Caso 330 del 31/03/2014
Il genitore debitore di un contributo di mantenimento a favore di un figlio maggiorenne può invocare l'art. 85a LEF per ottenere l'annullamento della procedura esecutiva promossa nei suoi confronti per l'incasso di tale contributo alimentare?
In una sentenza del 2 ottobre 2013 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Nel caso in cui un contributo di mantenimento è previsto, con determinate condizioni, in una decisione che esplica i suoi effetti anche dopo la maggiore età del figlio, il genitore debitore del contributo alimentare può avvalersi della procedura prevista all'art. 85a LEF per far accertare il realizzarsi della condizione risolutiva.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Nella fattispecie, l'obbligo alimentare a carico del padre dopo la maggiore età, in caso di studi dei figli, risulta sia da una transazione giudiziaria che lo ha opposto al figlio maggiorenne, dalla sentenza di divorzio relativa agli altri due figli, all'epoca ancora minorenni, nel frattempo anche essi divenuti maggiorenni. In entrambi i casi l'obbligo alimentare è stato previsto a condizione che gli studi dopo la maggiore età avessero una durata normale (accordo con il figlio che era già maggiorenne), rispettivamente che la formazione professionale fosse terminata in tempi ragionevoli (sentenza di divorzio relativamente agli altri due figli).
Successivamente è stata avviata una procedura esecutiva di incasso per alimenti che il padre non ha più versato e ciò per due dei tre i figli divenuti nel frattempo tutti maggiorenni. Alla domanda di esecuzione e relativo precetto esecutivo il padre ha interposto opposizione. I giudici cantonali l'hanno rigettata in via definitiva; nel frattempo il padre ha promosso un'azione testa alla constatazione dell'inesistenza del debito (art. 85a LEF), per contro ammessa dai giudici cantonali, con la conseguenza che le procedure esecutive d'incasso degli alimenti a favore dei figli maggiorenni sono state annullate.
Secondo l'art. 85a LEF, l'escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione. Se l'azione è ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla o sospende l'esecuzione.
Questa azione ha una duplice natura: se ammessa, dal punto di vista materiale porta a constatare l'inesistenza del debito o la concessione di una dilazione di pagamento, mentre da un punto di vista esecutivo porta all'annullamento o alla sospensione dell'esecuzione (DTF 129 III 197, consid. 2.1, pag. 198; DTF 125 III 149, consid. 2c, pag. 151; sentenza TF 5P.337/2006 del 27 novembre 2006, consid. 4).
Il debitore che dinanzi ad una sentenza di rigetto definitivo dell'opposizione agisce in base all'art. 85a LEF può sollevare i motivi che derivano dalla decisione medesima - come ad es. il fatto che sussista una condizione risolutiva - o fatti che sono intervenuti dopo che la decisione è cresciuta in giudicato, vale a dire i nova propriamente detti (sentenza TF 5C.234/2000 del 22 febbraio 2001, consid. 2b; sentenza TF 5A_591/2007 consid. 3.2.2 del 10 aprile 2008), come ad es. un'estinzione posteriore del credito.
Il debitore non può censurare la causa del credito stabilito da una sentenza se non per il tramite di un ricorso ordinario o anche straordinario previsto dalla legge. Il giudice adito ex art. 85a LEF può solo tener conto, se del caso, di fatti nuovi, vale a dire la sussistenza di una nuova decisione resa al termine di una tale procedura di ricorso ordinario o straordinario ed esaminare se ne risulta che il credito oggetto di esecuzione non sussiste. In caso affermativo, può in seguito annullare l'esecuzione (sentenza TF 5A_269/2013 del 26 luglio 2013, consid. 5.1.2).
Nel caso concreto la sentenza alla base del credito del figlio minore, nel frattempo divenuto maggiorenne (sentenza di divorzio), è condizionata, nel senso che prevede il mantenimento fino alla fine della formazione professionale, compreso quella universitaria, anche dopo la maggiore età, purché la formazione professionale sia conclusa in tempi ragionevoli.
Secondo l'art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione. Secondo la giurisprudenza, tra i motivi di estinzione del credito non vi è solo il pagamento, ma tutte le altre cause di diritto civile come, ad es., l'adempimento di una condizione risolutiva (DTF 124 III 501, consid. 3b, pag. 503 e riferimenti). Nel caso di una sentenza che condanna al pagamento di contributi alimentari oltre la maggiore età, i cui effetti cessano se la condizione non è adempiuta, spetta al debitore portare la prova severa tramite documenti ("preuve stricte par titre") che la condizione è adempiuta, a meno che la stessa sia riconosciuta senza riserve da parte del creditore o se è un fatto notorio (DTF 124 III 501, consid. 3b, pag. 503).
Il debitore che nell'ambito della procedura di rigetto definitivo dell'opposizione non ha potuto portare tale prova, può agire ai sensi dell'art. 85a LEF chiedendo l'annullamento dell'esecuzione per far constatare che la condizione è stata adempiuta. Così facendo solleva una censura che deriva dalla decisione stessa e per poter avere successo deve portare la prova che la condizione, secondo la quale gli studi devono essere terminati in tempi ragionevoli, si è realizzata. Non può per contro usare la via dell'art. 85a LEF per far valere che le condizioni del mantenimento dopo la maggiore età (art. 277 cpv. 2 CC) non sono più adempiute a seguito delle circostanze economiche e personali intervenute dopo la crescita in giudicato delle decisioni alla base del credito (sentenza di divorzio). In caso di divorzio, l'obbligo di provvedere al mantenimento dopo la maggiore età previsto nella relativa sentenza sussiste, salvo realizzazione di un'eventuale condizione risolutiva (v. sopra), fintanto che una nuova decisione, che se del caso modifica la prima, sia emanata e cresciuta in giudicato (DTF 118 II 228, consid. 3b, in fine). Relativamente ai fatti nuovi che nell'ambito dell'art. 85a LEF il padre escusso può far valere, questi non possono che essere l'esistenza di un'altra decisione resa al termine di una procedura di modifica della sentenza oggetto del credito, con cui è stata constatata la cessazione dell'obbligo contributivo (sentenza TF 5A_269/2013 del 26 luglio 2013, consid. 5.1.2 e DTF 139 III 401, consid. 3.2.2 - caso 323).
Quindi, schematicamente, nel caso concreto, l'art. 85a LEF è applicabile se a) l'escusso prova la realizzazione della condizione risolutiva contenuta nella sentenza che dà origine al credito o se b) l'escusso prova che una successiva modifica della sentenza che dà origine al credito ha portato al decadimento del medesimo. Se per contro l'escusso solleva che le condizioni alla base dell'erogazione del mantenimento al figlio maggiorenne (art. 277 cpv. 2 CC) si sono modificate, dovrà allora chiedere una modifica della sentenza che dà origine al credito e poi, se del caso, prevalersi di una eventuale decisione a lui favorevole nella successiva procedura ex art. 85a LEF, qualora nel frattempo il creditore abbia ottenuto ragione con una procedura esecutiva.
Data modifica: 31/03/2014