Adozione del figlio del concubino – effetti sul vincolo di filiazione dell’adottato

Caso 96 del 18/02/2004

E’ possibile l’adozione congiunta da parte di concubini?

In una sentenza del 28 maggio 2003* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il diritto svizzero esclude sia l’adozione congiunta da parte di concubini, sia che un concubino adotti il figlio dell’altro. L’adozione da parte di un concubino potrebbe solo essere considerata come un’adozione singola ai sensi dell’art. 264b cpv. 1 CC, la quale scioglierebbe il vincolo di filiazione con il genitore (art. 267 cpv. 2 CC). Non entrano in linea di conto né un’applicazione per analogia dell’art. 264a cpv. 3 CC al concubino, né il riconoscimento di una lacuna nel senso proprio che dev’essere colmata (consid. 4).


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


le condizioni per adottare un bambino sono previste dal codice civile. In particolare la legge prevede due tipi di adozioni possibili. Quella congiunta dell'art. 264a CC, secondo cui i coniugi possono adottare soltanto congiuntamente; l'adozione in comune non è permessa ad altri; i coniugi devono essere sposati da cinque anni o aver compito il trentacinquesimo anno d'età; un coniuge può adottare il figlio dell'altro se i coniugi sono sposati da cinque anni. Quella singola dell'art. 264b CC, secondo cui una persona non coniugata può adottare da sola se ha compito il trentacinquesimo anno di età; una persona coniugata che ha compito il trentacinquesimo anno d'età può adottare da sola se l'adozione congiunta si rileva impossibile poiché l'altro coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l'adozione congiunta deve essere la regola, mentre quella singola l'eccezione (DTF 125 III 161 e riferimenti; DTF 125 III 57 in caso-005).
E' curioso notare come nel caso concreto il Tribunale federale abbia negato la possibilità ai concubini (conviventi) di adottare congiuntamente, siccome indica tra gli altri argomenti - riprendendo in parte il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 1996, FF 1996 III 245 n. 322.113, messaggio sulla Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica - LPAM - del 18 dicembre 1998 - che il legame tra conviventi è più instabile rispetto al matrimonio, che l'unione libera è non è generalmente così solida come il matrimonio, che dal punto di vista normativo la convivenza, contrariamente al matrimonio, non garantisce alcuna perennità; in sostanza la convivenza non è così stabile come un matrimonio. Senza voler commentare a fondo la questione, basta ricordare le statistiche sui divorzi (che oscillano tra il 40% e il 50% per matrimoni celebrati) e il crescere delle coppie conviventi per rendersi conto come queste considerazioni appaiono per lo meno sorpassate.
In ogni caso, sostanzialmente il codice civile svizzero è chiaro e un'adozione da parte di un concubino del figlio del convivente è possibile solo come adozione singola e non congiunta, ciò che significherebbe forzatamente la cessazione del legame di filiazione con il genitore naturale, ma che non può certo essere considerato nell'interesse del bambino (in questo senso si esprime anche il Tribunale federale e la dottrina ivi citata nella sentenza a pag. 661).
Crediamo che probabilmente il Consiglio federale dovrebbe chinasi maggiormente sulla realtà delle coppie conviventi, non soltanto omosessuali, dato che sono un'importante fetta della realtà, prevedendo una regolamentazione che eviti di dover continuamente a ricorrere a normative giuridiche, quali la società semplice, ecc.

 

* Sentenza pubblicata in DTF 129 III 656 e in SJ 2004 I N. 7, pag. 108 e in FAMPRA 1/2004, pag. 150.

Per l'adozione di figli maggiorenni segnalo la sentenza TF 5A_803/2008 del 5 marzo 2009, v. anche FamPra 2/2009, N. 50.


Data modifica: 18/02/2004

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