Alimenti a favore dei figli in caso di condizioni economiche particolarmente favorevoli

Caso 235 del 16/02/2010

Qualora i genitori godano di condizioni economiche particolarmente favorevoli, quale sarà il contributo alimentare a favore dei figli?

In una sentenza del 5 febbraio 2010 il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Ravvisandosi condizioni economiche particolarmente favorevoli, i fabbisogni in denaro previsti dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (le cosiddette "tabelle di Zurigo") possono essere anche maggiorati del 25%.

Sentenza I CCA 11.2009.110.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nel caso-118 era già stato trattato l'argomento in base ad una sentenza del Tribunale federale.
Tuttavia non va dimenticato che il Tribunale federale interviene per modificare i contributi di mantenimento fissati dai Giudici cantonali con riserva ed in particolare quando questi ultimi eccedono nel loro, ampio, potere di apprezzamento (cfr. ad es. sentenza TF 5A_792/2008 del 26 febbraio 2009, consid. 5.3.1 e 5.3.2). Quindi risulta determinante conoscere la giurisprudenza cantonale e nel caso concreto quella del Canton Ticino.

Nella sentenza trattata in questo caso il Tribunale d'appello si china per la prima volta sulla questione a sapere se e a quali presupposti si giustifichi una maggiorazione dei fabbisogni in denaro indicati dalle tabelle di Zurigo.

Il Tribunale d'appello ha in particolare precisato che:

  • non si giustificano tagli lineari ai fabbisogni in denaro previsti dalle tabelle di Zurigo solo per il minor costo della vita nel Canton Ticino;
  • decurtazioni delle cifre indicate nella tabella sono possibili, ma - trattandosi già di fabbisogni riguardanti minori appartenenti a famiglie relativamente umili - devono giustificarsi alla luce di circostanze concrete (ad es. siccome il minore fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli);
  • diversamente dalle decurtazioni, le maggiorazioni possono essere lineari (e non solo puntuali) e ciò in particolare in condizioni economiche particolarmente favorevoli.

Orbene, la sentenza del Tribunale federale del 26 febbraio 2009 sopra citata (sentenza TF 5A_792/2008) indica per la prima volta la possibilità di maggiorare fino al 25% i fabbisogni in denaro previsti dalle tabelle di Zurigo; il concetto è stato ripreso in successive sentenze sempre del Tribunale federale (cfr. ad es. sentenza TF 5A_159/2009 del 16 ottobre 2009).

Ora occorre definire le "condizioni economiche particolarmente favorevoli" per capire in quali casi si giustifica una tale maggiorazione. Senz'altro possiamo definirle tali quelle condizioni economiche in cui:

  • il padre debitore del contributo ha un reddito di CHF 10'559.00 mensili non soggetto ad imposta e i genitori hanno un reddito compressivo di CHF 25'000.00 mensili (cfr. sentenza TF 5A_288/2009 del 10 settembre 2009, consid. 4.2);
  • il padre debitore del contributo ha un reddito di CHF 12'000.00 mensili e il reddito complessivo dei genitori è di CHF 19'000.00 mensili (sentenza 5A_159/2009 del 16 ottobre 2009, consid. 4.2);
  • il padre debitore del contributo ha un reddito ca. 18'000.00 mensili e la madre vive nell'indigenza (sentenza oggetto del presente caso; cfr. tuttavia critica alla fine del presente commento).

Il Tribunale d'appello precisa inoltre che il fabbisogno in denaro del figlio può anche superare quello maggiorato del 25% previsto dalle tabelle di Zurigo, ma a tal fine occorre però che il fabbisogno effettivo sia partitamente quantificato nelle sue componenti e non solo stimato in una maggiorazione globale (cfr. sentenza TF 5A_127/2009 del 12 ottobre 2009, consid. 6.4).

Nel caso concreto - senz'altro utile per la quantificazione della percentuale del 25% - mi permetto tuttavia di criticare il fatto che il Tribunale d'appello non abbia sufficientemente preso in considerazione la precaria situazione economica della madre creditrice alimentare e dei di lei due ulteriori figli non comuni con il padre debitore alimentare, siccome ovviamente gli alimenti decisi nella sentenza qui trattata (CHF 1'340.00 mensili + assegni famigliari fino ai 6 anni; CHF 1'505.00 mensili + assegni famigliari fino ai 12 ani e CHF 1'890.00 mensili + assegni famigliari fino ai 18 anni) non saranno sicuramente consacrati al solo tenore di vita del figlio comune, essendo queste cifre (per di più indicizzate al costo della vita) palesemente superiori a quanto i figli non comuni e la loro madre potranno permettersi. D'altra parte il Tribunale federale (cfr. anche caso-118) ha già indicato che tra le varie considerazioni per quantificare correttamente gli alimenti occorre prendere in considerazione il tenore di vita di entrambi i genitori e non solo del genitore debitore degli alimenti (e ciò per motivi educativi: DTF 126 III 353), dovendosi anche evitare un'ampia differenza tra tenore di vita del figlio e quello del creditore degli alimenti.

Nella sentenza TF 5A_777/2014 del 4 marzo 2015 il Tribunale federale ha precisato che nel caso di situazioni finanziarie particolarmente buone, non occorre prendere in considerazione l'intera forza contributiva del genitore debitore, ma di principio bisogna basarsi sui bisogni effettivi dei figli (consid. 4.4).


Data modifica: 16/02/2010

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