Accordo di deroga alla divisione a metà della previdenza professionale in caso di divorzio

Caso 505 del 01/11/2021

I coniugi si possono accordare, nell’ambito di una convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio, per una deroga alla divisione a metà degli averi previdenziali accumulati durante il matrimonio?

In una sentenza del 21 maggio 2021 il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Per ritenere omologabile una rinuncia alla divisione della previdenza professionale in caso di divorzio, il giudice deve valutare le circostanze personali di chi rinuncia, in particolare la sua età, i suoi redditi, il suo fabbisogno e tutti i suoi averi, anche di quelli accantonati prima del matrimonio. Non è necessario che la sua previdenza professionale risulti equivalente a quella cui egli avrebbe diritto senza la rinuncia convenzionale; basta ch’essa sia “adeguata”. Accertata la situazione in cui verserà il rinunciante all’età del pensionamento, occorre determinare se avrà modo di coprire almeno il proprio fabbisogno minimo, evitando di ricorrere a prestazioni assistenziali dell’ente pubblico.

Sentenza I CCA 11.2020.123


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Qui di seguito il riassunto della sentenza.

Il marito, nato nel 1963, e la moglie, nata nel 1964, si sono sposati il 23 febbraio 1990. Dal matrimonio sono due figli, ora maggiorenni e indipendenti. I coniugi vivono separati dal 2010. Il 26 febbraio 2020 i coniugi hanno presentato al Giudice di prima istanza, un'azione di divorzio su richiesta comune con accordo completo. Per quanto attiene alla previdenza professionale, la convenzione sugli effetti del divorzio da loro stipulata prevedeva una rinuncia reciproca. All’udienza di audizione dei coniugi, il Pretore li ha avvertiti che in materia di previdenza professionale la convenzione sugli effetti del divorzio non poteva essere omologata, poiché la prestazione d'uscita maturata dalla moglie andava divisa a metà punto e basta. I coniugi si sono fatti convincere dal giudice ed hanno accettato così di registrare a verbale tale modifica. Statuendo con sentenza del 13 luglio 2020, il Pretore ha pronunciato il divorzio e omologato la convenzione modificata all'udienza. Tuttavia, contro la sentenza appena citata entrambe le parti hanno ricorso al Tribunale d’appello, tramite un ricorso unico del 14 settembre 2020, chiedendo nuovamente di prescindere da qualsiasi divisione previdenziale. 

La regolamentazione delle conseguenze accessorie al divorzio pattuita in una convenzione omologata dal giudice può essere impugnata da un coniuge ancorché questi abbia firmato l'accordo senza riserve. Per ottenere l'annullamento di dispositivi concernenti l'omologazione di determinate conseguenze accessorie in una sentenza di divorzio, la parte che la impugna deve dimostrare che gli effetti contestati offendono norme del diritto imperativo oppure ch'egli non ha firmato l'accordo di sua libera volontà e dopo matura riflessione oppure che i punti contestati non sono chiari, sono incompleti o sono manifestamente inadeguati (I CCA, sentenza inc. 11.2020.1 del 28 gennaio 2021 consid. 3 con riferimento). Se di regola il giudice rifiuta l'omologazione solo in caso di sproporzione evidente e immediatamente riconoscibile rispetto alle previsioni di legge (sentenza TF 5A_1031/2019 del 26 giugno 2020, consid. 3.2 con riferimenti), che si tratti di mantenimento dopo il divorzio o di scioglimento del regime dei beni, diverso è il caso in materia di previdenza professionale: a tale riguardo il giudice non si può limitare a verificare che la convenzione non sia “manifestamente inadeguata”, ma controlla – come farebbe in tema di filiazione – che la convenzione non sia anche soltanto “inadeguata” (sentenza TF 5D_148/2017 del 13 ottobre 2017 consid. 3.1).
L'art. 124b cpv. 1 CC prevede che in una convenzione sugli effetti del divorzio i coniugi possono derogare al principio della divisione per metà o rinunciare al conguaglio della previdenza professionale se rimane garantita un'adeguata previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità. E l'art. 280 cpv. 3 CPC ribadisce che qualora nella convenzione uno dei coniugi dichiari di rinunciare totalmente o parzialmente al suo diritto, il giudice verifica d'ufficio se sia garantita in altro modo una corrispondente previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità. Anche in tal caso, nondimeno, solo uno squilibrio relativamente importante tra coniugi giustifica il rifiuto di omologare una rinuncia al conguaglio della previdenza professionale (Tappy, in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 20 ad art. 280 CPC con rimando). 

Nella presente fattispecie risulta esplicitamente dalla convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio che in costanza di matrimonio la moglie ha cumulato una prestazione di libero passaggio di CHF 268’679.40, mentre il marito ha estinto nel 2009 l'avere di vecchiata LPP, pari a CHF 88’245.60, accumulato in costanza di matrimonio, per avviare la propria attività indipendente e ch'egli è titolare di tre polizze di terzo pilastro dal valore di riscatto di CHF 121’079.00 complessivi. 

