Alimenti a favore dei figli minorenni quando entrambi i genitori lavorano – computo dell’assegno famigliare di base

Caso 258 del 01/03/2011

Come si calcola il contributo di mantenimento a favore dei figli minorenni quando entrambi i genitori svolgono un'attività lavorativa? Come vengono considerati gli assegni famigliari di base?

In una sentenza del 15 febbraio 2011 il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Il contributo di mantenimento di ciascun genitore al mantenimento dei figli minorenni dipende dalla rispettiva disponibilità, tenuto conto delle entrate e del proprio fabbisogno, nonché del fabbisogno dei figli. Nei contributi di mantenimento a favore dei figli occorre di regola considerare compreso l'assegno famigliare di base.

Sentenza I CCA 11.2007.165.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Sul calcolo del contributo di mantenimento dei genitori a favore dei figli minorenni abbiamo dedicato in particolare il caso 16, il quale tuttavia contempla un calcolo che risulta oggi superato.

Nel caso qui trattato la moglie ha rinunciato a postulare un contributo di mantenimento per sé; il metodo di calcolo utilizzato dal Tribunale d'appello per il mantenimento dei figli minorenni è dunque il seguente.

Esempio di contributo di mantenimento a favore di un figlio unico di 13 anni, affidato alla madre, la quale svolge un'attività lavorativa al 70%; la quota parte di 1/3 della pigione della madre è considerata, per semplicità, pari alla posta "Unterkunft" delle Tabelle di Zurigo (cfr. sull'argomento caso-157 e riferimenti):

  • fabbisogno del figlio: CHF 2'026.00 mensili (Tab. ZH al 01.01.2011, parte in denaro di CHF 1'795.00  + 70% della parte in natura di CHF 231.00);
  • reddito del padre: CHF 6'000.00 mensili netti;
  • reddito della madre: CHF 3'800.00 mensili netti, compresi gli assegni famigliari di base (AF); *
  • fabbisogno minimo del padre: CHF 3'500.00
  • fabbisogno minimo della madre: CHF 3'000.00
  • (eccedenza, in questo caso non ripartita: CHF 1'274.00 mensili)

Calcolo delle disponibilità dei genitori:

  • disponibilità del padre: CHF 6'000.00 ./. CHF 3'500.00 = CHF 2'500.00 mensili
  • disponibilità della madre: CHF 3'800.00 ./. CHF 3'000.00 = CHF 800.00 mensili

Calcolo dei rispettivi contributi di mantenimento:

  • contributo alimentare del padre per il figlio:

     fabbisogno del figlio x disponibilità del padre
(disponibilità del padre + disponibilità della madre)

in concreto: CHF 2'026.00 x CHF 2'500.00
                    CHF 2'500.00 + CHF 800.00

                 = CHF 1'534.85 mensili ./. AF (CHF 200.00 mensili incassati dalla
                 madre) = CHF 1'334.85 mensili

  • contributo alimentare della madre per il figlio:

   fabbisogno del figlio x disponibilità della madre
(disponibilità del padre + disponibilità della madre)

in concreto: CHF 2'026.00 x CHF 800.00
                  CHF 2'500.00 + CHF 800.00

                 = CHF 491.15 mensili + AF (CHF 200.00 mensili da lei incassati)
                 = CHF 691.15 mensili

Lo stesso metodo di calcolo si applica per tutte le altre fasce di età del figlio.

Premesso che le Tabelle di Zurigo comprendono già gli assegni famigliari di base (cfr. tra le altre RTiD I-2005, sentenza 54c, consid. 7), il Tribunale d'appello fissa i contributi di mantenimento per i figli includendo tali assegni.
Tuttavia, per il calcolo del contributo alimentare occorre distinguere: se il fabbisogno in denaro del figlio è coperto dal contributo erogato dal debitore (come nell'esempio sopra indicato), l'assegno famigliare riscosso dall'affidatario va in deduzione del contributo, non giustificandosi che il figlio riceva più del fabbisogno in denaro. Per contro, se il fabbisogno in denaro non è assicurato, l'assegno famigliare percepito dall'affidatario va in aggiunta al contributo alimentare stanziato dall'altro genitore (RTiD I-2010, pag. 704, no. 22c con riferimenti).

Per capire meglio quanto appena indicato, se nel caso sopra menzionato il padre avesse avuto un reddito di CHF 4'500.00 mensili al posto dei CHF 6'000.00 mensili indicati, avremmo avuto la seguente situazione:

  • fabbisogno del figlio: CHF 2'026.00 mensili (Tab. ZH al 01.01.2011, parte in denaro di CHF 1'795.00  + 70% della parte in natura di CHF 231.00);
  • reddito del padre: CHF 4'500.00 mensili netti;
  • reddito della madre: CHF 3'800.00 mensili netti, compresi gli assegni famigliari di base (AF); *
  • fabbisogno minimo del padre: CHF 3'500.00
  • fabbisogno minimo della madre: CHF 3'000.00
  • (eccedenza negativa: - CHF 226.00 mensili)

Calcolo delle disponibilità dei genitori:

  • disponibilità del padre: CHF 4'500.00 ./. CHF 3'500.00 = CHF 1'000.00 mensili
  • disponibilità della madre: CHF 3'800.00 ./. CHF 3'000.00 = CHF 800.00 mensili

Calcolo dei rispettivi contributi di mantenimento:

  • contributo alimentare del padre per il figlio:

                 CHF 2'026.00 x CHF 1'000.00
                  CHF 1'000.00 + CHF 800.00

                 = CHF 1'125.55 mensili + AF (CHF 200.00 mensili, già incassati dalla madre);
                    tenuto conto tuttavia che il debitore alimentare ha il diritto alla
                    copertura del suo fabbisogno minimo, egli non potrà che versare
                    CHF 1'000.00 mensili

  • contributo alimentare della madre per il figlio:

                 CHF 2'026.00 x CHF 800.00
                 CHF 1'000.00 + CHF 800.00

                 = CHF 900.45 mensili compresi gli AF (CHF 200.00 mensili);
                           tuttavia anche la madre ha diritto alla teorica copertura del
                    suo fabbisogno minimo, per cui potrà consacrare al figlio solo
                    CHF 800.00 mensili
                          
E' dunque il figlio (e con esso il genitore affidatario, per cui
                    nel caso concreto la madre) a sopportare l'eccedenza negativa
                    di CHF 226.00 mensili.

Nel caso in cui vi fossero più figli e, come in quest'ultimo esempio, un'eccedenza negativa, occorrerà in seguito effettuare il riparto del mantenimento tra i figli in base al calcolo indicato nel caso 77.

Il Tribunale federale ha indicato in particolare che dopo la deduzione delle prestazioni di terzi, i bisogni non coperti dei figli dovranno essere ripartiti tra i genitori in misura della rispettiva capacità contributiva (cfr. sentenza TF 5A_792/2008, consid. 5.3.1 del 26 febbraio 2009, sentenza TF 5A_507/2007 consid 5.1 del 23 aprile 2008 pubblicato in FamPra.ch, pag. 992; sentenza TF 5C.127/2003, consid. 4.1.2 del 15 ottobre 2003).

* Sul computo degli assegni famigliari per il calcolo cfr. tuttavia caso-291, in fine.


Data modifica: 01/03/2011

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