Alimenti ai figli nati nel matrimonio e al di fuori – parità di trattamento

Caso 30 del 29/01/2001

Come vengono trattati dal punto di vista alimentare i figli nati nel matrimonio, rispetto ai figli adulterini e al coniuge?

In una sentenza del 1° giugno 1999* il Tribunale d’appello di Lugano e in una sentenza del 12 novembre 1998** il Tribunale federale di Losanna hanno stabilito quanto segue:

I figli di un medesimo genitore, nati nel matrimonio o da relazioni extra coniugali, hanno diritto ad un tenore di vita uguale (sentenza del TF del 12.11.1998); il contributo in favore del coniuge e dei figli nati nel matrimonio non è prioritario rispetto a quello dovuto per i figli adulterini. In caso di insufficienza di mezzi del genitore obbligato (a mantenere il figlio nato fuori dal matrimonio) occorre ridurre proporzionalmente tutti i contributi (sentenza del TA del 01.06.1999).


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Con le sentenze sopra citate i nostri Tribunali hanno sancito il principio della parità di trattamento tra tutti i figli, siano essi nati dal matrimonio, siano essi adulterini; oltre a ciò le sentenze hanno sancito il principio della parità di trattamento tra figli e coniuge avente diritto ad un contributo di mantenimento.
Le conseguenze principali di tali principi sono che soprattutto in presenza di redditi medio-bassi la nascita di un figlio, sia esso del matrimonio, sia esso adulterino, provoca un abbassamento del tenore di vita per tutti gli aventi diritto agli alimenti, con la conseguenza che tutti i contributi alimentari versati dal coniuge debitore (di solito il marito-padre) dovranno essere ridimensionati nella medesima proporzione; faccio notare che al coniuge-genitore debitore di questo alimento deve essere garantito il fabbisogno minimo, per cui in caso di nascita di ulteriori figli saranno il coniuge creditore e tutti i figli a doversi suddividere l'eccedenza ridotta del coniuge-genitore debitore, senza poter intaccare il suo fabbisogno minimo.
Per quanto riguarda il mantenimento di figli maggiorenni, rimando alla pubblicazione del caso_006 e del caso_012, dove si legge chiaramente come il sostentamento dell'ex coniuge (e comunque anche del coniuge) è preponderante rispetto a quello di un figlio maggiorenne: la sentenza del caso_012, oltre ad essere pubblicata in FAMPRA 1/2000, pag. 122 è anche pubblicata in REP 1999, N. 33, dove si può leggere un'importante nota con la quale viene tra l'altro evidenziato uno dei principali problemi dell'abbassamento della maggiore età a 18 anni, ossia le conseguenze negative che ciò può portare per il 18enne che p. es. deve ancora terminare il liceo ed è costretto a richiedere ai propri genitori in via giudiziaria il versamento di un alimento, siccome quello fissato nella sentenza di divorzio dei genitori è cessato e il genitore affidatario non può più rappresentare in giustizia il figlio per l'ottenimento di un contributo alimentare a suo favore, siccome appunto è divenuto maggiorenne.

* Sentenza pubblicata in REP 1999, N. 31.
** Sentenza pubblicata in REP 1999, N. 3.


Data modifica: 29/01/2001

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