Approfondimento procedurale

Proceduralmente il vecchio diritto (in vigore fino al 31 dicembre 1999) poneva una formalità essenziale prima di permettere la richiesta di domande urgenti: esigeva infatti che fosse introdotta preliminarmente l’istanza per l’esperimento di conciliazione. Solo dopo tale necessario passo (o nello stesso tempo) si potevano chiedere al giudice le misure cautelari necessarie.

Con il nuovo diritto tale formalità non è più necessaria, già per il fatto che l’istanza per l’esperimento di conciliazione obbligatorio viene soppressa definitivamente. Prima che il giudice possa tuttavia adottare delle misure urgenti, la legge nuova impone che tra le parti sia già pendente la lite, ciò che significa che per richiedere misure d’urgenza è necessario avere già in chiaro che si vuole divorziare o separarsi legalmente. Orbene, tale esigenza è molto severa e potrebbe forzare una decisione che senz’altro è prematura. Esiste allora un’altra via di diritto che permette di chiedere l’adozione di misure urgenti: la via della cosiddetta protezione dell’unione coniugale (o tutela dell’unione coniugale), ossia quella via procedurale che permette ai coniugi di far intervenire il giudice da subito, appena vi fossero difficoltà, a tutela della famiglia.

E’ vero che la via della protezione dell’unione coniugale non tende né al divorzio, né alla separazione legale; ma non è importante, siccome una volta che l’uno o l’altro coniuge o tutt’e due avranno deciso la loro strada, la nuova procedura non farà altro che dar seguito a quella precedentemente avviata.

Facendo un esempio pratico; prendiamo il medesimo caso sopra esposto: i coniugi sono sposati da 5 anni, hanno due figli di 2 e di 4 anni, la madre è casalinga e il padre lavora con uno stipendio sufficiente a mantenere la famiglia. A seguito di divergenze divenute insormontabili, il marito lascia l’abitazione coniugale e si trasferisce momentaneamente in un monolocale: non vuole versare un solo centesimo di alimenti alla moglie. La moglie non sa ancora se vuole divorziare o se vi sarà una concreta possibilità di riconciliazione a breve, medio o lungo termine. A questo punto potrà iniziare una procedura di protezione dell’unione coniugale, chiedendo al giudice misure che tendono alla protezione della famiglia e in particolare che le permettano di ottenere dal giudice immediatamente delle misure urgenti; avrà in seguito tutto il tempo per riflettere se procedere con il divorzio, la separazione legale o riconciliarsi con il marito. Nel caso dovesse chiedere il divorzio, le misure urgenti chieste nell’ambito della procedura di protezione dell’unione coniugale continueranno a rimanere in vigore e diventeranno formalmente delle misure cautelari nell’ambito del divorzio; per contro, se la moglie dovesse riconciliarsi con il marito, la procedura di protezione dell’unione coniugale decadrà.

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