Alimenti durante la separazione: applicabilità dei criteri del mantenimento dopo il divorzio

Caso 250 del 01/11/2010

Nella misura in cui non sia più possibile contare seriamente su una riconciliazione dei coniugi, per il calcolo del contributo alimentare a favore di un coniuge durante la separazione possono essere applicati i principi valevoli per il divorzio?

In una sentenza del 23 febbraio 2010, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Nella misura in cui non sia più possibile contare seriamente su una riconciliazione dei coniugi, per il calcolo del contributo alimentare a favore di un coniuge durante la separazione si possono già applicare i principi valevoli per il calcolo del contributo di mantenimento dopo il divorzio.

 

Sentenza TF 5A_649/2009


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati il 15 maggio 2007; dal loro matrimonio non sono nati figli; ciascun coniuge ha un figlio nato da un precedente matrimonio; i coniugi sono separati di fatto dal mese di maggio 2009.
Il 20 maggio 2009 il marito ha inoltrato davanti al Giudice un'istanza di misure a tutela dell'unione coniugale. Il Giudice l'ha astretto al pagamento di un contributo di mantenimento a favore della moglie. Il Tribunale federale ha accolto il suo ricorso per il fatto che i Giudici cantonali non hanno valutato se egli si fosse o meno obbligato a garantire finanziariamente la formazione professionale intrapresa dalla moglie.

Il principio e l'ammontare del contributo alimentare si basano sull'art. 176 cpv. 1 cifra 1 CC e si determinano tenendo in considerazione le possibilità economiche e i fabbisogni dei coniugi. L'art. 163 cpv. 1 CC costituisce la causa dell'obbligazione alimentare.
Dal momento in cui non sia più possibile contare seriamente su una riconciliazione dei coniugi, i principi valevoli per il calcolo del contributo di mantenimento dopo il divorzio devono già essere presi in considerazione. Ciò significa ritenere i criteri non esaustivi previsti all'art. 125 cpv. 2 CC, ma anche che occorre valutare la situazione alla luce del principio dell'indipendenza economica dei coniugi. Ad es. il coniuge richiedente il contributo alimentare può essere astretto, a dipendenza delle circostanze concrete, ad intraprendere un'attività lavorativa o ad estenderla (DTF 130 III 537, consid. 3.2; 128 III 65, consid. 4a e riferimenti citati).

Secondo la giurisprudenza sviluppata per l'art. 125 CC (mantenimento dopo il divorzio), occorre prendere in considerazione se il matrimonio è stato "lebensprägend", vale a dire se ha influito concretamente sulla situazione finanziaria del coniuge chiedente l'alimento. Su tale concetto rimando al caso-174. Nell'ipotesi in cui il matrimonio non fosse considerato "lebensprägend", per verificare se il coniuge creditore possa o meno pretendere un contributo di mantenimento, occorrerà riferirsi alla situazione dei coniugi prima del matrimonio.

La sentenza di cui al presente caso non indica unicamente l'applicabilità dei criteri di cui all'art. 125 cpv. 2 CC nel caso in cui non si possa più contare seriamente su una riconciliazione dei coniugi, ma sempre in quest'ultima ipotesi mette in seria discussione l'applicabilità del cosiddetto "calcolo delle eccedenze" nei casi in cui il matrimonio non sia "lebensprägend". Tuttavia nelle sentenze di cui al caso-272 il Tribunale federale ha indicato che la questione a sapere se il matrimonio sia stato "lebensprägend" è di merito e non va esaminata nell'ambito delle misure a tutela dell'unione coniugale o nel calcolo alimentare cautelare pendente una procedura di divorzio.

Sull'imputazione retroattiva di un reddito non effettivamente conseguito, cfr. sentenza TF 5A_848/2010 del 4 aprile 2011.


Data modifica: 01/11/2010

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