Alimenti per i figli – applicabilità delle Tabelle di Zurigo?

Caso 57 del 15/04/2002

Dal 1° gennaio 2000 sono state pubblicate delle nuove Tabelle di Zurigo. La loro applicazione è ancora possibile?

In una sentenza del 13 marzo 2002* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Ai fini del giudizio sul contributo di mantenimento il Giudice deve procedere ad una ponderazione degli interessi delle parti, valutando sia i bisogni del figlio, sia la situazione sociale e le possibilità economiche del genitore debitore del contributo, così come prescritto dall'art. 285 cpv. 1 CC. Il Tribunale federale esamina con riserva l'esercizio del potere di apprezzamento dell'ultima istanza cantonale (ossia il Tribunale d'appello) e sanziona tali decisioni solo se sfociano in un risultato manifestamente ingiusto o di un'iniquità scioccante.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Il seguente commento fa seguito a quanto trattato nel caso-51.
La sentenza del Tribunale federale sopra citata risponde alla domanda relativa all'applicabilità delle Tabelle di Zurigo edite al 1° gennaio 2000. I Giudici di Losanna hanno ritenuto che la prassi ticinese precedente relativa all'applicazione delle Tabelle di Zurigo al calcolo del contributo di mantenimento a favore della prole possa essere mantenuta anche nella loro versione - basata su criteri diversi - edita al 1. gennaio 2000.
Naturalmente fanno stato anche gli altri criteri relativi alla situazione sociale e le possibilità economiche del genitore obbligato al contributo.
Nel caso concreto ricordo come il debitore dell'alimento sia stato condannato dal Tribunale d'appello per il mantenimento del figlio minorenne al versamento di fr. 1'080.-- mensili fino al compimento dei 16 anni di età e in seguito fr. 1'580.-- mensili; tali importi si sono basati su un reddito ipotetico del debitore dell'alimento di fr. 3'800.-- mensili.
Faccio inoltre notare come il Tribunale federale abbia anche ritenuto legittimo computare nel contributo di mantenimento la metà dell'ipotetico importo di cura ed educazione, dato che il genitore affidatario può sopperire in natura solo a metà del fabbisogno in denaro, considerata una sua attività lavorativa attuale solo del 50%.
Da ultimo segnalo che l'applicabilità delle attuali Tabelle di Zurigo ai casi ticinesi è criticata da molti avvocati e giudici, dato che gli importi previsti sono rilevanti (e ben superiori a quanto prevedevano le precedenti Tabelle). Tuttavia, dato che il Tribunale federale esamina con riserva l'esercizio del potere di apprezzamento dell'ultima istanza cantonale (ossia il Tribunale d'appello) e sanziona tali decisioni solo se sfociano in un risultato manifestamente ingiusto o di un'iniquità scioccante, vi è da attendersi una continuazione di tale prassi.

* Sentenza non pubblicata nella Raccolta Ufficiale, ma pubblicata sul sito internet del Tribunale federale: 5C.32/2002

 

Cfr. tra le molte altre la prassi quella totalmente differente, nell'ambito dell'applicazione delle tabelle di Zurigo, del Canton Friborgo, laddove i Giudici ritengono di poter ridurre gli importi previsti dalle Tabelle di Zurigo fino al 25% a dipendenza della situazione economica dei genitori; in particolare i dati non sono adattati e vengono ripresi come tali se l'economia domestica dispone di redditi che superano del 20% il fabbisogno minimo, comprendente anche gli oneri fiscali (cfr. sentenza TF 5A_216/2009 del 14 luglio 2009). Ora, che nel Canton Friborgo (e in altri Cantoni!) la prassi per il calcolo del mantenimento a favore dei figli sia differente rispetto al Ticino e che il Tribunale federale consideri i parametri di calcolo di ciascun Cantone (anche molto differenti tra loro!) tutti validi, appare di difficile comprensione.


Data modifica: 15/04/2002

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