Alimenti per i figli – Tabelle di Zurigo – adattabilità

Caso 74 del 14/01/2003

Gli importi previsti dalle Tabelle di Zurigo relativi al mantenimento dei figli minorenni possono essere adattati al caso concreto?

In una sentenza del 21 agosto 2002 il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

L'entità del fabbisogno di un figlio minorenne deve essere stabilita per intero. La riduzione lineare dei fabbisogni previsti dalle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo non si giustifica più, perché le cifre figuranti nella tabella dell'edizione 2000 fanno riferimento al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base a valori statisticamente medio-bassi.
Il giudice può adattare le singole poste del fabbisogno per adattarle alle circostanze del caso concreto (per esempio frequentazione di una scuola privata, locazione favorevole, vitto preso a scuola, riduzione degli "altri costi" per il minor tempo libero a disposizione di un convittore, cfr. ZBJV 2002 pag. 30).


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La sentenza del Tribunale d'appello indica da un lato che i fabbisogni espressi dalle Tabelle di Zurigo non devono di principio essere modificati per il minor costo della vita in Ticino, essendo basati sul costo delle economie domestiche su scala nazionale, tra l'altro in base a redditi modesti (cfr. caso 51).
Tuttavia la giurisprudenza del Tribunale d'appello non esclude la possibilità di adattare le singole poste in denaro del fabbisogno (vitto, vestiario, alloggio, altri costi) alle circostanze del caso concreto. Ad es. il costo dell'alloggio medio deve essere sostituito con quello effettivo, pari per un figlio unico al terzo dell'onere complessivo di alloggio (cfr. caso-157); in presenza di due figli per il secondo va calcolato il quarto, per cui in totale con due figli 7/12 (1/3 + 1/4) della pigione pagata dal genitore con cui vivono (I CCA del 24.07.2003, inc. 11.2003.81). Anche il contributo per cura e educazione può essere adattato, ad es. nel caso in cui i costi di asilo nido fossero superiori a a quanto previsto per la cura e l'educazione nelle Tabelle di Zurigo (cfr. I CCA 20.11.2003, inc. no. 11.2001.132). Anche la scuola privata va aggiunta, siccome non prevista dalle Tabelle di Zurigo (cfr. sentenza TF 5A_329/2014 del 28 agosto 2014.
In altre parole si deve partire come base dai dati espressi dalle Tabelle di Zurigo e sta al coniuge debitore dell'alimento, di regola il padre, invocare e dimostrare che le singole poste del fabbisogno per i figli nel caso concreto sono inferiori, rispettivamente spetta al coniuge che ha l'affidamento della prole, di regola la madre, rilevare e dimostrare che tali cifre sono per contro superiori.
Anche se in materia vige la massima ufficiale illimitata, per poter modificare i dai riportati dalle Tabelle di Zurigo il Giudice deve conoscere quelli del caso concreto e sapere dunque se differiscono dalle medie esposte nelle Tabelle citate.
Questa giurisprudenza tempera i principi indicati nelle precedenti sentenze del Tribunale d'appello (tra le altre cfr. caso 51 e caso 57, nonché altre sentenze pubblicate nel BOA) dove sembrava che i parametri delle Tabelle di Zurigo dovessero essere sempre presi in considerazioni senza correttivi in caso di redditi modesti, per cui l'alimento veniva ridotto solo nel caso in cui il fabbisogno minimo del genitore debitore fosse intaccato e vi era la possibilità di aumento in caso di redditi medi e alti.
Sentenza pubblicata in riassunto in BOA N. 24, pag. 11.


Data modifica: 14/01/2003

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland
Codewayz WEBSITE