Alimenti – computo del reddito del lavoro straordinario, della tredicesima e dei contributi del convivente

Caso 73 del 01/01/2003

Le ore supplementari devono essere conteggiate nel calcolo del reddito? La tredicesima mensilità va considerata anche se versata alla fine dell'anno e in quale modo? Se il coniuge creditore degli alimenti convive, come si considera il suo fabbisogno minimo e eventuali contributi del convivente?

In una sentenza del 6 giugno 2002 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

L'indennità per ore supplementari effettivamente accertata fa parte del contributo di mantenimento. Il computo nel reddito della quota parte di tredicesima mensilità non è inadeguato, anche se è intaccato il minimo esistenziale del coniuge debitore dell'alimento. Nella fissazione del minimo esistenziale di una persona che convive durevolmente con qualcuno si computa un importo ridotto. Per contro le prestazioni del convivente versate a titolo volontario non vengono considerate quali entrate.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La sentenza del Tribunale federale pone l'accento su tre principi.
Innanzi tutto viene confermato quello secondo cui anche il reddito derivante dal lavoro straordinario può essere conteggiato, a determinate condizioni, nel reddito globale. Per le relative condizioni rimando alla dottrina e alla giurisprudenza citata nella sentenza stessa (consid. 2.1).
Secondariamente, relativamente alla tredicesima mensilità, il Tribunale federale, oltre a ribadire che se la medesima è versata deve essere conteggiata nel reddito, indica che va calcolata su tutto l'arco dell'anno, aggiungendola in quota parte al reddito mensile, anche se è versata p. es. solo alla fine dell'anno; ciò può provocare, in caso di redditi bassi, un ammanco al coniuge debitore del contributo alimentare, siccome di fatto quest'ultimo potrà disporre della tredicesima solo a fine anno; va precisato che non tutta la dottrina è unanime nel considerare tale modo di procedere (vedasi a questo proposito la citazione del Tribunale federale nella sentenza in esame).
In terzo luogo il Tribunale federale precisa come si debba considerare a livello di mantenimento la convivenza duratura del coniuge creditore degli alimenti nell'ambito di una procedura di protezione dell'unione coniugale. Se da un lato il fabbisogno minimo del coniuge creditore degli alimenti va ridimensionato a seguito di questa convivenza (principalmente il minimo esecutivo delle Tabelle CEF cantonali - v. anche caso 58 - e il canone di locazione: cfr. sentenza del TF 7B.1/2002, consid. 3 del 20 febbraio 2002, pubblicata in DTF 128 III 159), dall'altro eventuali contributi (in denaro o monetizzabili) del convivente a favore del coniuge creditore degli alimenti non vanno conteggiati, come neppure eventuali indennizzi per prestazioni del partner. Annoto tra l'altro dunque che una tale convivenza non è neppure motivo di soppressione o sospensione del contributo alimentare, salvo naturalmente abuso di diritto.
Sentenza pubblicata in FAMPRA 4/2002, pag. 809; sentenza non pubblicata nella Raccolta Ufficiale, ma pubblicata sul sito internet del Tribunale federale: 5P.172/2002.


Data modifica: 01/01/2003

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