Gli art. 122 segg. CC sanciscono il vicendevole diritto dei coniugi al conguaglio della previdenza professionale acquisita nel corso del matrimonio e, se ciò non è possibile, il diritto a un'indennità adeguata in capitale o sotto forma di rendita (o una combinazione di capitale e rendita). L'indennità entra in considerazione anche se durante il matrimonio è avvenuto un pagamento o un prelievo anticipato di fondi previdenziali e l'avere non è stato preso in considerazione nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale (art. 124e cpv. 1 CC). Così, il coniuge che ha estinto la propria copertura previdenziale per cominciare un'attività lucrativa indipendente senza più essere soggetto alla previdenza professionale obbligatoria (art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP) deve indennizzare l'altro coniuge se, in seguito al divorzio, egli riceve la mezza prestazione d'uscita accumulata da quel coniuge durante il matrimonio, a meno che di tale indennità sia già tenuto calcolo liquidando il regime dei beni (Pichonnaz in: Commentaire romand, Basilea 2010, n. 31 ad art. 124 vCC). Spetta al giudice verificare simili circostanze, ciò che in concreto il Pretore ha totalmente omesso, limitandosi a convincere apoditticamente le parti che l’avere di secondo pilastro della moglie dovesse essere diviso a metà, senza discussioni di sorta.

Il problema che il Pretore ha completamente ignorato è di sapere se un'adeguata previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità fosse comunque concretamente garantita al marito, nonostante la sua rinuncia alla mezza prestazione d'uscita acquisita dalla moglie durante il matrimonio. Il Tribunale d’appello precisa che a tal fine occorre valutare le circostanze personali di lui, in particolare la sua età, i suoi redditi, il suo fabbisogno e tutti i suoi averi, anche di quelli accantonati prima del matrimonio. Non è necessario che la sua previdenza professionale risulti equivalente a quella cui egli avrebbe diritto senza la rinuncia convenzionale; basta ch'essa sia “adeguata” (sentenza TF 5D_148/2017 del 13 ottobre 2017 consid. 4.1 con rinvii). 

Rinunciando al conguaglio, il marito ha certo rinunciato all’aspettativa previdenziale muliebre, ma d’altro canto è rimasto titolare di tre polizze di previdenza vincolata (due 3a e una 3b) e della comproprietà di una casa di vacanza. Sempre il marito ha anche esposto attivi aziendali per CHF 60’949.00. Allorché egli avrà raggiunto l'età pensionabile, il 29 settembre 2028, le polizze citate gli garantiranno un totale di CHF 220’717.00. Riguardo al tenore di vita dell'interessato, all'udienza del 9 giugno 2020 dinanzi al primo giudice, costui ha dichiarato un reddito di CHF 4’750.00 netti mensili per rapporto a un fabbisogno di CHF 3’078.80 mensili. Nulla induce a supporre di conseguenza che con il margine disponibile egli non sia in grado di continuare a versare i premi assicurativi fino al raggiungimento dell'età pensionabile, finanziando le prestazioni garantite delle tre polizze. Al pensionamento, oltre al ricavato delle tre polizze, egli potrà ancora contare sulla comproprietà della casa di vacanza, mentre per quanto riguarda la ditta non è fuori luogo presumere che, a fronte di attivi aziendali fiscalmente dichiarati per CHF 60’949.00, in caso di cessione egli potrà contare su un provento di circa CHF 50’000.’00, come gli appellanti stessi affermano nel ricorso. Accertata (per quanto possibile) la situazione in cui verserà il marito all'età del pensionamento, resta da determinare se egli avrà modo di coprire almeno il proprio fabbisogno minimo, nonostante la sua rinuncia alla mezza prestazione d'uscita acquisita dalla moglie durante il matrimonio, evitando di ricorrere a prestazioni assistenziali dell'ente pubblico.
Ora, di fronte ad un fabbisogno accertato nel divorzio pari a CHF 3'078.80 mensili, disporrà di entrate quali la rendita AVS di CHF 1’931.00 mensili e di capitali di terzo pilastro per complessivi CHF 220’717.00, cui si aggiungeranno circa CHF 50’000.00 non appena avrà venduto l'azienda che lui stesso dichiara di voler cedere dopo il pensionamento. Se si pensa che l'aspettativa di vita di un uomo nato nel 1963 è di una trentina d'anni (Stauffer/Schätzle/Weber, Tables et programmes de capitalisation, vol. I, 7ª edizione, pag. 384, tavola Z3), ossia in concreto di circa 22 anni dopo l'età del pensionamento, dal 2028 in poi egli potrà prelevare da quel capitale almeno CHF 1’025.00 mensili [(220'717 + 50'000.00) : 22 : 12] che gli garantiranno una disponibilità complessiva di poco inferiore ai CHF 3000.00 mensili (1'921.00 + 1’025.00). È vero che per sopperire al fabbisogno minimo gli mancheranno circa CHF 120.00 mensili (per esser precisi CHF 132.00 mensili). È altrettanto vero però che durante il pensionamento egli potrà mettere a frutto il capitale e, con cauti investimenti, rimediare all'ammanco. Senza dimenticare che, per ogni evenienza, egli potrà contare ancora sulla comproprietà della casa di vacanza. 

Se ne conclude che, nel complesso, la previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità di cui disporrà il marito dopo il pensionamento può ritenersi “adeguata”. La clausola della convenzione sugli effetti del divorzio in cui i coniugi dichiarano di rinunciare al conguaglio della previdenza professionale va di conseguenza omologata.


Data modifica: 01/11/2021

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