Accordo dei coniugi in merito all’affidamento della figlia: facoltà del Giudice di discostarsi dall’accordo

Caso 17 del 15/07/2000

Quale è la validità di accordi raggiunti dai genitori in merito alle questioni relative ai figli (affidamento, relazioni personali, contributi di mantenimento, ecc.)?

In un decreto cautelare del 28 giugno 2000* la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, ha stabilito quanto segue:

Per legge l’accordo dei genitori al riguardo di tematiche che coinvolgono i figli non ha alcuna valenza giuridica e rappresenta unicamente una “proposta”. Soltanto con l’approvazione da parte del giudice questa proposta acquista un valore in diritto.
Nonostante i genitori abbiano raggiunto un accordo per l’affidamento della figlia alla madre, il mantenimento dell’autorità parentale congiunta, il riconoscimento al padre di un ampio diritto di visita, l’impegno dei genitori a cominciare una terapia di coppia “per potere esercitare in maniera adeguata e responsabile la loro autorità parentale congiunta (…)”, un contributo per la figlia di fr. 500.– mensili, il giudice ha ritenuto l’accordo contrario al bene della figlia: non lo ha dunque approvato ed ha emanato una decisione cautelare, che prevede il collocamento della figlia per un periodo di un anno presso un istituto protetto, prevedendo un diritto di visita per entrambi i genitori e dando mandato al Servizio Sociale di gestire e supervisionare la situazione relazionale all’interno della famiglia, il buon andamento del collocamento della figlia e il rispetto della decisione cautelare in genere.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La decisione cautelare sopra citata è di fondamentale importanza nell'ambito delle questioni relative la prole.
E' infatti determinante il principio secondo cui l'accordo dei genitori non figura altro che una proposta di regolamentazione sottoposta al Giudice; al momento di emanare la sua decisione il Giudice può in ogni caso discostarsi da tale proposta e, nell'interesse dei figli, proporre tutt'altra regolamentazione.
La differenza con le altre questioni stabilite concordemente dai coniugi (ad es. il destino dell'abitazione coniugale, i contributi di mantenimento per il coniuge, ecc.) sta proprio nel fatto che queste ultime sono da considerare accordi che il Giudice, salvo mancanza di chiarezza o iniquità, non può non approvare.
Tutte le questioni relative al divorzio passano al vaglio del Giudice, ma solo quelle relative alla prole consistono in una semplice proposta.

* Sentenza non pubblicata.


Data modifica: 15/07/2000

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