Alimenti dopo il divorzio – clean break e tenore di vita

Caso 37 del 14/05/2001

E’ in grado l’ex coniuge più debole finanziariamente (di regola la moglie) di auto-mantenersi dopo il divorzio?

In una sentenza del maggio 2001*, la Pretura di Lugano, Sezione 6, ha stabilito quanto segue:

Il privilegio giurisprudenziale garantito alla ex moglie sotto l’egida del vecchio diritto, ovvero di nulla intraprendere per la ricerca della sua indipendenza economica (segnatamente cercando lavoro) durante la fase provvisionale del processo di divorzio, allorquando il marito dispone di risorse necessarie per fare fronte alle spese di due economie domestiche separate, è decaduto. Altrettanto occorre dire per l’altro privilegio, ossia quello di non dovere più lavorare (nelle cennate condizioni finanziarie) dopo il raggiungimento dei 45 anni di età (cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale federale del 25.01.2001, pubblicata in estratto in NZZ 24.03.2001, pag. 16).


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Lascio spazio ad una sentenza della Pretura di Lugano, Sezione 6, che riporta i due principi fondamentali sopra espressi, completamente differenti rispetto al diritto in vigore prima del 1° gennaio 2000. I due principi sopra descritti sono la logica conseguenza del cosiddetto clean break, principio proprio del nuovo (e attualmente in vigore) diritto, volto a privilegiare il concetto dell'indipendenza economica degli ex coniugi, da raggiungere il più presto possibile e ciò indipendentemente dal fatto che la causa di divorzio o di separazione o di protezione dell'unione coniugale sia ancora pendente.
E' interessante notare come la sentenza ritenga tali principi applicabili anche in caso di semplice separazione coniugale o di protezione dell'unione coniugale. L'obiettivo - si legge ancora dalla sentenza - infatti è di rendere i coniugi autosufficienti al più presto, indipendentemente da quando e se sarà pronunciato il divorzio.
Il Pretore deduce da questi principi che "non appena sia introdotta un'istanza giudiziale, anche di sola protezione dell'unione coniugale, oppure i due coniugi vadano a vivere separatamente (con una certa stabilità) la moglie dovrà cominciare a ragionare in termini d'indipendenza economica e agire di conseguenza, mettendo in atto il necessario per raggiungerla o tentare di farlo". Ciò dipenderà naturalmente da vari fattori, quali l'età, la formazione professionale, la salute, il mercato del lavoro, la necessità di accudire la prole, ecc.: in ogni caso l'onere della prova, vale a dire di aver fatto il possibile per raggiungere l'indipendenza economica e di non esservi riusciti spetta al coniuge richiedente gli alimenti, ossia di regola la moglie.

Val ancora la pena evidenziare che ogni fattispecie va trattata a sé: esistono due poli estremi, all'interno dei quali va trattato il caso concreto: da un lato il clean breack e dall'altro il tenore di vita goduto durante la vita comune. Più il matrimonio è di breve durata, senza prole, con coniugi giovani e in buona salute e più si applicherà con una certa rigidità il principio del clean break (assenza di alimenti); più il matrimonio è lungo, il coniuge richiedente non è giovane, non ha una formazione né eperienza professionale e deve magari anche accudire la prole e più conterà il principio del tenore di vita (alimenti pari al tenore di vita goduto durante la vita comune, se del caso vita natural durante).

* Sentenza non pubblicata.


Data modifica: 14/05/2001

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