Caso 324 del 01/01/2014
Pendente una procedura di divorzio ex art. 114 CC, senza che alla litispendenza fossero trascorsi due anni di separazione di fatto, qualora l'altro coniuge si opponga alla domanda di divorzio del primo, presentando a sua volta, qualche giorno dopo, trascorsi i due anni di separazione di fatto, una domanda di divorzio presso un altro Tribunale, cosa accade alle due procedure?
In una sentenza del 3 ottobre 2013 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Se una parte si oppone alla domanda unilaterale di divorzio dell'altra parte, siccome alla litispendenza non erano ancora trascorsi due anni di separazione di fatto, ma che a sua volta, qualche giorno dopo, trascorsi i due anni di separazione di fatto, presenta una domanda unilaterale di divorzio presso un altro Tribunale, tale suo agire adempie la condizione posta dall'art. 292 cpv. 1 lett. b) CPC, per cui è da ritenersi data l'adesione alla prima domanda di divorzio.
Sentenza TF 5A_338/2013 = DTF 139 III 482 (per una traduzione in francese v. JdT 2014 II 276).
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
La moglie inoltra nel Canton Argovia una procedura unilaterale di divorzio basata sugli art. 290 CPC e art. 114 CC qualche giorno prima la scadenza dei due anni di separazione di fatto. Il marito si oppone alla domanda e a sua volta, qualche giorno dopo i due anni di separazione di fatto, inoltra nel Canton Berna una procedura di divorzio, sempre basata sull'art. 114 CC.
Il Giudice argoviese ha ritenuto ammissibile la domanda di divorzio della moglie e deciso che la procedura doveva continuarsi nella forma della domanda comune di divorzio, visto che il marito aveva nel frattempo anch'egli inoltrato una procedura di divorzio, anche se dinanzi ad un altro Giudice.
Secondo l'art. 292 CPC la procedura è continuata secondo le norme sul divorzio su richiesta comune se i coniugi a) al verificarsi della pendenza della causa non sono ancora vissuti separati da almeno due anni e b) sono d'accordo di divorziare.
Nel caso concreto il Tribunale federale ha ritenuto che al momento della litispendenza della domanda di divorzio della moglie non erano trascorsi i due anni di separazione di fatto; tuttavia il marito dal canto suo ha di fatto aderito alla domanda di divorzio della moglie, depositando a sua volta una domanda di divorzio, seppur dinanzi ad un altro Tribunale, e ha pertanto considerate adempiute le condizioni per continuare la procedura secondo le norme del divorzio su richiesta comune. Il consenso di cui all'art. 292 cpv. 1 let. b) CPC non deve formalmente essere necessariamente dato nella medesima procedura di divorzio, contrariamente a quanto prevedeva l'art. 116 vCC, per il quale tuttavia il Tribunale federale ne ammetteva un'applicazione per analogia. Il fatto che il marito si sia opposto alla domanda di divorzio della moglie, ma che a sua volta abbia inoltrato una successiva procedura di divorzio, significa adesione alla domanda di divorzio della moglie, per cui il Giudice del Canton Argovia è stato ritenuto legittimato a continuare con la procedura di divorzio avviata dalla moglie e ciò indipendentemente dal fatto che la domanda di divorzio della moglie fosse stata presentata qualche giorno prima la scadenza dei due anni di separazione di fatto. Il Tribunale federale ha d'altra parte negato un eventuale abuso di diritto della moglie, precisando che non sussistono motivi di diritto interno per creare la competenza di un Tribunale piuttosto che di un altro; diverso può essere il discorso in campo internazionale, essendovi interessi particolari quali la vicinanza del Tribunale, la lingua, la situazione dei beni, ecc.
Una fattispecie simile, relativa ad una sentenza emanata prima del nuovo diritto processuale civile federale del 1° gennaio 2011, è stata trattata nel caso-211.
Data modifica: 01/01/2014