Caso 522 del 16/07/2022
È possibile prevedere dei “contatti promemoria” anche nei casi in cui un figlio minorenne, che tuttavia per la sua età è capace di autodeterminarsi, li rifiuti?
In una sentenza del 15 dicembre 2021 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
I tribunali cantonali dispongono di un ampio margine di apprezzamento in materia di diritti di visita, anche per quanto riguarda l’ordine di impartire dei “contatti promemoria”; tali contatti servono a prevenire, o almeno a limitare, il processo di scissione patogena con cui il figlio cancella il genitore non affidatario dalla sua coscienza, nonché interiorizza assunti irreali relativi a tale genitore.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Le parti si sono sposate nel 2005 e hanno avuto un figlio, nato nel marzo 2007. Con sentenza del 25 aprile 2012, il Tribunale di prima istanza ha sciolto il matrimonio per divorzio. Nell’ambito di una successiva procedura di modifica del 2020 (quando il figlio aveva dunque 13 anni) sono stati previsti dei diritti di visita padre – figlio nella forma di due “contatti promemoria” nel 2021, tre “contatti promemoria” in ciascuno degli anni successivi e un “contatto promemoria” nell'anno della maggiore età, in ogni caso nella modalità di colloqui moderati da un curatore della durata compresa tra 30 e 60 minuti.
Con un ricorso del 6 dicembre 2021 (firmato anche dal figlio), la madre si è rivolta al Tribunale federale.
Nel ricorso viene indicato che il figlio non si recherà mai ad alcun “contatto promemoria” con il padre, sostenendo che ciò sarebbe una "forzatura della relazione". Il figlio ha riferito per due volte in Tribunale che non voleva alcun contatto con il padre. Non ha problemi di sorta e sarebbe soddisfatto così. Sempre nel ricorso si sostiene che i tribunali dovrebbero finalmente lasciarli in pace (madre e figlio).
I tribunali cantonali dispongono di un ampio margine di apprezzamento in materia di diritti di visita (DTF 131 III 209, consid. 3), anche per quanto riguarda l'ordine di impartire dei “contatti promemoria” (sentenza TF 5A_647/2020 del 16 febbraio 2021, consid. 2.5.2). Nel caso di tale potere di apprezzamento, basato sull'art. 4 CC, il Tribunale federale interviene solo con riserva (DTF 142 III 617, consid. 3.2.5); in particolare il Tribunale federale interviene solo se l’autorità cantonale si è discostata senza motivo dai principi stabiliti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, se si è basata su fatti che non avrebbero dovuto avere alcun peso nella risoluzione del caso o se, al contrario, non ha tenuto conto di circostanze che avrebbero dovuto essere prese in considerazione (DTF 132 III 97, consid. 1 e riferimenti).
Nel caso concreto, non è stato sostenuto che con i “contatti promemoria” vi fosse una minaccia all'interesse superiore del minore; al contrario, il figlio in sede di sua audizione non è stato in grado di fornire alcuna motivazione per il suo atteggiamento negativo ed è stato indicato semplicemente che si voleva avere pace e tranquillità. Tuttavia, la soppressione del diritto di visita è l'"ultima ratio" e può essere disposta solo nell'interesse a lungo termine, se gli effetti negativi per il minore dei contatti personali non possono essere contenuti entro limiti ragionevoli (sentenza TF 5A_505/2013 del 20 agosto 2013, consid. 2.3; sentenza TF 5A_367/2015 del 12 agosto 2015, consid. 5.1.2; sentenza TF 5A_528/2015 del 21 gennaio 2016, consid. 5.1; sentenza TF 5A_670/2020 del 2 settembre 2020, consid. 3).
Come detto, il ricorso non dimostra che questo sia il caso in questione. I giudici cantonali hanno poi esplicitamente tenuto conto del principio secondo cui, nel caso di figli più grandi, una volontà espressa in modo costante e con motivazioni comprensibili va considerata in modo significativo (cfr. sentenza TF 5A_111/2019 del 9 luglio 2019, consid. 2.3; sentenza TF 5A_647/2020 del 16 febbraio 2021), non disponendo un diritto di visita, ma solo alcuni “contatti promemoria”.
In ogni caso, il Tribunale cantonale non ha violato il suo potere di apprezzamento. Certo, si potrebbe anche concludere che nel caso di un costante rifiuto del figlio nel frattempo divenuto quindicenne (espresso con motivazioni comprensibili, cosa estranea al caso concreto) di “contatti promemoria”, non ci si possa attendere ad una promozione positiva dell'atteggiamento verso l'altro genitore (sentenza TF 5A_647/2020 del 16 febbraio 2021, consid. 2.5.2). Nel caso concreto, il rifiuto del figlio è tuttavia astratto; egli non è stato in grado di motivarlo durante le sue audizioni. In questo caso, i “contatti promemoria” servono a prevenire, o almeno a limitare, il processo di scissione patogena con cui il figlio cancella il genitore non affidatario dalla sua coscienza, nonché interiorizza assunti irreali relativi a tale genitore (sentenza TF 5A_647/2020 del 16 febbraio 2021, consid. 2.5.2, con riferimenti alla dottrina specializzata).
In questo contesto, non vi è stato alcun eccesso di apprezzamento da parte del Tribunale cantonale, laddove quest’ultimo ha previsto che il figlio potesse riesaminare ad intervalli regolari l'immagine che ha del padre.
Data modifica: 17/07/2022