Affidamento dei bambini piccoli quando l’attitudine dei genitori ad occuparsi di loro è equivalente

Caso 20 del 31/08/2000

Se l’attitudine dei genitori alla cura e custodia dei figli in tenera età è per tutti e due la medesima, chi privilegerà il Giudice, dal momento in cui è chiamato a decidere sull’affidamento all’uno o all’altro genitore?

In una sentenza dell’8 ottobre 1999* la Corte di giustizia di Ginevra ha stabilito quanto segue:

La giurisprudenza del Tribunale federale giusta la quale occorre discostarsi dal principio dell’affidamento alla madre quando il padre sembra più adatto e meglio disposto a garantire la stabilità necessaria per lo sviluppo del bambino (DTF 111 II 225) non torna applicabile quando i genitori presentano attitudini equivalenti.
Il fatto che un bambino abbia vissuto per buona parte della procedura cautelare con un genitore, non preclude l’altro nel chiederne l’affidamento ancora durante la procedura cautelare e nel merito.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Vi sono due principi di fondamentale importanza riportati dalle considerazioni della massima della sentenza sopra citata.
Innanzi tutto la relazione tra l'età del bambino e l'affidamento all'uno o all'altro genitore. Se da un lato il Tribunale federale nella sentenza pubblicata in DTF 111 II 225 sembrava aver relativizzato il principio dell'affidamento dei bambini alla madre, dall'altro tale giurisprudenza va ben interpretata: il Tribunale federale ha infatti precisato che nella fattispecie trattata in quella sentenza l'affidamento al padre andava preferito, siccome era il genitore che garantiva in modo migliore la stabilità e lo sviluppo armonioso del figlio. Sta di fatto che appare pacifico per contro come nei casi in cui entrambi i genitori si dimostrano idonei all'affidamento, un figlio in tenera età vada affidato alle cure e custodia della madre, siccome vi è la chiara necessità del bambino di identificarsi nella madre. Tale importante aspetto psicologico non può essere dimenticato dai Tribunali. La conseguenza per i bambini in tenera età è la seguente: nel caso in cui il padre risulta il genitore più idoneo (aggiungerei, in misura importante), i figli vanno affidati a lui; nel caso di condizioni di idoneità equivalenti di entrambi i genitori, i figli vanno senz'altro attribuiti alla madre. Il discorso può cambiare allorquando i figli saranno più grandi, p. es. quando inizieranno ad andare a scuola.
Il secondo principio fondamentale è legato alla distinzione tra la procedura cautelare e di merito.
Spieghiamo subito che la procedura cautelare è quella che regola gli aspetti giuridici - salvo eccezioni - dall'introduzione della causa fino alla sentenza definitiva; mentre quella di merito regolamenta - salvo eccezioni - il periodo che decorre dal momento dell'emanazione della sentenza finale in avanti.
Nella massima della sentenza sopra riportata viene messo in evidenza che un figlio che ha vissuto per tutta o parte della procedura cautelare con un genitore non deve - per questo solo fatto - essere affidato anche nel merito al medesimo genitore; ciò equivarrebbe infatti a rendere completamente inutile il giudizio di merito su tale punto. In realtà il criterio della "stabilità" del figlio (legato a circostanze concrete, quali l'ambiente, il domicilio dei genitori, l'età del figlio, le sue necessità, i suoi contatti sociali) dev'essere applicato in maniera concreta e non oggettiva; in particolare - recita la sentenza - un figlio in tenera età sopporta meglio un cambiamento di domicilio rispetto ad un figlio di dieci anni, per cui tale aspetto - concretamente - per il figlio in tenera età può essere assai relativo.

* Sentenza pubblicata in FAMPRA 2/2000, pag. 310 (su internet si trova solo la massima, mentre l'intera sentenza è pubblicata sulla rivista).


Data modifica: 31/08/2000

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