Alimenti per i figli – addio tabelle di Zurigo

Caso 487 del 16/01/2021

Sono ancora attuali le Tabelle di Zurigo per il calcolo dei contributi alimentai per i figli minorenni?

In una sentenza dell’11 novembre 2020 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Se da un lato le tabelle di Zurigo sono da annoverare tra i metodi di calcolo concreti, dall’altro hanno un grado di astrazione elevato nella determinazione dei bisogni concreti dei figli in quanto prevedono delle cifre forfetarie, considerando i bisogni medi concreti di un bambino (secondo le diverse fasce d’età) e non i bisogni individuali del bambino in questione. Sono pertanto più indicati i criteri che derivano della Legge federale sull’esecuzione e fallimenti.

Sentenza TF 5A_311/2019 (DTF 147 III 265)


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi (entrambi nati nel marzo 1974) si sono sposati nel 2005 e sono genitori di un figlio unico nato nel 2005. Alla fine di aprile 2010, la madre ha lasciato l’abitazione coniugale. Il figlio è rimasto a vivere con il padre nell'ex appartamento di famiglia. Nel maggio 2012 le parti hanno chiesto il divorzio congiuntamente, ma non sono stati in grado di raggiungere un accordo completo.

Il 28 febbraio 2017 il Tribunale distrettuale di San Gallo ha pronunciato il divorzio delle parti, affidando il figlio alle cure del padre e prevedendo per la madre un diritto di visita ogni secondo fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera oltre le vacanze. Ha inoltre obbligato la madre a versare determinati contributi di mantenimento per il figlio fino al completamento di una formazione adeguata.

Entrambe le parti hanno presentato ricorso contro la decisione di divorzio.

Con decisione del 6 marzo 2019, il Tribunale cantonale di San Gallo ha obbligato la madre a pagare per il figlio da gennaio 2020 fino alla maggiore età, o fino al completamento di una formazione adeguata, l’importo mensile di CHF 250.00 (oltre eventuali assegni familiari).

In data 11 aprile 2019 il padre ha presentato ricorso al Tribunale federale avverso la sentenza di appello chiedendo che la madre fosse obbligata a versare un contributo di mantenimento di CHF 1600.00 mensili (oltre eventuali assegni familiari) fino al completamento di una formazione adeguata, ma almeno fino alla maggiore età del figlio.

 

Il Tribunale distrettuale ha calcolato le entrate del figlio pari a CHF 200.00 (assegni familiari), mentre il suo fabbisogno in CHF 1’030.00 [120% dell'importo di base di CHF 575.00 (che in Ticino è di CHF 400.00 fino ai 10 anni e di CHF 600.00 successivamente), per un totale di CHF 690.00, la quota per le spese di alloggio pari a CHF 250.00, l’assicurazione cassa malati di CHF 90.00].

Ha accertato il reddito della madre al 60% in CHF 3'800.00. Per il futuro, ha ipotizzato che ci si potesse ragionevolmente aspettare un impiego a tempo pieno e da gennaio 2020 ha calcolato il suo reddito ipotetico in CHF 6’300.00. Il fabbisogno della madre fino a dicembre 2019 è stato accertato in CHF 3'498.00 e da gennaio 2020 in CHF 4'183 .00.

Il reddito del padre è stato quantificato in CHF 7'200.00 e il suo fabbisogno fino a dicembre 2019 in CHF 3'691.00, aumento a CHF 3'791.00 da gennaio 2020.

Utilizzando il metodo di calcolo delle eccedenze in base alle “teste grandi” (adulti) e “teste piccole” (figli minorenni), il Tribunale cantonale ha calcolato le quote eccedenti pari a CHF 1'192.00 ciascuna per i genitori e di CHF 596.00 per il figlio per il periodo fino a dicembre 2019, mentre per il periodo da gennaio 2019 di CHF 1'878.00 per ciascun genitore e di CHF 939.00 per il figlio. La madre è stata esonerata da qualsiasi obbligo alimentare fino a dicembre 2019 e da gennaio 2020 è stata tenuta a versare un contributo alimentare per il figlio pari a CHF 250.00 mensili.

Il mantenimento dei figli è previsto all’art. 276 CC e consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie. Con la sentenza oggetto del presente caso il metodo di calcolo del contributo in denaro, lasciato finora parzialmente ai singoli Cantoni, viene reso unico per tutta la Svizzera. Come per il contributo di custodia (DTF 144 III 377, consid. 7) anche per la quota parte in denaro il Tribunale federale ha voluto creare un metodo di calcolo unico.

Secondo il Tribunale federale si devono escludere le tabelle come le "tavole di Zurigo" o le "linee guida COSAS".

Se da un lato tali tabelle sono da annoverare tra i metodi di calcolo concreti, dall’altro hanno un grado di astrazione elevato nella determinazione dei bisogni concreti dei figli in quanto prevedono delle cifre forfetarie, considerando i bisogni medi concreti di un bambino (secondo le diverse fasce d'età) e non i bisogni individuali del bambino in questione. Sono pertanto più indicati i criteri che derivano della Legge federale sull’esecuzione e fallimenti.

Il contributo di mantenimento dovuto risulta dalla distribuzione delle disponibilità, tenuto conto della cura e di altre circostanze del singolo caso. Nella misura in cui i fondi disponibili superano il minimo esistenziale (secondo il diritto di famiglia), vi è un'eccedenza che deve essere distribuita. In caso risorse insufficienti, tuttavia, deve essere prevista una priorità rispetto alle categorie di mantenimento: in primo luogo il contributo in denaro per i figli minorenni e poi il contributo di custodia o di accudimento (DTF 144 III 481 consid. 4.3); successivamente ancora l'eventuale contributo alimentare (post-)coniugale (art. 276a cpv. 1 CC) ed infine il mantenimento per i figli maggiorenni (DTF 132 III 209, consid. 2.3). Il nuovo art. 276a, cpv. 2 CC non modifica nulla nel principio che quest'ultimo persegue (DTF 146 III 169, consid. 4.2).

