie la sua quota, quest’ultimo può richiederne, fatto salvo l’art. 64 CO, la restituzione dal marito (divorziato) che in tal misura risulta arricchito indebitamente.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
L'argomento l'abbiamo già affrontato nel caso-97, caso in cui il marito ha richiesto il versamento della prestazione di libero passaggio in base alla firma falsa della moglie.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LFLP se l'avente diritto è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato (il partner registrato è da intendere ai sensi della LUD). Le conseguenze giuridiche del mancato consenso del coniuge al pagamento in contanti si determinano, in caso di rapporto previdenziale contrattuale, a norma dell'art. 97 segg. CO; in particolare spetta all'istituto di previdenza dimostrare di non avere colpa al fine di non dover versare al coniuge danneggiato, per una seconda volta, la prestazione di libero passaggio (DTF 130 V 103). A determinate condizioni è possibile chiedere la restituzione al beneficiario della prestazione di libero passaggio versatagli senza diritto, trovandosi egli indebitamente arricchito.
* Sentenza pubblicata sulla raccolta ufficiale del Tribunale federale: DTF 133 V 205.
Data modifica: 02/07/2007