Alimenti dopo il divorzio – principio del clean break

Caso 39 del 15/06/2001

Quale è la portata del principio del clean break?

In una sentenza del 25 gennaio 2001*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Dopo il divorzio ognuno dei coniugi deve provvedere nella misura del possibile al proprio mantenimento autonomamente. Al coniuge più forte finanziariamente può essere chiesto di versare un alimento per aiutare quello più debole a divenire autonomo dal profilo finanziario.
L’obbligo alimentare dipende dunque sia dai bisogni del coniuge creditore, sia dalla possibilità per quest’ultimo di essere autonomo dal profilo finanziario.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Secondo il principio del clean break, novità del diritto del divorzio in vigore dal 1° gennaio 2000, ognuno dei coniugi deve mettere a frutto le proprie forze per mantenersi autonomamente dopo il divorzio. Al fine di permettere questa autonomia, magari parzialmente compromessa durante il matrimonio (p. es. per il fatto di non aver lavorato a seguito della necessità di curare i figli), il coniuge finanziariamente più forte può essere tenuto a versare per un determinato tempo un contributo di mantenimento.
L’alimento sarà dovuto se necessario per coprire i bisogni del coniuge più debole finanziariamente e dipende dall’autonomia finanziaria che si può pretendere da quest’ultimo, ossia la sua capacità di iniziare, ricominciare o estendere l’attività lavorativa per coprire il proprio debito mantenimento.
Per una valutazione dell’ammontare dell’importo e della sua durata fanno stato gli elementi previsti all’art. 125 cpv. 2 CC.
Leggendo attentamente la sentenza in questione si evince come la giurisprudenza si orienti in modo severo verso il principio del clean break, obbligando il coniuge finanziariamente più debole ad intraprendere tutti gli sforzi possibili per rendersi autonomo.

In particolare, nel caso concreto dinanzi ad una moglie con

- un buono stato di salute,
- una capacità oggettiva di esercitare un’attività lavorativa,
- una formazione professionale (impiegata di commercio),
- un’esperienza professionale acquisita in passato (svolta per 10 anni e con buone conoscenze di tedesco e d’inglese),
- un mercato del lavoro attuale favorevole alla sua attività svolta in passato,
- un figlio di 15 anni,

tutti fattori "positivi", ma con i seguenti fattori "negativi"

- quasi 44 anni alla data della pronuncia del divorzio,
- scarsa conoscenza del francese (si tratta di coniugi che vivono nel Canton Ginevra),
- scarse conoscenze a livello informatico,
- cessazione dell’attività lavorativa da 14-15 anni (e svolta ancor prima per tre anni irregolarmente),
- tecniche di lavoro odierne notevolmente evolute rispetto la data della cessazione dell’attività lavorativa,
- necessità di occuparsi del figlio di 15 anni
- durata del matrimonio 23 anni,
- buon tenore di vita,

il Tribunale federale ha considerato giustificato il versamento di un alimento dopo il divorzio da parte del marito in misura limitata nel tempo (nel caso concreto 4 anni e in maniera regressiva).

E’ tra l’altro importante notare come il Tribunale federale imponga al coniuge più debole di iniziare le ricerche per un’attività lavorativa già prima della pronuncia del divorzio, soprattutto laddove è pacifico che il matrimonio è ormai irrimediabilmente compromesso (p. es. è nato un figlio fuori dal matrimonio).

A mio giudizio la giurisprudenza in questione è molto e forse eccessivamente severa nei confronti dei coniugi più deboli finanziariamente, di regola la moglie.
Il fatto di aver giudicato una donna di quasi 44 anni atta ad una reintegrazione nel mondo del lavoro dopo oltre 14 anni di inattività non è cosa da poco. Nel caso concreto un diploma di impiegata di commercio non è una garanzia di trovare lavoro e a 44 anni i contributi sociali sono superiori rispetto a quanto si deve pagare per dei giovani impiegati.
L’assenza dal mondo del lavoro per così tanto tempo, in una società di progressi tecnologici che crescono a vista d’occhio, può pregiudicare seriamente la possibilità di trovare lavoro.
Non va infine sottaciuto che fino al 31 dicembre 1999 era in vigore il vecchio diritto, dove i parametri per la determinazione di un contributo alimentare per il coniuge finanziariamente più debole erano ben diversi e il principio del clean break sconosciuto : anzi, con determinate premesse la giurisprudenza garantiva alla moglie di poter stare a casa se le condizioni finanziarie del marito erano sufficienti da poter far fronte alle due economie domestiche separate.
Nel caso concreto, con una donna di 44 anni, che vive separata dal marito dal 1995 (quando era ancora in vigore il vecchio diritto), assente completamente dal mondo del lavoro da oltre 14 anni, imporle di dover intraprendere le ricerche per un’attività lavorativa, dandole un tempo di 4 anni per rendersi autonoma (a quel momento avrà 48 anni) potrebbe non portare al risultato di autonomia finanziaria auspicato.
Ritengo che l’applicazione del principio del clean break, seppur basilare nell’attuale diritto, debba essere ponderata con molta attenzione, per non vedersi poi ex mogli a carico dell’assistenza pubblica, perché la prognosi del Giudice si è rivelata troppo ottimista.

* Sentenza pubblicata in SJ I/2001, pag. 324 e in DTF 127 III 136.


Data modifica: 15/06/2001

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