Alimenti – eccedenza negativa – ripartizione tra coniuge e figli

Caso 77 del 09/03/2003

Nel caso in cui le risorse della famiglia sono insufficienti per coprire il fabbisogno minimo di moglie e figli, come viene ripartito tra loro l'ammanco?

In una sentenza del 12 febbraio 2003 il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Se il reddito coniugale è insufficiente per coprire il fabbisogno dei beneficiari, tutti i contributi vanno ridotti in proporzione. L'uno non è prioritario rispetto l'altro, tenuto conto che in ogni caso il coniuge/genitore debitore ha diritto di conservare l'equivalente del suo fabbisogno minimo.

Sentenza I CCA 11.2002.117


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La massima della sentenza sopra riportata non costituisce novità. Vale però la pena di riportare le referenze di base ed un esempio di calcolo concreto per capire in quale misura il coniuge creditore e i figli debbano vedersi intaccato il proprio fabbisogno minimo.
Innanzi tutto riportiamo la giurisprudenza secondo cui le pretese del coniuge creditore e dei figli sono da considerare al medesimo modo: tra le altre, v. I CCA, sentenza 11.2001.116 del 7 ottobre 2002, consid. 10 e sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002 = DTF 128 III 411 consid. 3.2.2 con rimandi.
La giurisprudenza che sancisce invece l'intangibilità del fabbisogno minimo del coniuge/genitore debitore è, tra le altre: DTF 123 III 1, consid. bb; DTF 126 III 356 consid. bb.
Da notare che per contro vi è discriminazione con un contributo di mantenimento a favore di un figlio maggiorenne, siccome il medesimo viene preso in considerazione solo se i fabbisogno minimi di coniuge e figli minorenni sono salvaguardati: cfr. caso 12 e caso 6.

Passando ora al caso concreto, espongo i seguenti dati:

Reddito del marito:CHF 3'160.-- 
Reddito della moglie:CHF 1'775.--attività lavorativa svolta al 50%
Fabbisogno minimo del marito:CHF 2'135.-- 
Fabbisogno minimo della moglie:CHF 2'364.-- 
Fabbisogno del figlio:CHF 1'360.--contributo in denaro di CHF 1'180.-- + 1/2 di CHF 360.-- di contributo in natura: cfr. Rep. 1996, pag. 119, caso 16
Ammanco: CHF 924.-- 
   
Il marito può conservare per sé:CHF 2'135.--il suo fabbisogno minimo
Dovrebbe versare alla moglie:

CHF 589.--

CHF 2'364.-- - CHF 1'775.--
Dovrebbe versare al figlio:CHF 1'360.-- 

 

Conformemente a quanto indicato sopra, gli alimenti per la moglie e per il figlio (minorenne) vanno dunque ridotti proporzionalmente

Somma a disposizione del marito:CHF 1'025.--CHF 3'160.-- di reddito - CHF 2'135.-- di fabbisogno
Somma dovuta:CHF 1'949.--CHF 589.-- per la moglie + CHF 1'360.-- per il figlio
Contributo per la moglie:CHF 310.--ossia CHF 589.-- x (CHF 1'025.-- : CHF 1'949.--)
Contributo per il figlio :CHF 715.--ossia CHF 1'360.-- x (CHF 1'025.-- : CHF 1'949.--)

 

Sentenza non pubblicata.

Il principio secondo cui al debitore alimentare deve in ogni caso essere lasciato il minimo esistenziale, in modo che un eventuale ammanco va unicamente sopportato dal creditore degli alimenti è stato confermato più volte dalla giurisprudenza (cfr. ad es. in forma molto diffusa nella sentenza DTF 135 III 66).


Data modifica: 09/03/2003

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