Caso 472 del 16/05/2020
L’obbligo di mantenimento verso l'(ex) coniuge prevale su quello nei confronti del figlio maggiorenne in formazione?
In una sentenza del’11 febbraio 2020 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
L’art. 276a cpv. 2 CC risulta essere un correttivo per possibili disuguaglianze tra un figlio maggiorenne e un fratello o una sorella minorenne, non tra un figlio maggiorenne e un (ex) coniuge del debitore alimentare. Anche con l’entrata in vigore dell’art. 276a cpv. 2 CC, l’obbligo di mantenimento verso l'(ex) coniuge continua a prevalere su quello nei confronti del figlio maggiorenne in formazione.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Qui di seguito viene riassunta la fattispecie e le considerazioni di diritto.
I coniugi si sono sposati nel 1990. Si sono separati nel 2008. Con decisione 9 settembre 2015 è stato pronunciato il divorzio, con cui il giudice ha regolamentato le conseguenze accessorie, tra cui la corresponsione dei contributi alimentari a favore delle figlie, rispettivamente nate nel settembre 1997 e nell'agosto 2000, alimenti da versare fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale.
In sede di appello, con scritto 18 ottobre 2017, la prima figlia - divenuta nel frattempo maggiorenne - ha ratificato l'operato della madre concernente le sue pretese di mantenimento dopo la maggiore età nei confronti del padre.
Dopo la procedura d’appello la vertenza è giunta al Tribunale federale.
Contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale d’appello, il marito ritiene che l'obbligo di mantenimento nei confronti di un ex coniuge debba prevalere su quello nei confronti di un figlio maggiorenne in formazione, per cui il margine disponibile dovrebbe andare in primo luogo a coprire il proprio ammanco e solo in un secondo tempo a eventualmente coprire il fabbisogno della figlia maggiore divenuta maggiorenne nel settembre 2015 e, a partire dall'agosto 2018, quello dell’altra figlia divenuta maggiorenne a quel momento.
La giurisprudenza del Tribunale federale ha effettivamente stabilito che, in caso di ammanco, l'obbligo di mantenimento di un debitore alimentare nei confronti dell' (ex) coniuge prevale su quello verso il figlio maggiorenne e che le spese di mantenimento del figlio maggiorenne non devono quindi essere incluse nel minimo vitale (allargato) del debitore alimentare (DTF 132 III 209 consid. 2.3; sentenza 5A_321/2016 consid. 6.2 del 25 ottobre 2016).
L'art. 276a CC, entrato in vigore il 1° gennaio 2017, stabilisce che l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minorenne prevale sugli altri obblighi di mantenimento del diritto di famiglia (cpv. 1) e che, in casi motivati, il giudice può derogare a questa regola, in particolare per non penalizzare il figlio maggiorenne avente diritto al mantenimento (cpv. 2).
La questione litigiosa è quindi quella a sapere se il nuovo disposto di legge metta in discussione la predetta giurisprudenza del Tribunale federale.
Il senso dell'art. 276a cpv. 1 CC è che, in caso di ammanco, l'obbligo di mantenimento nei confronti di un figlio minorenne prevalga sugli altri obblighi di mantenimento del diritto di famiglia, ossia su quelli nei confronti di un (ex) coniuge o di un figlio maggiorenne.
Lo scopo dell'art. 276a cpv. 2 CC è invece quello di permettere di derogare a tale principio in casi motivati, in particolare per evitare che il figlio maggiorenne avente diritto al mantenimento sia eccessivamente svantaggiato. Ora, l'eccessivo svantaggio che si vuole evitare al figlio maggiorenne in formazione è quello che deriva dal fatto che, in caso di ammanco, la priorità dell'obbligo di mantenimento è attribuita, in virtù dell'art. 276a cpv. 1 CC, al fratello o alla sorella ancora minorenne; l'art. 276a cpv. 2 CC concerne infatti in prima linea il rapporto tra fratelli e sorelle, tra i quali non si dovrebbe giungere a crasse disparità (DTF 144 III 502 consid. 6.8). L'art. 276a cpv. 2 CC risulta così essere un correttivo per possibili disuguaglianze tra un figlio maggiorenne e un fratello o una sorella minorenne, non tra un figlio maggiorenne e un (ex) coniuge del debitore alimentare.
Con l'art. 276a cpv. 2 CC il legislatore non ha voluto avvantaggiare (perlomeno non direttamente) il figlio maggiorenne, ma piuttosto permettere di ridurre il vantaggio accordato al figlio minorenne in virtù dell'art. 276a cpv. 1 CC. L'art. 276a cpv. 2 CC va pertanto inteso nel senso che in casi motivati l'obbligo di mantenimento verso il figlio minorenne può non prevalere su quello verso il figlio maggiorenne, ma non che l'obbligo di mantenimento verso il figlio maggiorenne possa anch'esso prevalere su altri obblighi di mantenimento.
Anche con l'entrata in vigore dell'art. 276a cpv. 2 CC, l'obbligo di mantenimento verso l'(ex) coniuge continua a prevalere su quello nei confronti del figlio maggiorenne in formazione.
L'art. 276a cpv. 2 CC crea quindi una disparità di trattamento tra figli maggiorenni in base allo stato civile del genitore debitore alimentare. La legge, anche se può apparire insoddisfacente, non soffre di una lacuna propria che il Tribunale federale sarebbe tenuto a colmare. Spetterà semmai al legislatore, se lo riterrà opportuno, modificare la regolamentazione sul mantenimento del figlio maggiorenne.
Nel caso concreto la censura merita quindi accoglimento: ritenendo che il margine disponibile del ricorrente debba andare in primo luogo a coprire il fabbisogno delle figlie anche dopo la loro maggior età, la corte cantonale è incorsa in una violazione del diritto federale.
Data modifica: 02/06/2021