Caso 486 del 01/01/2021
Fatti nuovi intempestivi prodotti in appello, giudicati ammissibili vista la massima ufficiale illimitata applicabile ai figli, possono andare anche a beneficio del calcolo degli alimenti per il coniuge?
In una sentenza del 10 agosto 2020 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Anche nel caso in cui le condizioni dell’art. 317 cpv. 1 CPC non sono adempiute, i fatti ed i mezzi di prova nuovi ammessi in appello per le questioni relative ai figli devono essere presi in considerazione anche per determinare il contributo alimentare a favore del coniuge, nella misura in cui quest’ultimo contributo alimentare è litigioso in seconda istanza
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono sposati il 2 agosto 1997 e dalla loro unione sono nati due figli. Le parti si sono separate il 1 °gennaio 2012 e la loro vita separata è stata regolamentata dapprima da un accordo e poi da decisioni provvisionali, le quali hanno tra l’altro previsto dei contributi alimentari a carico del marito a favore di moglie e figli.
Il 4 marzo 2014 il marito ha avviato la procedura unilaterale di divorzio, conclusasi in prima istanza con la relativa pronuncia del 12 novembre 2018, laddove il marito nuovamente è stato condannato a pagare determinati contributi alimentari per la moglie e per i figli.
La moglie ha ricorso in appello ed il giudizio del primo giudice è stato parzialmente modificato con decisione del 12 novembre 2019.
Con tempestivo ricorso al Tribunale federale, il marito ha tra l’altro censurato la violazione dell’art. 317 cpv. 1 CPC, rilevando che la moglie aveva prodotto in appello cinque documenti, di cui egli ne contesta l’ammissibilità.
Il Tribunale d’appello aveva ritenuto i documenti ammissibili, siccome la vertenza concerneva anche la quantificazione degli alimenti a favore dei figli minorenni. Così facendo ha considerato tali documenti anche per la fissazione del contributo alimentre a favore della moglie.
Il marito contesta che quei documenti potessero essere utilizzati anche per il giudizio in merito al contributo alimentare muliebre, tenuto conto che erano tardivi. In particolare, il marito lamenta il fatto che i giudici cantonali abbiano considerato nel fabbisogno della moglie determinati costi di salute emersi da tali documenti prodotti solo in appello.
Ai sensi dell’art. 277 cpv. 1 CPC per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni e gli alimenti da versare dopo il divorzio è applicabile il principio dispositivo. L’art. 296 cpv. 1 CPC prevede tuttavia l’applicazione del principio inquisitorio per le questioni relative ai figli nell’ambito del diritto di famiglia (sentenza TF 5A_635/2018 del 14 gennaio 2019, consid. 5.3; sentenza TF 5A_855/2017 dell’11 aprile 2018, consid. 4.3.2). Nell’ambito di tale principio massima, il giudice non è vincolato né dai fatti allegati, né dai fatti ammessi (DTF 128 III 411, consid. 3.2.1; sentenza TF 5A_245/2019 del 1° luglio 2019, consid. 3.2.1; sentenza TF 5A_31/2014 dell’11 luglio 2014, consid. 3.3).
L’art. 317 CPC dispone che nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati nell’ambito della procedura d’appello soltanto se vengono immediatamente addotti e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze. Le due condizioni testé citate sono cumulative e si applicano anche nei casi in cui la procedura è sottoposta alla massima inquisitoria semplice o sociale (DTF 142 III 413, consid. 2.2.2; DTF 138 III 625, consid. 2.2). Per contro in presenza della massima inquisitoria illimitata (art. 296 cpv. 1 CPC) le parti possono presentare dei nova in appello anche se le condizioni dell’art. 317 cpv. 1 CPC non sono adempiute (DTF 144 III 349, consid. 4.2.1; sentenza TF 5A_763/2018 del 1° luglio 2019, consid. 2.1.3.1; sentenza TF 5A_685/2018 del 15 maggio 2019, consid. 3.1; cfr. anche caso 432).
I fatti stabiliti in base alla massima inquisitoria illimitata, applicabile al calcolo degli alimenti per i figli, possono servire anche per determinare il contributo alimentare a favore del coniuge, dal momento che questi due tipi di contributi alimentari formano, dal punto di vista della capacità contributiva del coniuge debitore, un insieme di cui gli elementi individuali non possono essere fissati in modo totalmente indipendente gli uni dagli altri. Pertanto, se in un ricorso contro i due tipi di contributi alimentari, risulta che i fatti necessari per accertare non solo il contributo dei figli, ma anche quello del coniuge, sono stati accertati in violazione del massima inquisitoria illimitata, il Tribunale d’appello deve decidere nuovamente entrambi. Non può rifiutarsi di modificare il contributo alimentare per il coniuge sulla base di uno stato di fatto corretto, con il pretesto che la massima inquisitoria illimitata si applica solo alle questioni concernenti i figli (DTF 128 III 411, consid. 3.2.2; DTF 118 II 93, consid. 1a; DTF 146 III 203; sentenza TF 5A_245/2019 del 1° luglio 2019; sentenza TF 5A_475/2011 del 12 dicembre 2011, consid. 6.2.1; sentenza TF 5A_361/2011 del 7 dicembre 2011, consid. 5.3.2; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 26 ad art. 277 CPC).
In conclusione, si deve ammettere dunque che anche nel caso in cui le condizioni dell’art. 317 cpv. 1 CPC non sono adempiute, i fatti ed i mezzi di prova nuovi ammessi in appello per le questioni relative ai figli devono essere presi in considerazione anche per determinare il contributo alimentare a favore del coniuge, nella misura in cui quest’ultimo contributo alimentare è litigioso in seconda istanza.
Nella fattispecie, le spese mensili in cui sono comprese le spese mediche contestate consentono di calcolare la disponibilità mensile della moglie, che viene poi presa in considerazione per calcolare i contributi alimentari sia dei figli sia dell'ex moglie.
In queste circostanze, e poiché il contributo alimentare dell'ex moglie è stato impugnato in appello, non si può rimproverare ai giudici cantonali di aver tenuto conto dei fatti corretti in secondo grado per calcolare non solo il contributo alimentare a favore dei figli, ma anche quello dell'ex moglie.
La censura del ricorrente è stata respinta.
Data modifica: 01/01/2021