Caso 282 del 16/03/2012
Qualora il genitore a cui è stata attribuita l'autorità parentale decida di trasferirsi con i figli all'estero, può essere presa in considerazione una nuova attribuzione dell'autorità parentale?
In una sentenza del 31 ottobre 2011, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Quando un genitore al quale era stata sinora attribuita l'autorità parentale porti i figli in Tunisia e con ciò prende in considerazione uno sradicamento culturale e condizioni di vita precarie per i figli può essere presa in considerazione l'ipotesi di un'attribuzione dell'autorità parentale all'altro genitore che desidera continuare ad abitare in Svizzera con i figli.
Sentenza TF 5A_483/2011
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Con sentenza di divorzio del 5 novembre 2007 il tribunale di prima istanza ha pronunciato il divorzio e ratificato la convenzione sulle relative conseguenze accessorie sottoscritta dai coniugi; in questa convenzione era contemplato che i figli minorenni, nati rispettivamente nel 2002 e nel 2005, fossero affidati alla custodia della madre, con conferimento esclusivo dell'autorità parentale.
Il 25 marzo 2010 lo stesso tribunale ha ratificato un successivo accordo degli ormai ex coniugi, da cui risultava un certo aumento dei contributi alimentari a favore dei figli e una modifica del diritto di visita con il padre; i giudici hanno altresì preso atto dell'impegno della madre di non cambiare domicilio ai figli al di fuori dei confini cantonali senza preavviso al padre di almeno un mese. Il padre ha presentato appello contro la decisione dei primi giudici, indicando che aveva appreso successivamente che la madre aveva intenzione di trasferirsi in Tunisia con i figli. Il 1° luglio 2011 il Tribunale d'appello ha modificato la sentenza di primo grado, conferendo l'autorità parentale e la custodia dei figli al padre, prevedendo altresì un diritto di visita a favore della madre, facendo decadere qualsiasi contributo alimentare a favore dei figli.
Giusta l'art. 134 cpv. 1 CC ad istanza di un genitore, del figlio o dell’autorità tutoria, il giudice modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio. Una modifica non dipende dunque unicamente dall'esistenza di fatti nuovi, ma deve giustificarsi anche dall'interesse dei figli (cfr. sentenza TF 5A_63/2011 del 1. giugno 2011, consid. 2.4.; 5A_697/2009 del 4 marzo 2010, consid. 3; 5C.63/2005 del 1. giugno 2005 consid. 2 non pubblicato nella DTF 131 III 553). Secondo la giurisprudenza la modifica si giustifica unicamente qualora la situazione precedente rischia di pregiudicare il bene del minore e lo minaccia seriamente; la nuova regolamentazione deve dunque imporsi imperativamente, nel senso che occorre che la vita attuale del minore gli sia più nociva che non il cambiamento previsto e la perdita di continuità nell'educazione e nelle condizioni di vita che ne conseguono (cfr. sentenza TF 5A_63/2011 del 1. giugno 2011, consid. 2.4.1; 5; 5C.63/2005 del 1. giugno 2005 consid. 2 e 5C.32/2007 del 10 maggio 2007, consid. 4.1).
I giudici cantonali, che conoscono meglio le parti e il luogo di vita dei figli, hanno un ampio potere di apprezzamento (art. 4 CC), per cui in merito il Tribunale federale interviene a modificare la decisione solo se i primi giudici non avessero considerato senza motivo i criteri essenziali per decidere l'affidamento dei figli o, a contrario, qualora si fossero fondati su elementi privi di rilevanza in rapporto al bene del minore (DTF 132 III 97, conisd.1, pag. 99; DTF 117 II 353 consid. 3, pag. 354 e segg.).
Accertata nel caso concreto l'esistenza di fatti nuovi, il Tribunale federale ha indicato che nonostante la giurisprudenza pubblicata in DTF 136 III 353 (v. anche caso-126), da cui risulta che il genitore che detiene la custodia parentale può modificare il domicilio dei figli minorenni senza l'accordo dell'altro genitore, anche se la lingua dell'insegnamento scolastico dovesse cambiare, un tale trasferimento all'estero non deve mettere in pericolo il benessere dei figli (DTF 126 III 353, consid. 3.2 e 3.3, pag. 356 e segg.). Nell'ambito del domicilio dei figli, il criterio pertinente è quello del loro bene.
Nel caso concreto il Tribunale federale ha indicato che i giudici cantonali hanno correttamente considerato che il bene dei figli era in pericolo per la volontà della madre di trasferirsi con loro in Tunisia; dalle constatazioni di fatto dei giudici cantonali, che vincolano il Tribunale federale, emerge infatti che non solo la lingua a scuola è differente (arabo), ma anche l'insegnamento religioso (Corano) e la cultura. Queste importanti modifiche del modo di vita dei figli sono oggettivamente tali da essere considerate come uno sradicamento culturale; a ciò si aggiunga che nel caso concreto le condizioni di vita in Tunisia sarebbero precarie, segnatamente dal profilo economico, ma anche dal profilo legale: il regime politico è instabile in ragione della "primavera araba", i figli avrebbero uno statuto di turista e non avrebbero una copertura in caso di malattia o infortunio; oltre a ciò, sempre nel caso concreto emerge che i minori in Tunisia non avrebbero alcuna famiglia o conoscenza, salvo la madre e il di lei amico.
Sul tema relativo al trasferimento all'estero dei figli cfr. anche sentenza TF 5A_643/2011 del 22 novembre 2011 (trasferimento in Francia).
Data modifica: 16/03/2012