Caso 266 del 01/07/2011
Nel caso in cui il matrimonio abbia avuto delle ripercussioni economiche sulla vita di un coniuge (vale a dire sia stato “lebensprägend”), quale sarà l’ammontare e la durata del contributo alimentare dovuto dal coniuge economicamente più forte?
In una sentenza del 20 dicembre 2010, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Dopo un matrimonio con ripercussioni sulla vita di un coniuge, occorre determinare in tre passaggi se sussiste un diritto al mantenimento a favore del coniuge più debole economicamente. Se un matrimonio non è stato di una notevole durata (“très grande durée”), non vi è spazio per un contributo alimentare vita natural durante.
Sentenza pubblicata in DTF 137 III 102
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Relativamente al calcolo del contributo alimentare post divorzio in caso di matrimonio "lebensprägend" si può far riferimento in particolare alle sentenze pubblicate in DTF 134 III 145 (cfr. anche caso-198) e DTF 134 III 579 (cfr. anche caso-210).
Nel caso concreto il Tribunale federale ha precisato, e in parte ribadito, alcuni principi, vale a dire in particolare che:
- se le condizioni di una modifica rilevante e duratura della situazione economica del coniuge debitore vengono adempiute prima della pronuncia del divorzio, più precisamente prima della fissazione del contributo di mantenimento ex art. 125 CC, occorre determinare tale contributo alimentare non solo tenendo in considerazione i criteri previsti dall'art. 125 cpv. 2 CC, ma anche i nuovi redditi ed oneri del coniuge debitore in applicazione analogica dell'art. 129 cpv. 1 CC (consid. 4.1.1);
- il principio dell'automantenimento è superiore rispetto al diritto al mantenimento (consid. 4.1.2);
- in caso di matrimonio "lebensprägend" occorre procedere in tre tappe per fissare l'eventuale contributo alimentare a favore del coniuge più debole economicamente (v. sopra) (consid. 4.2);
- in caso di nuove nozze, il secondo marito non è tenuto a compensare la perdita del mantenimento dovuto dal primo marito, a meno che si sia impegnato in questo senso (consid. 4.3.2), non potendosi prevalere la moglie di una posizione di fiducia, di sicurezza ("position de confiance" /"Vertrauenposition" - cfr. sentenza TF 5C.49/2005 del 23 giugno 2005, consid. 2) determinata dal matrimonio;
- se un matrimonio non è stato di una notevole durata ("très grande durée"), non vi è spazio per un contributo alimentare vita natural durante: in questo caso il coniuge creditore non può infatti prevalersi della posizione di fiducia, di sicurezza ("position de confiance" / "Vertrauenposition" - cfr. DTF 135 III 59, consid. 4.1) datagli dal matrimonio per ottenere un contributo alimentare che dura oltre il periodo in cui si deve prendere cura dei figli e il periodo necessario per reinserirsi professionalmente (consid. 4.1.2) e tanto meno fino al pensionamento (consid. 4.3.2);
- il principio dell'indipendenza economica dei coniugi dopo il divorzio non esclude che siano previsti dei contributi di mantenimento superiori rispetto a quelli previsti in via provvisionale (o cautelare), segnatamente se gli alimenti calcolati in via provvisionale (o cautelare) erano basati su una situazione economica peggiore rispetto a quella esistente durante la vita comune (consid. 4.5).
Data modifica: 01/07/2011