Adozione singola – condizioni – bene del bambino

Caso 5 del 14/01/2000

E’ possibile in Svizzera l’adozione singola? A quali condizioni è possibile?

In una sentenza dell’8 marzo 1999* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Una persona non coniugata può adottare da sola qualora siano realizzate le condizioni per il bene del bambino; in particolare non può essere pretesa un’esperienza a carattere pedagogico o una relazione preesistente con il bambino.
A causa della sua situazione il richiedente deve essere particolarmente disponibile. Un’attività professionale a metà tempo non nuoce, di principio, agli interessi del bambino.
Una differenza di età superiore ai 40 anni fra il bambino e il futuro genitore adottivo non esclude l’instaurarsi di un normale rapporto di filiazione.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Va innanzi tutto precisato come il diritto svizzero permetta sia l'adozione congiunta (da parte di coniugi) sia l'adozione singola (da parte di una persona non coniugata). Questa prima considerazione permette di evidenziare che due persone "semplicemente" conviventi, ma non sposate, non possono adottare congiuntamente, ma solo una di esse potrà adottare.
La condizione essenziale per permettere l'adozione singola o congiunta è la salvaguardia del bene dell'adottato; ci si deve chiedere in merito se l'adozione prevista è la miglior soluzione per permettere al bambino di poter beneficiare del miglior sviluppo della sua personalità e migliorerà la sua situazione dal punto di vista affettivo, intellettuale e fisico, senza tuttavia dover mettere l'accento in maniera eccessiva sull'aspetto materiale. Sono queste le parole stesse del Tribunale federale, che nella sentenza precisa ancora che è necessario esaminare a fondo se il richiedente è atto ad educare il bambino e se dispone del tempo necessario per farlo.
Nel caso concreto, l'adottante è licenziata in diritto e titolare di un diploma FMH, con specializzazione in dermatologia-venerologia, ma che lavora a metà tempo, ciò che secondo il Tribunale federale è sufficiente per garantire al bambino la disponibilità del genitore adottante.
Per quanto concerne la differenza di età tra adottante e adottato, preciso come la legge preveda la differenza minima, che dev'essere di 16 anni e l'età minima dell'adottante, che dev'essere di 35 anni; mentre non esiste una determinata differenza massima di età, come neppure un'età massima dell'adottante. Anche per questi casi, il Tribunale federale ha precisato come non si debba essere troppo schematici e va considerato sempre il bene del bambino, precisando - nel caso concreto - come una grande differenza di età, 40 anni, non possa essere considerata da sola un motivo per escludere un'adozione (nel caso concreto l'adottante ha 46 anni e il bambino 2 anni).

* Sentenza pubblicata in DTF 125 III 57.


Data modifica: 14/01/2000

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