Caso 196 del 02/06/2008
Il figlio maggiorenne può pretendere direttamente il versamento della rendita completiva AI corrisposta in base all’invalidità del genitore?
In una sentenza del 27 dicembre 2007 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
La rendita per figli dell’assicurazione per l’invalidità non può essere versata direttamente al figlio maggiorenne (silenzio qualificato del legislatore).
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI (Legge sull'assicurazione invalidità) le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Questa pretesa esiste anche per i figli maggiorenni; più precisamente secondo l'art. 25 cpv. 5 LAVS (Legge sull'assicurazione vecchiaia e superstiti) per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. L'art. 35 cpv. 4 LAI, seconda frase, precisa che il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate. In base a questa delega legislativa il Consiglio federale ha indicato all'art. 82 OAI (Ordinanza sull'assicurazione invalidità) che per il pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni vale tra l'altro quanto previsto all'art. 71ter OAVS (Ordinanza sull'assicurazione vecchiaia e superstiti) ossia che se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal Giudice civile o dall'autorità tutoria. Secondo questa normativa il pagamento diretto di rendite completive ai figli maggiorenni non è contemplato; è infatti chiaro che ai sensi dell'art. 71ter OAVS il genitore avente diritto deve l'autorità parentale sul figlio, ciò che decade per i figli maggiorenni (di regola, vista l'esistenza dell'art. 385 cpv. 3 CC, n.d.r.).
Il ricorrente ha fatto valere la censura secondo cui esisterebbe una lacuna della legge, ma il Tribunale federale ha ritenuto il silenzio qualificato, respingendo così il ricorso.
* Sentenza pubblicata in DTF 134 V 15.
Data modifica: 02/06/2008