Acquisto di beni tramite un mutuo senza interessi del coniuge

Caso 135 del 03/10/2005

A quanto ammonta il credito di restituzione di un prestito senza interessi effettuato da un coniuge all'altro per l'acquisto di un bene?

In una sentenza del 23 marzo 2005*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Se l'acquisto di beni da parte di un coniuge è stato finanziato con un mutuo senza interessi concesso dall'altro coniuge e al momento della liquidazione del regime ne risulta un plusvalore, spetta al coniuge che intende prevalersi di una deroga alla partecipazione legale al plusvalore prevista dall'art. 206 cpv. 1 CC di provare che i coniugi abbiano concordato una tale deroga nella forma scritta prevista dall'art. 206 cpv. 3 CC.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Secondo l'art. 206 cpv. 1 CC se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato. Il cpv. 3 precisa che i coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore.
Nel caso concreto i coniugi avevano acquistato un fondo (prezzo complessivo di CHF 467'400.00) durante il matrimonio, intestato metà ciascuno, mediante beni propri della moglie derivanti da un'eredità (metà = CHF 233'700.00) e mediante prestito senza interessi della moglie al marito (per l'altra metà = CHF 233'700.00), sempre finanziato per il tramite della massa dei beni propri della moglie.
Al momento del divorzio (in cui l'immobile è stato attribuito concordemente dai coniugi in piena proprietà alla moglie) è stato accertato che la quota parte di metà dell'immobile intestata alla moglie fosse un suo bene proprio (art. 198 cifra 4 CC) e che la medesima avesse un credito nei confronti del marito della cifra a lui prestata di CHF 233'700.00, oltre il plusvalore della quota parte di quest'ultimo. L'altra metà dell'immobile, intestata al marito, è stata considerata un acquisto del medesimo (art. 197 cpv. 1 CC).
Con il plusvalore nel frattempo intervenuto, il valore totale dell'immobile al momento della liquidazione del regime matrimoniale (art. 214 cpv. 1 CC) è stato valutato in complessivi CHF 509'330.00, per cui la metà è di CHF 254'665.00, cifra quest'ultima considerata anche corrispondente al credito della massa dei beni propri della moglie verso quella degli acquisti del marito, per cui la cifra di CHF 254'665.00 relativa agli acquisti del marito è stata completamente compensata con la medesima cifra corrispondente al debito verso i beni propri della moglie.
Orbene, nella sentenza in questione il Tribunale federale ha ritenuto che il fatto che il prestito concesso dalla moglie al marito fosse corrisposto a titolo gratuito l'art. 206 CC risulta pacificamente applicabile (altro discorso, tuttavia non affrontato dal Tribunale federale in questa sentenza, è se il prestito fosse stato concesso fruttifero di interessi). Il Tribunale federale ha altresì precisato che visto che l'art. 206 cpv. 3 CC prevede che l'esclusione alla partecipazione al plusvalore deve essere concordata tra i coniugi nella forma scritta, l'assenza della prova di una deroga scritta (prova che incombeva al marito) porta alla necessaria conclusione che i coniugi non hanno voluto derogare il principio alla partecipazione al plusvalore.

* Sentenza pubblicata in DTF 131 III 252 (anche su FamPra 3/2005, pag. 587, con nota del dr. iur. Daniel Steck). Cfr. anche il caso 351.


Data modifica: 03/10/2005

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