Fino ad oggi l’eventuale eccedenza (differenza tra i redditi e i fabbisogni) è stata suddivisa solo tra i genitori, mentre ora il Tribunale federale stabilisce la regola della suddivisione dell’eccedenza in base alle “teste grandi” (adulti) e alle “teste piccole” (figli minorenni).

 

Nella fattispecie, a partire dal 2020 ci saranno notevoli eccedenze (reddito netto dei genitori rispettivamente di CHF 7'200.00 e di CHF 6'300.00). Tenuto conto che il giudizio del Tribunale federale è di principio riformatorio, con la sentenza oggetto del presente caso è stato effettuato il calcolo concreto del contributo alimentare a favore del figlio, così come qui di seguito esposto.

Fino alla fine di dicembre 2019 il padre ha un reddito di CHF 7'200.00 ed un fabbisogno di CHF 3'691.00, pertanto un’eccedenza/disponibilità pari a CHF 3’509.00. La madre ha per contro un reddito di CHF 3'800.00 a fronte di un fabbisogno di 3'498.00, il che si traduce in un'eccedenza/disponibilità di soli CHF 302.00. Tenuto conto dell’ammanco del figlio pari a CHF 830.00 (CHF 1’030.00, dedotti gli assegni famigliari di CHF 200.00), la famiglia ha un'eccedenza di CHF 2’981.00 (3'509.00 + 302.00 ./. 830.00). La ridistribuzione di questa eccedenza in base a teste grandi (2/5 ciascuno) e teste piccole (1/5) si traduce in una quota eccedente di CHF 596.00 per il figlio. Ciò significa che il suo mantenimento è pari a di CHF 1’626.00 (1’030.00 + 596.00). Da questa cifra anno dedotti gli assegni famigliari di CHF 200.00, per cui lo scoperto è di CHF 1’426.00.

Ritenuto che il padre ha la custodia del figlio, è la madre che deve in linea di principio partecipare al sostentamento finanziario del figlio. Secondo la giurisprudenza, tuttavia, al genitore obbligato va garantito il fabbisogno minimo, per cui la madre potrebbe essere obbligata a versare solo una parte del contributo alimentare, tenuto conto della sua esigua eccedenza pari a ca. CHF 300.00, ritenuto che il padre pagherà la differenza. Tuttavia il padre nel caso concreto ha una disponibilità molto maggiore rispetto la madre e quindi alla luce di queste circostanze la madre è stata obbligata a versare un contributo di mantenimento di CHF 200.00 mensili per il periodo fino alla fine del 2019.

Per contro per il periodo da gennaio 2020 abbiamo le seguenti cifre: il padre continua a guadagnare CHF 7'200.00 mentre il suo fabbisogno è di CHF 3'791.00, pertanto ha un'eccedenza/disponibilità di CHF 3'409.00. Al contrario, alla madre è stato calcolato un reddito ipotetico di CHF 6'300.00, con un fabbisogno di CHF 4'183.00, il che si traduce in un'eccedenza/disponibilità di CHF 2'117.00. Tenuto conto dell’ammanco del figlio di CHF 830.00, la famiglia ha un'eccedenza di CHF 4’696.00 (3'409.00 + 2'117.00 ./. 830.00). La distribuzione di questa eccedenza in base alle teste grandi (2/5 ciascuno) e alle teste piccole (1/5) si traduce in una quota di eccedenza di CHF 939.00 per il figlio. Ciò significa che il suo debito mantenimento è pari a CHF 1’969.00 (1’030.00 + 939.00). Da questo importo devono essere dedotti CHF 200.00 (assegni familiari), di modo che il credito alimentare cui ha diritto il figlio è pari a CHF 1'769.00 mensili. Dal momento che il padre continua ad avere la custodia del figlio, sarà la madre a dover pagare di principio gli alimenti del figlio, con la sua eccedenza di CHF 2’117.00. Tuttavia – tenuto conto che il padre ha comunque ancora una disponibilità molto più elevata rispetto alla madre, con tale regola l'eccedenza del padre (CHF 3'409.00) sarebbe ca. dieci volte superiore a quella della madre, che ammonta a CHF 348.00 (CHF 6.300.00 reddito ./. CHF 4’183.00 fabbisogno ./. CHF 1'769.00 contributo alimentare per il figlio) – il Tribunale federale ha ritenuto opportuno obbligare la madre a versare un contributo alimentare pari a CHF 1'000.00 mensili per il periodo dal 2020 in poi. Con questa soluzione, il padre conserva un'eccedenza/disponibilità di CHF 2’640.00 (CHF 3'409.00 ./. CHF 769.00) , che supera di oltre due volte e mezzo quella della madre di CHF 1’117.00 (CHF 2'117.00.00 ./. CHF 1'000.00). Si deve poi tenere conto il figlio ora ha 15 anni e ha bisogno di meno di cure con l'avanzare dell'età (v. anche sentenza TF 5A_727/2018 del 22 agosto 2019, consid 4.3.3).

Tra l’altro vista la particolarità della situazione il Tribunale federale ha limitato il contributo alimentare della madre a favore del figlio alla maggiore età di quest’ultimo, considerando più indicato che a quel momento egli concordi con i suoi genitori la rispettiva partecipazione al suo eventuale ulteriore mantenimento.


Data modifica: 04/11/2021

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